ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00577

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 22 del 23/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/05/2013
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/05/2013
Stato iter:
04/06/2013
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/06/2013

CONCLUSO IL 04/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00577
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Giovedì 23 maggio 2013, seduta n. 22

   PANNARALE, DI SALVO e COSTANTINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la riforma previdenziale del Governo Monti (cosiddetta «Riforma Fornero») contempla una «norma di salvaguardia» a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore;
   la stessa norma, pur stabilendo inequivocabilmente la non retroattività della riforma, non tiene conto delle disposizioni speciali vigenti per il comparto scuola, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, comma 1 che vincola la cessazione del servizio nel comparto Scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata», e all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 secondo il quale per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno»;
   nonostante la presenza di questa norma speciale per i lavoratori della scuola che li vincola inevitabilmente all'anno scolastico, la riforma del Governo Monti, emanata nel mezzo dell'anno scolastico, ha prodotto sui lavoratori di tale comparto un effetto retroattivo: essi, infatti, non ha potuto far valere, ai fini del pensionamento secondo la normativa previgente, i requisiti maturati nell'anno scolastico 2011-2012;
   in data 26 gennaio 2012 la Camera dei deputati ha accolto l'ordine del giorno n. 9/4865 – AR/79, a firma di Ghizzoni e altri, che «impegna il Governo, in sede di discussione del primo provvedimento utile, a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   in data 8 marzo 2012 la circolare n. 2 del Dipartimento per la funzione pubblica, in applicazione della «Riforma Fornero» ribadisce espressamente, al punto 6, la specificità del comparto scuola;
   in data 12 marzo 2012 la circolare n. 23 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca applica la «Riforma Fornero» senza considerare la specificità del comparto scuola basata sull'anno scolastico;
   in data 27 luglio 2012 la V Commissione del Senato respinge, accogliendo il parere negativo del Governo, l'emendamento 22.45 (Bastico e altri) al disegno di legge n. 3396 («Spending Review»). Il Sottosegretario Polillo motivava il parere contrario con la carenza di risorse finanziarie a copertura degli oneri. Viene approvato, invece, un emendamento, il 14.1000, che per la prima volta dal varo della «Riforma Fornero», introduce la data del 31 agosto 2012 quale termine utile per accedere al trattamento pensionistico secondo le norme previgenti, limitandone però l'applicazione ai soli docenti in esubero escludendo i docenti non in esubero e tutti i non docenti;
   nell'agosto 2012 i tribunali del lavoro di Oristano, Torino, Siena e Venezia, riconoscono le ragioni dei ricorrenti circa il diritto al «collocamento a riposo a partire dal 1o settembre 2012» ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale»;
   nella notte tra il 14 e 15 novembre 2012 la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati discute l'emendamento 8326 (Ghizzoni) alla «Legge di Stabilità», che prevede che le norme antecedenti alla Riforma Fornero «continuano ad applicarsi al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, secondo l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni». L'emendamento è sottoscritto dalla maggioranza dei gruppi rappresentati. Il Governo, attraverso il Sottosegretario Polillo, esprime parere contrario, ipotizzando che i soggetti interessati siano, secondo dati dell'INPDAP e della Ragioneria Generale dello Stato, circa 7.000 e che l'onere finanziario risulterebbe pertanto eccessivo. L'Onorevole Ghizzoni replica che l'entità della platea è stata identificata in 7.000 unità in modo del tutto superficiale e contraddittorio rispetto ai dati del competente dicastero che ne ha contate circa 3.700. L'emendamento è dapprima accantonato e quindi «respinto per l'aula». L'aula però non ha potuto votarlo, perché per la «Legge di Stabilità» era prevista la fiducia;
   con riferimento alla riforma Fornero e al termine del 31 agosto 2012 per l'accesso alla pensione, alcuni lavoratori della scuola e rappresentanti di categoria hanno perseguito la via giudiziaria dinanzi alla giustizia ordinaria, contabile e amministrativa e al momento alcuni procedimento pendono dinanzi alla Corte costituzionale –:
   quali iniziative urgenti, anche normative il Governo intenda adottare per porre rimedio ad una situazione di palese ingiustizia prodotta dalla «Riforma Fornero», un cosiddetto errore «tecnico», che nega quanto previsto dalla legge, nega un diritto acquisito e che ha prodotto una evidente e colpevole discriminazione tra dipendenti dello Stato. (4-00577)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

mercato del lavoro

pensionato

diritto acquisito

giurisdizione del lavoro

insegnante