Legislatura: 17Seduta di annuncio: 16 del 15/05/2013
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 15/05/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/05/2013
MATTEO BRAGANTINI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), stabilendo altresì come la stessa imposta non sostituisca altre imposte, come invece previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, e prevedendo come il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito ICI (IMU) sulla seconda casa e sugli altri immobili (non definibili come abitazione principale) spetterà allo Stato;
la citata disposizione prevede la possibilità da parte del comune di poter modificare le aliquote, sia relativamente alla prima abitazione che sugli immobili diversi dalla prima abitazione, e che il contribuente dovrà effettuare il versamento della prima tranche dell'imposta alla data del giugno 2012;
ad oggi numerosi comuni, sulla base del fatto che il gettito IMU, nel suo complesso, appare di entità incerta e non precisamente definibile, non hanno ancora deliberato le aliquote IMU da adottare, così che la predisposizione dei bilanci preventivi 2012 risulta, anche a causa delle continue modifiche normative e alla luce delle recenti riduzioni ai trasferimenti, bloccata in numerosi comuni;
la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa e che l'articolo 13 del presente decreto-legge non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata –:
se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere iniziative, anche normative, per consentire ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari, senza limitare, allo stesso tempo, il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa. (4-00455)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2011 0241
EUROVOC :comune
famiglia
esenzione fiscale
imposta locale
residenza secondaria