ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00630

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 25 del 29/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 29/05/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 24/06/2013
Stato iter:
07/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/11/2013

CONCLUSO IL 07/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00630
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25

   D'ARIENZO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . — Per sapere – premesso che:
   in data 4 maggio 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
   tra le disposizioni che potrebbero trovare applicazione nei confronti delle aziende ospedaliere figura quella dell'articolo 12, comma 3, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo politico di enti, pubblici o privati in controllo pubblico, della medesima regione;
   la disposizione in parola potrebbe essere applicabile all'azienda ospedaliera universitaria integrata Verona in quanto tale, e, in subordine, ai titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, che prestano servizio presso di essa. Nel caso specifico, un dirigente aziendale a tempo indeterminato del ruolo amministrativo riveste al contempo la carica di componente del consiglio della provincia di Verona, assunta in data anteriore al 4 maggio 2013;
   l'azienda ospedaliera di Verona, ossia l'ente che, a far data dal 1o gennaio 2010, secondo le previsioni dell'articolo 3 della legge della regione Veneto 7 agosto 2009, n. 18, e dei diversi provvedimenti regionali di attuazione che ne sono seguiti, ha cessato di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliera universitaria integrata Verona, sulla scorta di quanto stabilito a livello nazionale dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419», venne a suo tempo individuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1999, in quanto in possesso di tutte le caratteristiche richieste dall'articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
   occorrerebbe comprendere se l'azienda che, sia pure nella sua precedente configurazione giuridica di azienda ospedaliera tout court, ma che non ha certamente perduto le anzidette caratteristiche per il solo fatto della sua trasformazione in azienda ospedaliera integrata con l'università, è stata formalmente individuata quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione possa considerarsi, nella ratio del legislatore del decreto legislativo n. 39 del 2013, pubblica amministrazione di livello regionale, o non rientri piuttosto tra quelle di livello nazionale, vista anche la platea di utenti che serve, molti dei quali provenienti da fuori regione Veneto;
   l'altro aspetto, da risolvere subordinatamente al primo, afferisce alla definizione che l'articolo 1, comma 2, lettera j), e lettera k), decreto legislativo n. 39 del 2013, dà degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, intendendo per tali quelli, «comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione (...)»;
   per legge (decreto legislativo n. 502 del 1992, richiamato, nelle parti non espressamente derogate, anche dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sopra citato), in un'azienda sanitaria tutti i poteri di gestione sono riservati al direttore generale, sicché se ne può immaginare l'esercizio, da parte dei dirigenti, in via derivata, per delega dello stesso direttore generale, ma non in via esclusiva, come direttamente discendenti dalla legge stessa;
   ed infatti, all'istituto della delega si conforma l'attuale distribuzione delle competenze in seno all'organizzazione aziendale; lo stesso atto aziendale approvato con DDG n. 365 del 2 luglio 2010 afferma che, attraverso la delega, l'azienda «persegue il processo di valorizzazione delle attribuzioni dirigenziali trasferendo il processo decisionale al livello appropriato, con un conferimento di responsabilità connesso al compito che il Direttore Generale assegna al Dirigente» (articoli 18), ribadendo al successivo articolo 20 che il direttore generale, al quale sono riservati tutti i poteri di gestione (comma secondo), «può delegare con atto formale l'adozione di atti gestionali ai Dirigenti dell'A.O.U.I. secondo criteri e modalità previsti in apposito regolamento organizzativo aziendale» (u.co.);
   ciò, del resto, sulla scorta delle indicazioni suggerite a livello regionale; nella delibera della giunta regionale del Veneto n. 3415 del 29 novembre 2002, recante «Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale», si legge, infatti, che il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e quelle di attuazione e di gestione, dall'altro, si attua, in considerazione del particolare assetto istituzionale delle aziende sanitarie, ove appunto tutti i poteri di gestione sono riservati al direttore generale, con un forte sistema di deleghe, che vede, di norma, permanere in capo alla competenza del direttore generale l'adozione di tutti gli atti di programmazione aziendale e di alta amministrazione, mentre l'esercizio del potere per la realizzazione degli obiettivi aziendali programmati viene delegato ai dirigenti;
   a tali indicazioni si è ispirato anche il regolamento per la disciplina dei provvedimenti denominati «determinazioni dirigenziali», approvato con DDG 22 dicembre 2008, n. 1988, in cui si stabilisce che i dirigenti adottano, in forma di determinazione, ogni provvedimento non rientrante nella competenza del direttore generale, su delega di quest'ultimo;
   poiché è noto che la delega trasferisce non già la competenza, ma solo il suo esercizio, e che, nel caso di delega interorganica, il delegante conserva il potere d'agire in ordine all'oggetto della delega stessa, anche revocando o riformando l'atto del delegato, ci si chiede se nel caso ricorra quell'esercizio «in via esclusiva» delle competenze di amministrazione e gestione che il decreto legislativo n. 39 del 2013 assume a presupposto della incompatibilità tra l'espletamento di un incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione e la contestuale copertura di una carica politica nel territorio di potenziale influenza dell'interessato –:
   se il Governo possa fornire chiarimenti in merito a quanto descritto in premessa e se, anche alla luce di una lettura sistematica della legge delegata e della sua fonte, l'articolo 1, commi 49 s., della legge 6 novembre 2012, n. 190, con particolare riguardo, per quanto qui interessa, al comma 50, lettera f), che delegava il Governo a disciplinare, tra gli altri, i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) del medesimo comma 50, compresi dunque quelli dirigenziali, già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico, il decreto legislativo n. 39 del 2013, e, in specie, il suo articolo 19, vada inteso come relativo ad ogni situazione di incompatibilità, sia essa potenzialmente già esistente all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso, sia essa sopravvenuta a tale momento, ovvero se, come suggerito dai primi commenti redazionali alla nuova normativa, l'omessa previsione, in seno al capo VIII del decreto, di una norma transitoria specificamente dedicata alle situazioni di incompatibilità relative ad incarichi già conferiti all'atto della sua entrata in vigore ora sintomatica della rinuncia del Governo a dare seguito alla delega in parte qua, stante anche l'esigenza di una stretta interpretazione delle norme che possono incidere su diritti quesiti. (4-00630)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 113
4-00630
presentata da
D'ARIENZO Vincenzo

