ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00624

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 25 del 29/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 29/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/05/2013
Stato iter:
18/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2013

CONCLUSO IL 18/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00624
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25

   VARGIU. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   centinaia di pensionati hanno recentemente percepito, in seguito al conguaglio fiscale di marzo, una pensione dell'importo di soli due euro, con decurtazioni pertanto pari al cento per cento;
   l'episodio ha sollevato vivaci proteste e comprensibile preoccupazione tra una platea di contribuenti che appartiene ad una fascia sociale ed economica particolarmente fragile, rappresentata da anziani, spesso soli e privi di propri mezzi di mobilità, disabili, pensionati con pensione minima, eccetera;
   i due euro simbolici sono giustificati dal fatto che, altrimenti, l'INPS e l'ex INPDAP avrebbero dovuto chiudere le posizioni pensionistiche, rendendo estremamente complicata l'operazione di riapertura delle stesse in un secondo momento;
   la gravità e l'entità degli episodi sopra richiamati è tale che diversi organi di stampa nazionali e locali (La Repubblica, L'Unità, Il Messaggero, Il Tempo, Libero, La Nuova Sardegna) hanno dato vasta testimonianza alla notizia;
   la dirigenza INPDAP ha diramato sul punto una nota ufficiale, nella quale ha imputato tali episodi a errori nelle dichiarazioni dei redditi, a (presunte) sopravvenute variazioni reddituali non indicate e soprattutto a mancate richieste di rateizzazioni dei suddetti conguagli fiscali, precisando anche che era, comunque, a disposizione dell'utenza per risolvere positivamente le varie posizioni dei contribuenti;
   i pensionati lamentano, in realtà, una situazione diversa, riconducibile ad una notevole difficoltà di ricevere risposte adeguate dagli uffici preposti, nonché alla circostanza che i due enti si sono purtroppo rimandati l'uno all'altro le responsabilità dell'accaduto;
   il problema esposto nasce probabilmente dal fatto che, mentre in passato l'INPS e l'ex INPDAP, recapitavano, a inizio anno, direttamente al domicilio dei pensionati il prospetto sul «rinnovo della pensione» unitamente al Cud, dal 2013 l'INPS (anche per conto dell'ex INPDAP) deve applicare il comma 114 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed è pertanto obbligata a usare la via telematica, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato e comporta per un'utenza anziana con scarsa o nessuna dimestichezza con Internet;
   la novità telematica per il rilascio della certificazione fiscale non è certamente stata preceduta da una campagna informativa tale da illustrare chiaramente al cittadino le modalità messe a sua disposizione per venire in possesso della forma cartacea del CUD –:
   se non ritenga utile sospendere l'obbligo, almeno per l'anno in corso, dell'esclusivo utilizzo della via telematica per accedere al proprio CUD;
   se non ritenga opportuno adoperarsi per mettere in atto un'adeguata campagna informativa in tempi che permetto l'acquisizione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno, o almeno soprassedere sulla richiesta di versamento da parte dell'utente che si rechi presso gli uffici a richiedere il CUD in forma cartacea, in caso di impossibilità o incapacità di utilizzare la via telematica per venire in possesso di una documentazione indispensabile ai fini fiscali;
   se intenda intervenire sulla dirigenza INPS ed ex INPDAP affinché le stesse provvedano, con la massima sollecitudine, al rimborso delle somme indebitamente trattenute, allorché le decurtazioni dell'assegno pensionistico non siano imputabili alla responsabilità diretta o indiretta dei contribuenti, individuando gli eventuali responsabili di tali gravissimi disservizi e facendo in modo che gli stessi non si ripetano in futuro. (4-00624)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00624
presentata da
VARGIU Pierpaolo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali interventi si intendano adottare in ordine al pagamento, da parte dell'Inps, di pensioni di importo irrisorio a ragione di conguagli fiscali, si rappresenta quanto segue.
  Sulla base di quanto segnalato dall'istituto suddetto risulta che per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), si è provveduto a rilasciare, attraverso il canale telematico, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD 2013), ai soggetti per i quali il medesimo istituto assolve alla funzione di sostituto d'imposta.
  Il comma citato prevede, altresì, che rimane nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea e che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo l'istituto ha reso disponibile il modello CUD sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi al cittadino, a cui l'utente può accedere previa autenticazione tramite PIN.
  Inoltre, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all'istituto, il CUD è stato recapitato alla casella PEC corrispondente; diversamente, ai cittadini che hanno specificato un indirizzo di posta elettronica ordinaria, all'atto della richiesta del PIN, è stata inviata via email l'informativa della disponibilità del CUD sul sito dell'istituto.
  In considerazione di quel significativo segmento di utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line, l'istituto ha approntato adeguate modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo, mantenendo comunque un canale fisico di accesso. Il cittadino può, dunque, richiedere ed ottenere in tempo reale, la consegna del suddetto certificato utilizzando le seguenti modalità:
   agenzie dell'istituto. Le agenzie (interne, complesse e territoriali) dell'istituto hanno potenziato il front office di sede, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD. Inoltre, al fine di assicurare la massima capillarità, la totalità delle strutture presenti sul territorio, ivi comprese quelle dei soppressi Inpdap ed Enpals, rilasciano, ove richieste dall'utente, la certificazione in argomento senza distinzione di gestione previdenziale e senza vincolo del luogo di residenza;
   postazioni informatiche self service. In tutte le strutture territoriali dell'istituto sono state istituite postazioni informatiche self service presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono procedere alla stampa dei certificati reddituali ricorrendo, ove necessario, all'assistenza da parte del personale dell'URP. L'accesso facilitato ai suddetti servizi da parte dell'utenza avviene mediante l'utilizzo della tessera sanitaria ovvero della tessera sanitaria – carta nazionale dei servizi;
   posta elettronica. I cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC e di posta ordinaria non conosciuta dall'istituto, possono richiedere la trasmissione del CUD all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it;
   patronati e centri di assistenza fiscale. Per contemperare le finalità di efficienza ed ammodernamento della pubblica amministrazione in coerenza con le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, con le esigenze della fascia di utenza che si trova in una condizione di oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici resi disponibili, l'istituto ha previsto numerose alternative per ottenere il CUD;
   sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all'estero. In tale contesto, gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i pensionati residenti all'estero, che hanno dichiarato di essere impossibilitati ad acquisire la disponibilità della certificazione attraverso i predetti canali fisici e telematici, hanno potuto richiedere telefonicamente all'operatore dello sportello mobile della struttura Inps territorialmente competente, l'invio della certificazione al proprio domicilio;
   spedizione del CUD al domicilio del titolare. Nel rispetto delle oggettive situazioni di difficoltà rappresentate dall'utenza, l'istituto ha provveduto, attraverso la propria articolazione territoriale ed il contact center multicanale, all'invio del CUD al domicilio del relativo titolare, su espressa richiesta dell'interessato.

