ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00602

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00602
presentato da
BOCCADUTRI Sergio
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che i lavoratori della scuola sono collocati a riposo d'ufficio dal 1o settembre successivo alla data del compimento del 65o anno di età;
   le eventuali proroghe, a domanda, del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sono possibili in due casi: 1) ai sensi del decreto ministeriale n. 97 del 20 dicembre 2012 può chiedere di rimanere in servizio chi compie sessantasei anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013, fino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile (20 anni), comprensiva di tutti i servizi valutabili (pre-ruolo, ruolo e periodi riscattati, ricongiunti), e in ogni caso non oltre il 70o anno di età; 2) ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il lavoratore può richiedere di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di una valutazione discrezionale dell'amministrazione, che tiene conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;
   riguardo a questo secondo caso, l'articolo 72, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni dal momento che prevede una riduzione delle risorse destinate alle stesse; diminuzione corrispondente al trattamento economico derivante dall'accoglimento delle richieste di proroga dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
   infatti, la circolare ministeriale n. 98 Prot. n. AOODGPER 9733/ 20 dicembre 2012 ha disposto che «i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla circolare n. 10 del 2008 del dipartimento della funzione pubblica devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell'anno scolastico 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'anno scolastico 2013/2014»;
   la circolare MIUR/ufficio scolastico regionale per il Lazio, protocollo n. 334 del 7 gennaio 2012 si è espressa in questo senso: «l'eventuale “trattenimento in servizio” del personale per un periodo necessariamente e particolarmente limitato, causerebbe in misura equivalente l'impossibilità di assumere personale precario che invece esplicherebbe la propria attività per una intera vita lavorativa. Per le indicate considerazioni e al fine di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario questo ufficio esprime l'indirizzo, come già avvenuto negli ultimi anni scolastici, che le istanze in argomento di trattenimento in servizio non possano essere accolte»;
   nello stesso senso, la circolare MIUR/USR per il Lazio/ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di Roma, prot. n. 184 dell'8 gennaio 2013 ha precisato: «A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. (dirigenti scolastici) sull'indirizzo espresso dall'ufficio scolastico regionale per il Lazio – direzione generale – ufficio V con nota prot. n. 334 del 7 gennaio 2012, in ordine all'indirizzo di non accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio del personale docente ed ATA. Con l'occasione, si aggiunge, per le richieste di proroga per un biennio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e successive modifiche (corrispondente all'articolo 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297 del 1994), di cui da ultimo, la modifica operata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, come sia stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio che non costituisce più un diritto potestativo attribuito all'interessato, bensì di un diritto condizionato alle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione» –:
   quanti siano, tra docenti e personale ATA in servizio, coloro che hanno maturato o matureranno sessantasei anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 e quante siano state le richieste, comunque presentate, di trattenimento in servizio nel Lazio entro il 25 gennaio 2013, suddivise per classi di concorso, posto o profilo e tipologia e quante quelle accolte;
   se e in che modo l'ufficio scolastico regionale per il Lazio e gli ambiti territoriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo hanno messo in pratica l'indirizzo di non accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio del personale docente ed ATA;
   se e in che modo i suddetti uffici abbiano accertato e vigilato che i dirigenti scolastici abbiano seguito il non equivocabile indirizzo di non accoglimento delle istanze in argomento;
   se e in che modo codesto Ministro intenda provvedere in caso di mantenimento in servizio non accoglibile.
(4-00602)

Classificazione EUROVOC:
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Lazio

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