ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00300

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 23/04/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 17/05/2013
Stato iter:
08/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 27/05/2013

SOLLECITO IL 01/07/2013

SOLLECITO IL 06/08/2013

SOLLECITO IL 02/09/2013

SOLLECITO IL 02/10/2013

SOLLECITO IL 18/11/2013

SOLLECITO IL 10/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 08/01/2014

SOLLECITO IL 05/02/2014

SOLLECITO IL 24/03/2014

SOLLECITO IL 05/05/2014

SOLLECITO IL 05/06/2014

SOLLECITO IL 02/07/2014

SOLLECITO IL 01/08/2014

SOLLECITO IL 01/09/2014

SOLLECITO IL 03/10/2014

SOLLECITO IL 05/11/2014

SOLLECITO IL 05/12/2014

SOLLECITO IL 08/01/2015

SOLLECITO IL 02/02/2015

SOLLECITO IL 05/03/2015

SOLLECITO IL 01/04/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2015

CONCLUSO IL 08/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00300
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali . — Per sapere – premesso che:
   la Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 9 dei Principi Fondamentali così recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
   il paesaggio italiano è il risultato di millenni di storia in cui civiltà e culture diverse si sono succedute e intersecate nella sua struttura costituendone bellezza e identità culturale. Ciò che inoltre distingue la complessità dei caratteri storici del paesaggio italiano, rispetto ad altri paesaggi europei, è la molteplicità e la stratificazione delle impronte che le molte civiltà che vi sono susseguite hanno lasciato nel territorio e nelle forme di boschi e campagne e insediamenti urbani. Civiltà che hanno poi dato al nostro territorio un grandissimo contributo di specie vegetali, tecniche di coltivazione, modi di captazione e uso dell'acqua, costruzioni e manufatti, tanto da far assumere al paesaggio italiano un valore storico del tutto particolare rispetto agli altri paesi europei. Paesaggio che per l'Italia tutta costituisce una ricchezza economica di inestimabile valore per la nostra nazione e che deve essere tutelata;
   è notizia del 14 aprile 2013, riportata da quotidiani locali umbri e anche da un servizio del Tg2, edizione del secondo canale RAI delle ore 13, che conferma la realizzazione di un campo eolico sul Monte Peglia, in provincia di Terni, a pochissimi chilometri dalla città di Orvieto, e descrive le relative proteste dei cittadini e da alcuni comitati;
   si apprende poi da vari articoli presenti on line che, con la presentazione di due progetti alla Provincia di Terni, la società Innova Wind, con sede a Napoli e capitale sociale di 10.000 euro, intende installare, sul monte Peglia: 18 torri eoliche ognuna alta 150 metri e rotori di 82 metri di diametro, basamenti in cemento per un totale di 6 ettari, nuove strade di collegamento tra torre e torre, due imponenti sottostazioni elettriche ed elettrodotti per l'innesto alla rete elettrica nazionale;
   il sopraccitato campo eolico sarebbe poi visibile da più orizzonti e da elevata distanza, tra l'altro anche dal duomo di Orvieto, capolavoro del gotico e neogotico italiano del XVI secolo, che rendono la città umbra famosa in tutto il mondo;
   il consiglio provinciale di Terni ha inoltre recentemente bocciato, all'unanimità, con un ordine del giorno il progetto di installazione di pale eoliche sul Monte Peglia, di fronte ad Orvieto –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda e se essa corrisponda al vero;
   se agli uffici preposti dei dicasteri competenti si trovino richieste di autorizzazioni paesaggistiche per le installazioni delle pale eoliche del Monte Peglia;
   quali iniziative urgenti intendano mettere in campo per scongiurare il deturpamento del paesaggio circostante la città di Orvieto e se si intenda verificare, anche per il tramite dell'autorità di bacino e per mezzo degli uffici territoriali competenti, se il predetto campo eolico sia compatibile con i parametri di rischio idrogeologo dell'area individuata.
(4-00300)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 aprile 2015
nell'allegato B della seduta n. 404
4-00300
