ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 23 del 27/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 24/05/2013
Stato iter:
16/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2013

CONCLUSO IL 16/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00581
presentato da
FEDI Marco
testo di
Lunedì 27 maggio 2013, seduta n. 23

   FEDI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
   la legge 22 marzo 2012, n. 38, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri» (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012), ha riconosciuto al personale a contratto che lavora presso le sedi diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e gli istituti di cultura parità di diritti sindacali rispetto alle altre categorie di lavoratori;
   la legge menzionata richiede comunque l'adozione delle norme del decreto legislativo n. 165 del 2011, indispensabile al fine di garantire l'effettività della parità di trattamento in termini di diritti sindacali del personale assunto con contratto locale dal Ministero degli affari esteri; tale decreto, all'articolo 42 prevede che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 – statuto dei lavoratori – e successive modificazioni ed integrazioni;
   il titolo II della legge n. 300 del 1970 contiene, a sua volta, una serie di disposizioni volte a rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale sul posto di lavoro e il decreto legislativo n. 165 del 2001 conferma dunque la vigenza dei diritti previsti dallo statuto dei lavoratori per tutti i dipendenti indipendentemente dal fatto che questi siano destinatari o meno della contrattazione collettiva;
   a oltre un anno dall'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, il personale a contratto non può ancora godere a pieno titolo delle prerogative sindacali, poiché, a seguito di parere richiesto con ritardo dal Ministero degli affari esteri all'ARAN e al dipartimento della funzione pubblica circa eventuali adempimenti tecnici, si è rinviata l'applicabilità della norma ad un accordo tra Aran e organizzazioni sindacali rappresentative ai fini del disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contenimento e razionalizzazione dei permessi sindacali);
   ad un atto parlamentare del medesimo interrogante del 22 ottobre 2012, da parte del Ministro pro tempore si rispondeva che l'accordo in materia dell'Aran con le organizzazioni sindacali rappresentative era stato stipulato in data anteriore alla pubblicazione della legge n. 38 del 2012 e, quindi, non aveva potuto tener conto delle novità da essa introdotte; nella stessa risposta, tuttavia, si affermava che nella preparazione del nuovo contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) sarebbe stato definito un atto di indirizzo all'Aran «contenente le indicazioni e le direttive necessarie per l'attivazione della predetta novella»;
   non è concepibile che una legge dello Stato in materia tanto delicata qual è quella relativa a diritti sindacali non trovi applicazione, tanto più quando si tratti di lavoratori che, pur svolgendo funzioni essenziali per le strutture decentrate dello Stato italiano all'estero, sono stati per lungo tempo esclusi dall'esercizio dei più elementari diritti –:
   quali iniziative il Ministro intenda assumere, anche nel contesto della trattativa ARAN attualmente in corso, affinché in tempi brevi sia superata la situazione di esclusione di fatto dei contrattisti in servizio presso il Ministero degli affari esteri dall'esercizio di diritti formalmente riconosciuti dalla normativa in vigore e quali iniziative intenda promuovere e sollecitare affinché sia concretamente realizzata una piena parità tra lavoratori in servizio presso uno stesso settore dell'amministrazione dello Stato. (4-00581)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013
nell'allegato B della seduta n. 54
4-00581
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 42, comma 3-bis e 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, i quali prevedono, rispettivamente, che al personale assunto con contratti regolati dalla legge locale presso le sedi diplomatiche consolari e gli istituti di cultura nel mondo, venga concessa la possibilità di partecipare alle rappresentanze sindacali del posto di lavoro nonché di usufruire delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Com’è noto, con l'approvazione il 22 marzo 2012 della legge n. 38 recante «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri», sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri.
  In particolare, viene garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria del personale (articolo 1). Di conseguenza, si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 2).
  Tale disposizione prevede, in particolare, che i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali siano determinati dalla contrattazione collettiva in un apposito accordo, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Aran e le confederazioni sindacali. Inoltre, alla contrattazione collettiva è demandata anche la gestione dell'accordo, che include le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali.
  Al riguardo, si rappresenta che in data 24 maggio 2013 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) per la ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015. Tale ipotesi – stipulata sulla base delle direttive contenute nell'atto di indirizzo condiviso da tutti i Comitati di settore delle amministrazioni pubbliche – distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali che sono state dichiarate rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015. Le citate prerogative, infatti, competono, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente alle associazioni sindacali rappresentative, sulla base del grado di rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative delle stesse.
  In sede di trattativa, il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento istituzionalmente esercitata nei confronti dell'Aran, ha assunto le opportune iniziative affinché, pur nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, non risultasse vanificata l'attuazione delle norme introdotte con la novella legislativa.
  In particolare, le indicazioni impartite sono state dettate con lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 38 del 2012, laddove garantisce negli organismi di rappresentanza unitaria la partecipazione del personale in questione, con riferimento all'attribuzione delle relative prerogative sindacali per il funzionamento dell'organismo stesso.
  In considerazione di ciò, l'articolo 1 del nuovo Ccnq, prevede che il contratto si applichi – oltre che ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso provvedimento – «(...) al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale».
  In conclusione, in ottemperanza al procedimento di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la sopra citata ipotesi di accordo sarà trasmessa, nei tempi previsti dal suddetto articolo e con il parere favorevole del Governo, alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, e sottoscritta, infine, in via definitiva dalle parti.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

EUROVOC :

contratto di lavoro

personale a contratto

contratto collettivo

diritti sindacali

diritto del lavoro