ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 23 del 27/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/05/2013
Stato iter:
07/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2014
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 27/06/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/02/2014

CONCLUSO IL 07/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00584
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Lunedì 27 maggio 2013, seduta n. 23

   CIRIELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in una situazione di crisi del mercato immobiliare, che negli ultimi anni ha investito il nostro Paese, la città di Roma sta registrando una vera e propria emergenza abitativa;
   a tale già preoccupante situazione si aggiungono le dismissioni del patrimonio immobiliare di numerosi enti, previdenziali e, in particolare, quella della Cassa ragionieri e periti commerciali, nata nel 1963 come ente di diritto pubblico, costituito per garantire trattamenti di previdenza e assistenza agli iscritti e ai loro supersiti;
   in particolare, come si legge nella stessa relazione sulla gestione del bilancio 2011 della Cassa, l’iter di dismissione sarebbe stato avviato con l'apporto della maggior parte del patrimonio immobiliare al fondo Scoiattolo, costituito e gestito dalla BNP Paribas REIM Italy SGR p.A.;
   da notizie riportate da organi di stampa locali e nazionali, la Cassa avrebbe intenzione di dismettere il suo patrimonio, in forme che non sembrano conformi alla disciplina normativa che regola la dismissione degli immobili degli enti pubblici;
   gli attuali inquilini degli immobili avrebbero, infatti, ricevuto dalla BNP Paribas una proposta irrevocabile di acquisto, relativa agli appartamenti dagli stessi condotti in locazione;
   tale procedura secondo l'interrogante viola in primo luogo la legge del 7 agosto 2012, laddove non riconosce il diritto di prelazione ai conduttori, diritto che sussiste in capo agli inquilini di tutti gli enti privatizzati, esclusa unicamente l'ENASARCO a seguito della legge n. 228 del 2012;
   la suindicata norma al comma 11-bis dell'articolo 3 prevede, a riguardo, che «in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e delle difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente»;
   tale disposizione interviene anzitutto a chiarire la sussistenza del diritto di prelazione in capo agli inquilini di tutti gli enti previdenziali individuati dall'elenco ISTAT e conferma la natura pubblica dei suddetti enti, poiché regolandone la dismissione immobiliare, realizza un'ingerenza nelle modalità di gestione del loro patrimonio che, qualora si trattasse di soggetti privati, non sarebbe consentita dai princìpi della Costituzione;
   la Cassa non potrebbe agire quale soggetto di diritto privato, gestendo il proprio patrimonio liberamente, bensì dovrebbe ottemperare alle norme statuite per gli enti pubblici e, di conseguenza, seguire le relative procedure di dismissione;
   non da ultimo tale dimissione non può sottrarsi all'applicazione del complesso normativo relativo alla dismissione degli immobili degli enti pubblici soltanto perché è ricorsa all'utilizzo dello strumento dei fondi per attuare l'alienazione del suo patrimonio immobiliare;
   l'istituzione di un fondo comune di investimento non comporta, infatti, la creazione di un soggetto giuridico autonomo, ma di un mero patrimonio separato, per cui la Cassa non può esimersi dall'essere ancora considerata proprietaria degli immobili;
   a ciò si aggiunga il fatto che la proposta di compravendita indicherebbe un prezzo di vendita notevolmente elevato rispetto al valore di mercato, che non terrebbe affatto conto né delle condizioni attuali in cui versano gli immobili, né della totale assenza di manutenzione ordinaria mai effettuata in tutti questi anni, né del fatto che si tratta di immobili realizzati in ambito di edilizia popolare;
   tale comportamento costituisce un serio ostacolo all'acquisto degli immobili per tutti gli inquilini, data l'elevata consistenza degli stessi valori e tenuto anche conto dell'attuale situazione di crisi economica generale;
   è interesse della maggioranza degli inquilini pervenire, con tempistiche brevi, all'acquisto della propria abitazione a condizioni economiche ragionevoli, similmente a quanto è accaduto negli anni scorsi per migliaia di famiglie in affitto presso enti previdenziali pubblici e privati;
   il quadro delineato desta non poche preoccupazioni, soprattutto quando è in gioco la possibilità per molte famiglie di acquistare la casa che già abitano, obiettivo che ha da sempre condizionato scelte di vita e di investimento di interi nuclei familiari –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano adottare per garantire l'applicazione della disciplina normativa che regola la dismissione degli immobili degli enti pubblici, anche al fine di risolvere l'emergenza abitativa legata alla gestione dei patrimoni immobiliari da parte degli enti previdenziali privatizzati, un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio sul territorio della Capitale.
(4-00584)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 7 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 169
4-00584
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — In via preliminare occorre considerare che le questioni poste dall'interrogante non sono tutte riconducibili alle competenze che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può esercitare nell'ambito della sua attività di vigilanza sugli enti gestori della previdenza obbligatoria privata finalizzata alle garanzie di sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale, a tutela dei professionisti iscritti.
  In merito al quadro normativo relativo alle procedure di dismissione immobiliare che interessano gli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), occorre rilevare che alcuni enti di previdenza sono stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato, determinando così, in via di principio, l'inapplicabilità nei loro confronti, stante la disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), della normativa relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici (decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104) e delle speciali procedure di vendita previste per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare.
  Tuttavia, nel corso degli anni si è manifestata, in modo evidente, l'oggettiva difficoltà sistematica nel conciliare diverse esigenze che inseriscono da un lato, il carattere comunque privato degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 con ciò che ne consegue in termini di autonomia anche nella gestione del patrimonio e, dall'altro, il fatto che tali enti operano nell'ambito di un settore estremamente sensibile – quello della tutela previdenziale di base, intesa quale bene primario ed intangibile, sì da giustificare la fissazione di regole e controlli di fonte pubblica diversi e più incisivi rispetto a quelli che sarebbero ordinariamente giustificabili nei confronti di soggetti di natura comunque privatistica.
