ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: BIONDELLI FRANCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00726
presentato da
BIONDELLI Franca
testo di
Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

   BIONDELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, il Governo – a fini di riduzione della spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia – ha dato attuazione alla delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011 per la revisione della geografia giudiziaria;
   con il decreto n. 155 si procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e si detta la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado sopprimendo 31 tribunali, mentre con il decreto n. 156 si opera analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace, riducendone significativamente il numero;
   con la finalità di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, l'articolo 1 della legge n. 148 del 2011 ha delegato il Governo a rivedere la geografia giudiziaria in modo da realizzare unariduzione complessiva degli uffici giudiziari sul territorio secondo i principi e criteri qui sotto elencati:
    a) riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, fatti comunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia;
    b) ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tal fine il Governo doveva tener conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendesse alcuni parametri (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata);
    c) ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali;
    d) soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale;
    e) riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
    f) garanzia che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello comprendesse non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
    g) disciplina relativa alla destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale;
    h) regole specifiche per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace. In particolare, si tratta: della riduzione degli uffici dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri generali, dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; della riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi; della possibilità per gli enti locali di ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, facendosi carico delle relative spese;
    i) divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica;
   esistono ben 12 ricorsi alla Corte costituzionale, che sostengono l'illegittimità della legge-delega e i decreti attuativi della stessa;
   per quanto riguarda la regione Piemonte, forse la regione più penalizzata da questa riforma, la riorganizzazione ha previsto la soppressione di 5 tribunali e di 7 sezioni distaccate generando forte preoccupazione sia nell'opinione pubblica che negli addetti ai lavori per le eventuali ripercussioni negative sull'intero «sistema giustizia» che è e dovrebbe rimanere uno dei cardini della convivenza civile;
   in particolare, il tribunale di Novara, per il quale sono stati compiuti in questi anni investimenti economici di notevole entità e dove addirittura era stato chiesto il riconoscimento di sede di corte d'appello, verrebbe fortemente limitato con grave nocumento per la sicurezza territoriale della stessa provincia e della stessa città di Novara vista l'importanza dei fenomeni delinquenziali e criminali che si manifestano sul suo territorio dovuti anche alla presenza di realtà «familiari» che aggrediscono il tessuto sociale ed imprenditoriale sano –:
   se il Ministro interrogato, visti i ricorsi pendenti presso la Corte costituzionale e alla luce delle forti preoccupazioni generate dall'attuazione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156, non ritenga opportuno assumere iniziative normative per far slittare l'operatività della riforma prevista per il 13 settembre 2013;
   se il Ministro, per quanto riguarda la regione Piemonte, non ritenga opportuno predisporre iniziative normative per una modifica alla riorganizzazione geografica dell'assetto organizzativo dei tribunali, in particolar modo evitando la forte penalizzazione del territorio novarese che si vedrebbe così esposto in futuro ad una sempre maggiore presenza della criminalità a tutto discapito di una realtà produttiva, sociale ed economica che, seppur in difficoltà, presenta i caratteri di una sana vivibilità. (4-00726)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Piemonte

magistrato non professionale

giudice

giurisdizione giudiziaria

personale