  Risposta. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame con cui l'interrogante chiede chiarimenti in merito all'ambito soggettivo e temporale di applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
  In particolare si chiede, in relazione all'incarico di consigliere provinciale della provincia di Verona ricoperto da un dirigente amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, se le nuove norme in materia di incompatibilità si applichino anche ai dipendenti con tale incarico e se le relative disposizioni trovino applicazione anche nei casi in cui l'incompatibilità
ex decreto legislativo n. 39 del 2013 sia intervenuta in data anteriore all'entrata in vigore del citato decreto.
  Al riguardo si evidenzia che il problema di diritto transitorio è stato risolto con l'articolo 29-
ter del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013: tale disposizione stabilisce che: «In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi di previsti dai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
  I rapporti sorti in data antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa restano pertanto regolati secondo la disciplina precedente.
  Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa si rappresenta che la Civit con delibera n. 58 del 2013, nel fornire chiarimenti con particolare riferimento all'applicazione del decreto legislativo in questione al settore sanitario, ha ritenuto che anche le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale di cui all'articolo 6 della legge n. 419 del 1998 devono essere incluse nell'espressione «aziende sanitarie locali», rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo, in quanto ricomprese tra le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari.
  In merito poi alla questione dell'inclusione o meno degli incarichi dirigenziali amministrativi presso le aziende ospedaliere tra «gli incarichi dirigenziali interni ed esterni» soggetti alla disciplina sull'incompatibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, si rileva, in via preliminare, che nelle aziende sanitarie tutti i poteri di gestione sono riservati al direttore generale che può delegarne l'esercizio ai dirigenti (
ex articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992). Infatti il direttore generale adotta l'atto aziendale con cui sono individuate le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda.
  Al riguardo rilevano anche le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede le modalità di accesso alla qualifica di dirigente amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
  Ciò posto, appare evidente che gli incarichi dirigenziali di responsabilità di strutture amministrative delle aziende sanitarie come definite dall'atto aziendale rientrino tra gli «incarichi dirigenziali interni ed esterni» presso le pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, soggetti alla disciplina sull'incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013; tali incarichi sebbene attribuiti nell'ambito del servizio sanitario nazionale sono infatti assimilabili, nel loro svolgimento, all'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni proprie della responsabilità dirigenziale previste nel capo II del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0190

EUROVOC :

istituto ospedaliero

ente pubblico

servizio sanitario nazionale

direzione aziendale

pubblica amministrazione