ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 17 del 16/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 16/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/05/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00471
presentato da
BRAGANTINI Matteo
testo di
Giovedì 16 maggio 2013, seduta n. 17

   MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008 – nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'esercizio e la raccolta dei giochi a distanza, stabilisce, al comma 27 dell'articolo 24, che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, vengono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo;
   tale regolamento non è stato ad oggi adottato e il 13 gennaio 2011 il TAR regionale della Puglia ha bloccato l'ordinanza di sospensione dell'attività emessa dalla questura di Lecce nei confronti di un club locale, affermando che è proprio l'assenza di tale regolamento che consente l'organizzazione dei tornei di poker sportivo, a condizione che siano rispettate le direttive espresse dal Consiglio di Stato con il parere n. 3237 del 2008;
   il Consiglio di Stato, nel citato parere, richiama l'articolo 721 del codice penale che stabilisce che è gioco d'azzardo quello nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria e afferma che il gioco del poker sportivo non è considerato gioco d'azzardo a condizione che la quota di iscrizione non superi i 30 euro, che non vengano distribuiti premi in denaro, che il giocatore non possa rientrare dopo aver esaurito la dotazione iniziale di fiche e che l'organizzatore del torneo non svolga nella medesima serata e nella stessa località più di un torneo;
   il TAR regionale della Puglia ha disposto con la medesima pronuncia che la questura effettui il riesame del proprio provvedimento ed ha fissato l'udienza di merito per il mese di aprile 2011;
   conseguenza della decisione del TAR pugliese sarà la liceità dei tornei di poker nei circoli e nei club, ad avviso dell'interrogante vanificando, in parte, l'azione del Governo e delle forze sociali tesa, da un lato, a diffondere la cultura del «gioco responsabile», al fine di portare a conoscenza di tutti gli effetti devastanti della dipendenza da gioco e, dall'altro, a perseguire tutte le forme di gioco illegale;
   la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce, sezione I, 25 maggio 2011, n. 968, ha annullato la nota emessa dalla questura di Taranto il 4 ottobre 2010 con la quale si dichiarava che i tornei dal vivo di «Texas Hold'em poker» sono da considerarsi illegali –:
   quando ed in che modo il Governo intenda intervenire per regolamentare i tornei non a distanza di poker sportivo, al fine di evitare la diffusione capillare di questo gioco nei club e nei circoli privati. (4-00471)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0088

EUROVOC :

gioco d'azzardo

gioco