  È altresì opportuno ricordare che i principi, ma anche le singole disposizioni, del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno subito fino ad oggi alcuna modifica e sono tuttora pienamente operanti, nonostante nel tempo si siano moltiplicate le spinte del legislatore ad incrementare il complesso dei vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell'orbita della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della loro inclusione nell'elenco ISTAT, di individuazione delle amministrazioni pubbliche.
  D'altra parte va anche considerato che, se taluni interventi hanno reso poco distinguibile la linea di demarcazione tra autonomia privata e interesse pubblico, deve anche sottolinearsi come alcune iniziative hanno invece contribuito a rafforzare proprio l'autonomia originariamente riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni in funzione dell'autosostenibilità di lungo periodo, ad ulteriore garanzia degli assicurati nella effettività e ottimizzazione del proprio bagaglio contributivo, una volta maturati i requisiti pensionistici.
  In definitiva, pur dandosi atto di importanti spinte normative nel senso del rafforzamento dei controlli pubblicistici sull'attività degli enti, non può affermarsi allo stato l'esistenza di un orientamento legislativo volto ad affermare la natura pienamente pubblicistica di talenti.
  Al fine di individuare una disciplina uniforme in materia di gestione del patrimonio immobiliare, nel corso della passata legislatura è stato istituito presso la direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative di questo Ministero un tavolo tecnico interistituzionale al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e degli enti previdenziali pubblici. I lavori del suddetto tavolo interistituzionale si sono conclusi con la elaborazione di alcune ipotesi normative volte a razionalizzare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare.
  Con l'avvio della nuova legislatura, i risultati di tale lavoro possono certamente rappresentare un'utile base sulla quale avviare un confronto tra tutti i soggetti interessati, nella prospettiva di individuare un percorso condiviso che, nel rispetto del quadro normativo vigente, possa dare definitiva soluzione alle questioni sollevate dall'interrogante.
  Tuttavia appaiono fin da ora poco percorribili interventi non adeguatamente ponderati, volti a modificare i rapporti contrattuali in atto tra inquilini ed enti previdenziali laddove, ad esempio, siano state accertate ipotesi di morosità.
  Del resto, occorre sottolineare che le casse privatizzate, nel quadro normativo delineato dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 104 del 1996, in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, hanno piena autonomia gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo nell'ottica di assicurare tutela agli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle casse stesse e, quindi, del perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall'articolo 38 della Costituzione.
  Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012 sostanzialmente ha ribadito un principio già consolidato nell'ordinamento, laddove ha affermato che «la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.
  Con riferimento più specifico alle questioni sollevate dall'interrogante in merito alla cassa ragionieri e periti commerciali (CNPR), si precisa, quanto all'affidamento dell'incarico a Reag Tekna srl, società subentrata alla Previra immobiliare, che la medesima cassa ha dichiarato che i servizi di property e di facility management del patrimonio immobiliare dell'associazione sono stati affidati a Reag Tekna srl a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e di informazione previsti dal medesimo decreto.
  Inoltre l'articolo 3, comma 11-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni, urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel fissare un termine (120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente all'acquisto della proprietà) per l'esercizio, da parte dei conduttori, del diritto di prelazione, particolare e diverso rispetto al termine ordinario, non ha attribuito alcun diritto di prelazione. In altri termini la norma ha semplicemente fissato un termine per l'esercizio del diritto di prelazione a chi gode di un tale diritto.
  Tuttavia, i conduttori degli immobili – rappresenta la CNPR – già di proprietà della cassa ragionieri non possono vantare un diritto di prelazione, dal momento che esso deve essere attribuito da un contratto o da una legge.
  Ad ogni modo, per confermare l'interesse del Governo alle importanti tematiche segnalate, si ritiene di richiamare il contenuto di alcuni impegni recentemente assunti dal Governo a seguito dell'approvazione di talune mozioni inerenti, appunto, la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privatizzati.
  In particolare, con specifico riferimento al patrimonio degli enti privatizzati, il Governo si è impegnato «a farsi promotore di una decisa iniziativa presso i medesimi enti che, nel richiamarli alle responsabilità che anche essi rivestono quali attori del sistema sociale, sia volta a favorire, nel rispetto e nell'ambito della loro autonomia gestionale, organizzativa e contabile – avvalendosi anche di apposite procedure di negoziazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini – politiche di gestione del mercato delle locazioni e dei processi di dismissione immobiliare (prevedendo eventualmente anche l'alienazione in favore dei conduttori delle unità abitate). Le politiche in questione dovranno ispirarsi a criteri di tutela e salvaguardia, in ogni caso, dei nuclei familiari che presentino condizioni di maggiore svantaggio e disagio economico, ovvero che siano a rischio di esclusione sociale, così come individuati dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 19. Le medesime politiche dovranno, più in generale, ispirarsi a criteri che, nel rispetto della funzione di garanzia economico-finanziaria che il loro patrimonio assume per le rispettive gestioni previdenziali, siano quanto più aderenti a quelli di carattere sociale previsti per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza».
  Il Governo si è impegnato, inoltre, «a monitorare che i processi di dismissione immobiliare degli enti previdenziali, sia pubblici che privatizzati, siano conformi ai criteri di piena trasparenza, conoscibilità e rendicontazione».
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROMA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

acquisto della proprieta'

ente pubblico

prezzo di vendita

diritto di prelazione

mercato immobiliare

proprieta' immobiliare