ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00513

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 20 del 21/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: BIONDELLI FRANCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 21/05/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 27/06/2013
Stato iter:
13/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/06/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/07/2013

SOLLECITO IL 05/11/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013

CONCLUSO IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00513
presentato da
BIONDELLI Franca
testo presentato
Martedì 21 maggio 2013
modificato
Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

   BIONDELLI, FANUCCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese» all'articolo 14, comma 8, si è introdotta una modifica alla normativa relativa ai limiti ed alle modalità di controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni;
in particolare, la nuova normativa alla lettera b) stabilisce che: «nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore, mentre alla lettera c) si dispone che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore»;
la disposizione di cui al comma 8 lettera c) comporta che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione dei campi elettromagnetici, gli obiettivi di qualità siano innalzati attraverso la determinazione della media delle misure su 24 ore invece che su 6 minuti, come stabilito fino ad oggi dai regolamenti, e attraverso la misura a 1,5 m. dal suolo invece che attraverso una media che includa anche le misure a 1,90 m. e a 1,10 m., come stabilito fino ad oggi da una norma tecnica;
le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica mondiale riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che i campi elettromagnetici non vanno sottovalutati rispetto alla salute umana ed ha inserito i campi a radiofrequenza (in particolare quelli emessi dai cellulari, ma l'agente fisico è lo stesso di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici oggetto del decreto ministeriale) fra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo a causa dell'aumento del rischio di tumori cerebrali come il glioma (40 per cento di rischio per un uso di 30 minuti al giorno per almeno 10 anni);
l'Arpa Piemonte si è già pronunciata ancor prima dell'approvazione della legge, dicendo esplicitamente, che con la nuova normativa (monitoraggio nelle 24 ore) essa non è in grado, di effettuare il monitoraggio e, quindi, il controllo dei limiti dei campi elettromagnetici non può essere realizzato. Infatti, non vi sono attualmente strumentazioni in commercio in grado di effettuare tale monitoraggio in presenza dei nuovi ripetitori 4G. Purtroppo l'Arpa Piemonte non è stato ascoltata e il decreto-legge in questione è stato convertito in legge nel dicembre 2012. Il suddetto parere dell'Arpa Piemonte può essere letto nel proprio sito internet –:
se il Ministro non ritenga opportuno promuovere una revisione di tale normativa abrogandola e comunque predisponendo, quanto prima, una disciplina di maggiore tutela specialmente per l'esposizione degli obiettivi sensibili, quali asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo. (4-00513)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 138
4-00513
presentata da
BIONDELLI Franca

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, riguardante la modifica alla normativa relativa ai limiti ed alle modalità di controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni, introdotta dal decreto legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese», si fa presente quanto segue.
  Preliminarmente, occorre evidenziare che il decreto-legge in questione (cosiddetto decreto Crescita 2.0) ha introdotto alcune disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
  Al riguardo, è bene sottolineare che l'operatività delle nuove misure è condizionata alla emanazione delle linee guida, che in attuazione del suddetto decreto-legge devono essere elaborate dall'Ispra e dalle Arpa/Appa e, successivamente, approvate da questo Ministero.
  Inoltre, è previsto un aggiornamento delle stesse con periodicità semestrale su indicazione di codesto dicastero che provvederà alla relativa approvazione.
  Ad ogni buon conto, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 stabilisce i principi fondamentali diretti alla tutela della salute, del lavoro dell'ambiente e del paesaggio.
  In particolare, la tutela della salute viene conseguita attraverso la definizione di tre differenti tipologie di limiti: limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità.
  L'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali competenze in materia di controllo e vigilanza sanitaria che per lo svolgimento di tali attività si avvalgono delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.
  Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione alla installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la tutela della popolazione viene assicurata attraverso la verifica della compatibilità del progetto con i limiti normativi, ai sensi del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. Infatti, prima di qualunque attività inerente all'installazione di un nuovo impianto, l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale è subordinata al parere tecnico dell'Arpa territorialmente competente.
  In conclusione, le disposizioni integrative alla normativa introdotte dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non vanno a modificare i valori limite che non solo restano invariati ma risultano essere più cautelativi rispetto a quelli introdotti dalla normativa internazionale ed europea secondo le indicazioni della Raccomandazione 519/1999/CE basata sul principio di precauzione già recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

rischio sanitario

disturbo elettromagnetico

revisione della legge

materiale elettromagnetico

epidemiologia

Capo di governo

sanita' pubblica

sostanza cancerogena

sostanza pericolosa

istituto ospedaliero