ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00660

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 26 del 30/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: PETITTI EMMA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 30/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/05/2013
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00660
presentato da
PETITTI Emma
testo di
Giovedì 30 maggio 2013, seduta n. 26

   PETITTI e ARLOTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la legge 24 aprile 1941, n. 392 dispone che sono obbligatorie per i comuni le spese di funzionamento degli uffici giudiziari e trasferisce agli stessi comuni la loro gestione e mantenimento;
   la legge del 1941 pone in particolare a carico dei comuni in cui ha sede l'ufficio giudiziario una serie di spese – sempre più gravose – riguardanti la custodia dei locali, la loro manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, le provviste di acqua, la riparazione dei mobili, le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria ed altro ancora;
   il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, reca le norme riguardanti i procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e prevede all'articolo 2 che il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre;
   risulta agli interroganti che fino allo scorso anno, pur con sempre crescenti ritardi, le spese sostenute e debitamente rendicontate a fine anno, venivano rimborsate in percentuali che sono andate da un minimo dell'85 per cento alla quasi integrale copertura dei costi;
   il 7 febbraio è stato sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per la disciplina della concessione di contributi per le spese di giustizia ai Comuni», in cui si stabilisce in particolare che il contributo che verrà corrisposto ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari sarà determinato non più sul consuntivo riferito all'anno precedente (come attualmente previsto) ma sulla base di costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario come individuate in un apposito decreto annuale; inoltre, la percentuale in acconto è ridotta al 50 per cento (non più il 70 per cento) di un quantum da determinare anno per anno;
   lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ha ricevuto parere negativo da parte dell'Anci, perché costringerebbe gli enti locali a farsi carico di spese per materie delegate, iscrivendo a bilancio rimborsi che oggi vengono tagliati a consuntivo;
   la stessa Anci segnala che la media della spesa annuale dei comuni è stata pari a 315 milioni di euro annuo e che nel capitolo di bilancio del Ministero per l'anno in corso sono iscritti 79,8 milioni di euro, con una differenza per il solo anno 2012 di oltre 230 milioni di euro, già anticipati dai comuni (per il comune di Rimini ad esempio, che sostiene mediamente spese per il palazzo di giustizia per circa 1.2 milioni, significa 800 mila euro di riduzione dei rimborsi) –:
   se il Ministro interrogato abbia effettuato una stima circa l'ammontare effettivo del debito nei confronti dei comuni sede degli uffici giudiziari;
   se si preveda una modifica dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per la disciplina della concessione di contributi per le spese di giustizia ai Comuni» che provocherebbe ulteriori numerose problematicità alle casse dei comuni sede degli uffici giudiziari;
   se non ritenga opportuno dotare il fondo di ulteriori risorse per garantire la copertura finanziaria totale del rimborso. (4-00660)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-00660
presentata da
PETITTI Emma

  Risposta. — Mediante l'interrogazione in esame, gli interroganti sottolineano – nel contesto anteriore al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari – le esigenze dei comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse.
  Come noto, la legge di stabilità 2015 ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa, offrendo l'opportunità – una volta fronteggiata l'emergenza – di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico.
  Il Ministero della giustizia ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1o settembre scorso, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale.
  Al fine di raccogliere attraverso il metodo del confronto i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro della giustizia ha, in particolare, istituito un tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa, coerente, attuazione.
   È stata, pertanto, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche in termini di assistenza e supporto.
  È stato, poi, adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 agosto 2015, che assume la peculiare funzione – nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale – di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.
  Nell'ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l'introduzione – nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 – dell'articolo 21 quinquies, che prevede come gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale.
  In tale quadro, va sottolineato come il Ministero della giustizia sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa. Dal settembre 2015, difatti, si sono svolte periodici incontri di riflessione – l'ultimo dei quali proprio il 16 giugno 2016 – condivisa sul nuovo modello di gestione con il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i Procuratori generali presso le Corti d'appello, anche al fine di delineare linee guida comuni.
  Analoghe iniziative sono state rivolte – su impulso del Ministro e con la collaborazione della Scuola superiore della magistratura – ai dirigenti, giudiziari ed amministrativi, per agevolare una nuova cultura dell'innovazione.
  L'impianto delle misure che hanno delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa si è incentrato, pertanto, sulla edificazione di comuni basi culturali e su un rinnovato rapporto con gli enti locali, soprattutto con i comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione secondo un rinnovato equilibrio, che intende valorizzare il patrimonio di esperienze ed il ruolo di prossimità tradizionalmente svolto per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni.
  Ed è proprio grazie al sostegno dei comuni ed alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.
  Nel passaggio al nuovo modello di gestione si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa.
  Preme, difatti, sottolineare anche in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pendenti, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione.
  Il Ministro della giustizia ha adottato tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.
  L'interrogazione offre l'occasione per rappresentare come il procedimento di liquidazione dei contributi sia particolarmente complesso.
  Sul punto va, preliminarmente, rilevato come – ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 – la determinazione del contributo da erogare ai comuni dovesse essere assunta, annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute.
  Con il fine di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – aveva, poi, previsto per il Ministero della giustizia risparmi – in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 – in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  I tempi e l'entità dei contributi erogabili sono stati, pertanto, essenzialmente condizionati dalle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012: oltre ad attendere che le spese siano indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte poi al vaglio della commissione di manutenzione, la liquidazione è disposta con decreto interministeriale a firma dei Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, secondo rigide percentuali di rimborso.
  Con riferimento all'anno 2012, dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali consta come il decreto interministeriale volto a rideterminare i contributi per le spese sostenute e rendicontate dai comuni abbia assegnato una somma pari a circa 77 milioni di euro, fino alla concorrenza dell'importo stanziato sul capitolo 1551, da imputarsi all'esercizio finanziario 2013.
  Per lo stesso esercizio era già stato erogato – con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 5 marzo 2014 – un acconto pari a circa 65 milioni di euro.
  Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai comuni la misura del rimborso liquidabile.
  Con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 7 dicembre 2015 si è, pertanto, provveduto all'erogazione del saldo e, per alcuni comuni, è stata operata la decurtazione degli importi erogati in acconto per le annualità precedenti, risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato.
  Il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013, inoltre, è stato già firmato dal Ministro della giustizia e – il 13 maggio 2016 – dal Ministro dell'interno, ed è, allo stato, in attesa della sottoscrizione del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai comuni, la direzione generale delle risorse ha disposto – con decreto in data 12 febbraio 2016 – l'erogazione dell'acconto per le spese sostenute nell'anno 2014, precisando come per tale operazione occorra fare riferimento all'importo determinato per il contributo delle spese sostenute nell'anno 2012 che risulta, allo stato, liquidato in via definitiva.
  Lo stanziamento di bilancio del capitolo 1551 nello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta, inoltre, pari a circa 111 milioni di euro per il 2014 e 133 milioni di euro per il 2015.
  Per quanto riguarda, infine, l'anno 2015, si sta procedendo all'esame dei rendiconti al fine della determinazione dei contributi spettanti ai comuni sino al 31 agosto 2015.
  Saranno, in ogni caso, poste in essere tutte le azioni che – nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate a questo dicastero – possano soddisfare, nella misura più adeguata le aspettative dei comuni, sede di uffici giudiziari.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1941 0392

EUROVOC :

spese di funzionamento

rimborso

comune

giurisdizione giudiziaria

debito