ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00604

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 28/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
22/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/02/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/02/2017

CONCLUSO IL 22/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00604
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   MOLTENI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la normativa che regola le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera sta creando gravi disagi agli imprenditori che non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione nei tempi ristretti previsti dalla normativa;
   anche in caso di rinnovo delle autorizzazioni già concesse, si applica l'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, che prevede un regime sanzionatorio alquanto severo, qualificando come reato penale la mancata comunicazione dell'inizio attività all'autorità competente;
   in particolare, il comma 1 dell'articolo 279 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro per chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata; per colui che sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fissa e pari a 1.000;
   il comma 3 dell'articolo 279 prevede che chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione sui dati relativi alle emissioni, come prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o sull'autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro;
   tali sanzioni penali si ritengono molto penalizzanti per il rilancio del settore industriale italiano che attraversa la più grave crisi dal dopoguerra –:
   se il Ministro non intenda adottare iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per trasformare in sanzioni amministrative pecuniarie le sanzioni penali e le ammende previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche modulando su una tranche da 100 a 1.000 euro la attuale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in misura fissa pari a 1.000 euro, per chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, evitando di penalizzare gravemente gli imprenditori italiani che stentano a restare sul mercato nell'attuale momento di crisi economica che attraversa il Paese. (4-00604)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 febbraio 2017
nell'allegato B della seduta n. 746
4-00604
presentata da
MOLTENI Nicola

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
  Con la direttiva 2015/2193/UE del 25 novembre 2015 è stata introdotta a livello comunitario una apposita disciplina finalizzata alla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti prodotte dagli impianti di combustione ad uso industriale o civile di potenza termica inferiore a 50 MW (ossia gli impianti di combustione che non sono soggetti alla disciplina vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale). Il recepimento deve avvenire entro il mese di dicembre 2017.
  Tale disciplina sarà recepita nell'ordinamento italiano mediante la modifica e l'integrazione delle vigenti norme relative agli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 50 MW, norme che sono attualmente contenute nella parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (titolo I per quelli ad uso industriale, titolo II per quelli ad uso civile).
  Al fine di ottimizzare il recepimento della nuova direttiva si interverrà sulle regole generali che, alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei dieci anni di vigenza, manifestano specifiche esigenze di revisione e che, pertanto, non sarebbero funzionali ai fini del corretto inserimento delle norme di recepimento della direttiva 2015/2193. In particolare, tali esigenze riguardano alcuni aspetti concernenti l'installazione e l'esercizio degli stabilimenti, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.
  Per quanto attiene al sistema sanzionatorio, risulta che le attuali sanzioni previste dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per violazioni relative agli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale corrispondono a quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
  Nell'aggiornamento, da effettuare nel rispetto dei criteri e dei massimali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, si terrà conto, quale termine di confronto, del recente aggiornamento (decreto legislativo n. 46 del 2014) dell'apparato sanzionatorio per le violazioni relative agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tale apparato di sanzioni riguarda infatti infrazioni di natura analoga (assenza di autorizzazione, violazione di prescrizioni di esercizio, superamento dei limiti di emissione, ecc.) e, pertanto, potrà essere preso a riferimento ed opportunamente adeguato per tenere conto del minore impatto emissivo potenzialmente associabile agli stabilimenti di cui alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò anche a garanzia di una maggiore coerenza e graduazione della risposta sanzionatoria dell'ordinamento rispetto a tutte le violazioni ambientali legate alle emissioni degli stabilimenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

norma ambientale

inquinamento atmosferico

ammenda

stabilimento