ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 30 del 06/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 06/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00740
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

   CATANOSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   in ossequio alle disposizioni internazionali e comunitarie in merito alla pesca del tonno rosso, è stato emanato il decreto ministeriale n. 10602 del 29 maggio 2013 che costituisce parte integrante del decreto ministeriale n. 8447 del 17 aprile 2013;
   le previsioni regolamentari delle catture accessorie di tonno rosso, a giudizio dell'interrogante e delle principali associazioni di categoria, contengono passaggi di dubbia interpretazione e/o applicazione;
   così recita il Punto 3.4 – «Catture Accessorie: Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5 per cento del totale delle catture, calcolato: a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2); b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Resta, altresì, confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, così come, a suo tempo, stabilito, dall'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000. Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporne, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato. Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di «reti da posta fisse» e «reti ferrettare»;
   il nostro, e tuttora vigente e superiore nella gerarchia delle fonti normative, codice penale all'articolo 42 recita testualmente: «Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale – Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.»;
   la legge 24 novembre 1981 n. 689 capo I «Le Sanzioni Amministrative» sezione i «Princìpi Generali» recita testualmente: «Art. 3. Elemento soggettivo. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.»;
   gli attrezzi da pesca reti da posta fisse, le reti ferretare e palangari fissi o derivanti sono attrezzi «passivi» per definizione che vengono lasciati in mare in una postazione fissa o in balia delle correnti e sono tali perché sono gli organismi marini che nei loro spostamenti vi incappano rimanendo intrappolati, o vi abboccano spontaneamente;
   ciò comporta che, indipendentemente dalle specie bersaglio per cui è armato e calato l'attrezzo ed indipendentemente dalla volontà del pescatore, può avvenire che un tonno rosso rimanga imbroccato nelle reti e/o abbocchi agli ami innescati per le altre specie bersaglio;
   sembrerebbe illogico ed irrealistico pensare di poter vietare le catture accidentali di tonno rosso negli attrezzi passivi, ancorché lo stesso tonno imbrocca e/o abbocca indipendentemente dalla volontà dell'incolpevole pescatore;
   sembrerebbe altresì illogico ed irrealistico vietare un fatto accidentale, imprevedibile e/o casuale, indipendente dalla volontà del soggetto che cala l'attrezzo per una specie bersaglio ben definita;
   i pescatori italiani e l'odierno interrogante vorrebbero conoscere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la corretta gestione delle catture accidentali/accessorie di esemplari di tonno rosso morti durante la campagna del tonno rosso e, quindi, il comportamento da tenere per evitare le «tassativamente vietate» catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di «reti da posta fisse» e «reti ferrettare», visto che gli stessi sistemi di pesca sono per definizione degli attrezzi passivi;
   a giudizio dell'interrogante non sussistono i princìpi di diritto alla base del disposto normativo della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura sulla cui presunta esistenza si baserebbe l’«azione sanzionatoria» di un comportamento rispettoso ed osservante delle «regole previste» senza che sia posta in essere nessuna «azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», se non un mero comportamento previsto dalla norma ancorché si sia verificato un fatto accidentale, imprevedibile e/o casuale, indipendente dalla volontà del soggetto che ha effettuato nello specifico una cattura accidentale/accessoria di tonno rosso;
   il decreto ministeriale n. 10602 del 29 maggio 2013, a giudizio dell'odierno interrogante, è da rivedere, correggere ed integrare –:
   quali iniziative di competenza abbia intenzione di adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-00740)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cattura di pesce

ministero

pesce di mare

politica comune della pesca

revisione della legge

diritto di pesca

delitto preterintenzionale