ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00720

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 29 del 05/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 05/06/2013
Stato iter:
27/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/02/2014
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/02/2014

CONCLUSO IL 27/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00720
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29

   LODOLINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento dei rifiuti, seppur non pericolosi, sanzionato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'arresto da tre mesi a un anno o con un'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, e che la pena detentiva aumenta nel caso d'illecito smaltimento di rifiuti pericolosi;
   con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, è diventato reato bruciare sterpaglie o rami in ogni stagione; in particolare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, modificando l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;
   in precedenza, i regolamenti di pulizia rurale degli enti locali disciplinavano la pratica dei fuochi controllati in agricoltura, prevedendo il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno;
   il decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 sopra richiamato recepisce la normativa europea sui rifiuti, ed in particolare la direttiva 2008/98/CE, e trattandosi di direttiva comunitaria, obbliga al risultato, lasciando spazio all'iniziativa normativa di ogni Stato cui è diretta;
   va considerata la forte sensibilità ambientale del mondo agricolo e il contributo dato alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico contrastando l'abbandono dei terreni incolti e il dissesto idrogeologico;
   già molte imprese agricole hanno adottato pratiche per lo smaltimento dei residui colturali quali la trinciatura e l'interramento totale o parziale, il compostaggio, la raccolta e la valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas, syngas), dimostrandosi consapevoli degli aspetti negativi della combustione, quali la produzione d'inquinanti in atmosfera e la distruzione della struttura e della flora microbica del suolo;
   molti comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;
   è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, non solo per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli, ma anche per alcuni oggettivi vantaggi che la pratica comporta, come la riduzione del carico di erbe infestanti e delle avversità biotiche sui terreni interessati;
   alcuni enti, come ad esempio la regione Marche, in un parere rilasciato alla provincia di Ancona sull'argomento (prot. N. 50026 del 25 marzo 2013), afferma che in determinate condizioni l'attività di abbruciamento risulta essere consentita, poiché individuata come ordinaria pratica agricola. Nel dettaglio la regione Marche fa ricorrere tale ipotesi nel caso in cui la bruciatura riguardi ramaglie di potature di colture arboree aziendali, quando sia finalizzata alla distruzione di forme svernanti di patogeni vegetali o fitofagi –:
   essendo auspicabile una modifica del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, se intenda promuovere una rivisitazione del dettato normativo, prevedendo, in particolare:
    a) una revisione del divieto assoluto di fuochi in agricoltura;
    b) una correzione in modo meno sanzionatorio e afflittivo delle sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    c) un'armonizzazione della normativa in materia, recependo, ad esempio, l'interpretazione fatta dalla regione Marche, che consente di utilizzare l'attività di abbruciamento, onde evitare fenomeni di contagio, in modo da addivenire ad una normativa più corretta e coerente con le buone pratiche agricole. (4-00720)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 181
4-00720
presentata da
LODOLINI Emanuele

  Risposta. — In merito all'interrogazione in esame, vertente la revisione normativa introdotta dal decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010 con particolare riferimento all'invito rivolto al Governo di prendere, opportune iniziative al fine di mettere in condizione le imprese agricole di poter smaltire autonomamente paglia, sfalci, potature, nonché materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, ivi inclusi quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato che non vengano utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente «Limiti al campo di applicazione», nella formulazione originale del 2006 stabiliva, al comma 1, punto 5, che non rientravano nel campo di applicazione della Parte IV del decreto in questione «le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola». Inoltre, al successivo comma 2 stabiliva che «possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, ...».
  In data 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 (supplemento ordinario n. 269) il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», il quale all'articolo 13 ha previsto l'intera sostituzione del citato articolo 185.
  Nella nuova formulazione dell'articolo 185, concernente «Esclusione dall'ambito di applicazione», viene stabilito, alla lettera f), che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del decreto in questione «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana».
    L'attuale testo dell'articolo 185, che traspone letteralmente l'articolo 2, lettera
f), della direttiva comunitaria 2008/98/CE ha, pertanto, ulteriormente precisato le possibili utilizzazioni dei residui vegetali prevedendone tanto l'utilizzo diretto nelle pratiche agricole mediante il recupero della sostanza organica contenuta, quanto il recupero di energia.
  Ciò posto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è favorevole ad assumere iniziative normative per escludere le piccole aziende agricole delle aree montane o svantaggiate, dall'applicazione dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente allo smaltimento di paglia, sfalci, potature, e materiali agricoli naturali non pericolosi.
  In conclusione, intraprendere qualunque iniziativa di carattere normativo, difforme da quanto sopraesposto, esporrebbe l'Italia ad un eventuale procedura di infrazione comunitaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione dell'ambiente

gestione dei rifiuti

amministrazione regionale

eliminazione dei rifiuti

settore agricolo