ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: ANTEZZA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2013
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2013
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/04/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00313
presentato da
ANTEZZA Maria
testo presentato
Lunedì 29 aprile 2013
modificato
Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12

   ANTEZZA, CENNI, OLIVERIO, CARRA, LUCIANO AGOSTINI, SANI, BIONDELLI, COVELLO, VENITTELLI, COVA, VALIANTE. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito internet la risposta fornita dal proprio ufficio legislativo, il 27 marzo 2013, ad un quesito posto dal direttore generale di Confindustria in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
in tale documento si afferma che la disciplina recata all'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, «sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all'articolo 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo»;
l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha confutato la suddetta tesi e con una nota ufficiale ha dichiarato che il citato articolo 62 «non sia stato in alcun modo inciso né dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE» poiché «si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al decreto legislativo n. 192/2012»;
per il dicastero agricolo, il criterio della specialità disposto dall'articolo 62 si pone «quale limite alla applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo secondo il consolidato canone “l'ex posterior generalis non derogat legi priori speciali”; e tale criterio di specialità è rilevabile nella nozione di «cessione di prodotto agricolo e agroalimentare» quale specificazione del genere relativo alle «transazioni commerciali» in senso lato intese;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rileva come alcune sentenze della Corte di Cassazione abbiano, nel tempo, confermato tale canone giuridico per cui è acclarato che, salvo espressa volontà contraria del legislatore, la disciplina generale non ha ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente; tale autonomia deriva dalle esigenze peculiari legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato;
in ogni caso è indicativo che sia la disciplina comunitaria (Direttiva 2011/7/UE, articolo 12, paragrafo 3) sia quella nazionale (decreto legislativo n. 231 del 2002, articolo 11, paragrafo 2) riconoscono la possibilità di prevedere strumenti di maggior favore per particolari categorie di creditori mediante appositi meccanismi normativi che è quanto realizzato con l'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012;
infatti, come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari di Camera e Senato, relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, tale disciplina fa riferimento particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;
in particolare, negli atti parlamentari si è sempre sottolineato che la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e dalle autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta, infatti, di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentate e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale;
il Parlamento, di conseguenza, facendo proprie le sollecitazioni provenienti dal comparto primario ha chiesto al Governo di apportare alcune modifiche alla disciplina recata dall'articolo 62 – in gran parte recepite – per quel che riguarda: la reciprocità dei rapporti tra socio e propria cooperativa e la conseguente esclusione dell'attività di vendita, da parte delle cooperative agricole ex articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001 nei confronti degli imprenditori soci, dalla disciplina dell'articolo 62; l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni in caso di relazioni tra imprenditori agricoli al fine del completamento del ciclo biologico; la modifica della definizione di «prodotti agricoli» al fine di escludere i mangimi; la tutela degli agricoltori che non ricevono il pagamento dei prodotti e che non stipulano un contratto in modo corretto limitando gli effetti della nullità assoluta disposta dal primo comma dell'articolo 62 ai soli casi in cui vi sia una chiara ed evidente malafede dell'acquirente;
va, peraltro, considerato che in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 2011, n. 192 – «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180» – sono intervenute modifiche legislative sull'assetto normativo dell'articolo 62 e deliberazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che non hanno messo in nessun dubbio la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto- legge n. 1 del 2012, prevede, all'articolo 7, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria prevista al comma 8 del medesimo articolo 62. La suddetta procedura istruttoria consiste nella rilevazione di eventuali violazioni di quanto disposto proprio nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 che dettano la disciplina da applicare per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari prevedendone: a) l'obbligatorietà in forma scritta della durata, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento; b) il divieto di pratiche commerciali sleali, gravose e indebite; c) la certezza dei tempi di pagamento che deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni;
il 6 febbraio 2013 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di approvare il «regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari» previsto all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 199 del 2012 senza alcun riferimento ad altre norme o a problemi di efficacia della norma speciale contenuta nell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;
è necessario chiarire l'interpretazione giuridica delle norme applicabili alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari –:
se i Ministri interrogati non ritengano necessario fare gli opportuni approfondimenti al fine di fornire un chiarimento definitivo sulla validità della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, confermandone la validità e la piena efficacia ed evitando inutili contenziosi a danno degli anelli più deboli della filiera produttiva. (4-00313)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0001

EUROVOC :

prodotto agricolo

interpretazione del diritto

legislazione antitrust

gruppo di produttori

tutela dei soci

cooperativa agricola