ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00311

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/04/2013
Stato iter:
18/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 27/05/2013

SOLLECITO IL 01/07/2013

SOLLECITO IL 06/08/2013

SOLLECITO IL 02/09/2013

SOLLECITO IL 02/10/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2013

CONCLUSO IL 18/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00311
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   REALACCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   sulla spinta di un pesante rincaro dei carburanti ma anche di una crescente sensibilità ai temi dell'ambiente e del progressivo aumento delle piste ciclabili, il ricorso alla bicicletta, la propria o una di quelle disponibili tramite i servizi di bike-sharing, si sta sviluppando anche quale valido mezzo di trasporto per coprire il «tragitto casa-luogo di lavoro»;
   il crescente uso della bicicletta si contrappone poi a strade sempre più caotiche e trafficate con gravi pericoli per i ciclisti;
   da un recente articolo di Antonio Cianciullo pubblicato su La Repubblica il 24 aprile 2013, si evince che dai dati del 2012 si conferma la tendenza a un ritorno alle due ruote. E non si tratta di acquisti solo per la passeggiata salutista domenicale, bensì un numero crescente di persone sceglie la bici come mezzo di trasporto;
   a questo proposito, anche attraverso un'efficace azione di sensibilizzazione e di tutela per quanti scelgono la bicicletta per recarsi a lavoro promossa dalla FIAB-Federazione italiana amici della bicicletta, l'Inail si è pronunciato nel senso di ritenere che, ai fini dell’«indennizzabilità» dell'infortunio in itinere, l'indagine sul carattere di necessità d'uso della bici sia valida in mancanza di altro mezzo utile e/o solamente nei casi di evento lesivo avvenuto su strade aperte al traffico di veicoli a motore. Perciò vanno quindi tenuti distinti gli incidenti occorsi su piste ciclabili o zone interdette al traffico o misti;
   la bicicletta è come detto un mezzo di trasporto al quale ricorre un numero sempre crescente di cittadini per i trasporti urbani anche come proposta di mobilità sostenibile nelle città. Inoltre, non si dimentichi come il ciclo turismo stia diventando un tipo di vacanza sempre più diffusa tra gli italiani;
   una rete di piste ciclabili estesa, percorsi davvero protetti, segnaletica ad hoc, ciclo-parcheggi sono peraltro presupposti indispensabili per favorire la mobilità in bicicletta, insieme ad un'adeguata politica di sensibilizzazione all'uso di questo mezzo di trasporto;
   il consiglio comunale di Bologna, città importante e in cui l'uso della bicicletta è ampiamente diffuso, ha approvato all'unanimità, già nel 2012, un ordine del giorno a sostegno della campagna FIAB per una copertura INAIL completa anche in presenza di possibile utilizzo di altro mezzo;
   l'interrogante ha presentato un analogo atto di sindacato ispettivo (n. 4-14623) anche nella XVI legislatura a cui non è stata data, nonostante i solleciti, alcuna risposta –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione e non ritenga utile, tramite una circolare ministeriale, dare seguito alla petizione popolare promossa dalla FIAB in cui viene chiesto che l'infortunio occorso al lavoratore che si reca a lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto a prescindere dal luogo in cui esso accade o dalla necessità della bicicletta come solo mezzo di trasporto per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
(4-00311)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00311
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede che l'infortunio occorso al lavoratore che si reca al lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto, a prescindere dalla necessità dell'uso del mezzo privato e del luogo in cui esso accade, si rappresenta quanto segue.
  L'attuale disciplina in materia di infortunio in itinere è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 che, recependo i princìpi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, stabilisce i criteri in presenza dei quali opera l'assicurazione infortunistica.
  Al riguardo, elemento necessario è che l'infortunio si sia verificato durante il normale tragitto che collega il luogo di abitazione da quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto. La copertura assicurativa è altresì garantita anche nei casi di utilizzo di un mezzo di trasporto privato purché «necessitato», mentre è esclusa nel caso di deviazioni o interruzioni dal normale tragitto non necessitate.
  Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza recente (da ultimo Consiglio di Stato. Adunanza generale, parere 22 febbraio 2011, n. 808) ha interpretato il concetto della «necessità» del mezzo privato secondo un criterio di «ragionevolezza», intendendo con ciò far riferimento non solo alle esigenze organizzative dell'attività lavorativa, ma altresì alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
  L'articolo 12 del citato decreto, inoltre, pur non facendo espresso riferimento alla bicicletta, non subordina l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere all'utilizzo di particolari mezzi di trasporto.
  Sulla base di tali premesse, con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni «in itinere» occorsi utilizzando la bicicletta, l'INAIL ha impartito istruzioni nel senso di ritenere che l'uso necessitato della bicicletta, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto o per la non percorribilità a piedi del tragitto (considerata la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro), costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
  Infatti, nell'ipotesi in cui il lavoratore affronti il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato esponendosi, per sua libera scelta, ad un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto (cosiddetto rischio elettivo), occorrerà, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento lesivo, verificare la necessarietà dell'utilizzo del mezzo suddetto.
  Viceversa, nell'ipotesi in cui il lavoratore non si esponga al suddetto rischio, aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, percorrendo una pista ciclabile e/o un percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, l'eventuale infortunio occorso su tale tragitto dovrà essere indennizzato a prescindere dalla valutazione della necessarietà del mezzo stesso.
  Sulla base di tali considerazioni, si fa presente che la legislazione vigente in materia non consente, al di fuori dei limiti descritti, di estendere ulteriormente, per via interpretativa, la tutela degli eventi occorsi in itinere.
  Conclusivamente, si osserva che le istanze avanzate dalla FIAB (Federazioni italiana amici della bicicletta) potrebbero trovare accoglimento solo a condizione di introdurre modifiche normative invero difficilmente compatibili con l'attuale assetto sistematico della materia.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

infortunio sul lavoro

veicolo a due ruote

pista ciclabile

aumento dei prezzi

FIAB

luogo di lavoro

trasporti urbani