  Tutte le modalità sopra descritte sono gratuite.
  In aggiunta ai canali sopra descritti, è stato possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete «sportello amico», che Poste italiane ha istituito in adesione al progetto «Reti Amiche», promosso nel 2008 dal Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche.
  Si segnala inoltre che dell'istituto, con circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, ha fornito le indicazioni riguardanti tutti i canali di accesso, telematici e fisici, attraverso cui è possibile ottenere il CUD.
  Quanto alla questione relativa al conguaglio fiscale operato dall'Inps sui trattamenti pensionistici, si rappresenta che per effetto dell'incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps, tutte le prestazioni erogate dall'istituto nel 2012 relative al singolo contribuente, in virtù dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sono state abbinate e sono confluite in un'unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale. Nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.
  Per quanto sopra detto, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale dell'anno reddituale 2012 – completato dall'istituto entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un'unica soluzione, nei limiti della capienza, sulla rata di pensione del mese di marzo 2013, ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro, per i quali è prevista una rateizzazione in un numero massimo di dieci rate (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
  A seguito di specifica richiesta da parte dell'istituto, l'agenzia dell'entrate ha tuttavia autorizzato, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una maggiore rateizzazione del debito d'imposta, vale a dire che per i pensionati titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito è avvenuto a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l'applicazione di una particolare salvaguardia.
  Infatti, per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore a 1.238,58 euro, il recupero del residuo debito fiscale è stato effettuato dalla rata di aprile 2013, assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 euro, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l'anno 2013; tale modalità verrà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale.
  Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile è uguale o inferiore ad 1.238,58 euro mensili, il debito fiscale viene recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ( INPDAP )

EUROVOC :

fiscalita'

pensionato

campagna di sensibilizzazione

informazione

rimborso