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — Nell'aprile 2013, come riportato nell'interrogazione in esame, gli organi di stampa hanno dato notizia della presentazione alla provincia di Terni, da parte della società Innova Wind, di due progetti per la localizzazione sul monte Peglia di un campo eolico che, per le sue dimensioni (18 torri eoliche, ognuna alta 150 metri e con rotori di 82 metri di diametro), sarebbe risultato visibile da elevata distanza, anche fin dal duomo di Orvieto.
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), interrogato al riguardo, ha confermato quanto comunicato in occasione dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-00430 a firma del senatore Ginetti.
  In particolare, il competente ufficio territoriale del governo ha riassunto la fattispecie segnalata dagli interroganti, confermando che il 26 luglio 2012 la società Innova Wind a responsabilità limitata, con sede legale in Napoli, Via Andrea Isernia n. 28, ha presentato alla provincia di Terni due istanze finalizzate alla costruzione di un parco eolico costituito da due impianti per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte energetica rinnovabile eolica. Il primo di potenza pari a 23 megawatt di potenza nel comune di San Venanzo, località «La Montagna», mentre il secondo pari a 18,4 Megawatt di potenza nei comuni di Parrano e San Venanzo, località «Poggio della Cavallaccia».
  I due impianti eolici, costituiti da complessivi 18 aerogeneratori di altezza pari a 108 metri, con diametro dei rotori di 82 metri, 15 dei quali da realizzare nel comune di San Venanzo e i rimanenti 3 nel comune di Parrano, interesserebbero circa 12.000 metri quadrati di crinale del Monte Peglia, zona di particolare valenza ambientale, ricadente nell'area naturale protetta dello S.T.I.N.A. (Sistema territoriale di interesse naturalistico ed ambientale cui aderisce il comune di San Venanzo) e situata nelle immediate vicinanze del parco naturalistico Elmo-Melonta.
  Com’è noto, è stabilito che gli impianti eolici a terra rientrino nella competenza delle regioni, sia per quanto attiene la valutazione d'impatto ambientale, sia per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione, salvo delega alle province. Tale tipologia di impianti, infatti, è ricompresa negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi alle opere per le quali è richiesta la VIA regionale, mentre l'autorizzazione regionale è prevista ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.
  Nel caso in esame, la provincia di Terni, competente a seguito di delega regionale alla gestione del procedimento di autorizzazione unica, ha fatto presente che, a seguito della presentazione delle predette istanze a cura della società Innova Wind e una volta ritenute queste «accoglibili» secondo le procedure definite con il pertinente regolamento regionale (approvato con decreto della giunta regionale n. 1466 del 29 dicembre 2011), quest'ultime sono state sottoposte alle valutazioni della conferenza di servizi al solo fine di accertare, in via preliminare, anche la loro «procedibilità».
  All'esito positivo delle pertinenti valutazioni, i termini di decorrenza dei procedimenti autorizzativi sono stati comunque sospesi in attesa che il soggetto proponente producesse le integrazioni documentali ritenute indispensabili dalla conferenza di servizi predetta, per poter consentire, qualora ritenute conformi alle richieste, la conseguente attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), obbligatorie e vincolanti, come si è già riferito, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Solo in tale ambito, così, potrebbe essere effettuato il primo dettagliato esame della pertinente progettazione, e procedere, in tale occasione, alle conseguenti valutazioni di merito nel rispetto della vigente normativa di settore per gli aspetti paesaggistici e ambientali.
  Fermo restando tutto quanto sopra esposto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pur in assenza di qualsivoglia competenza nell'ambito del processo autorizzativo in parola ma alla luce delle funzioni ad esso attribuite quale garante della integrità dei siti di natura 2000 nei confronti dell'Unione europea e nell'ambito di una più generale funzione di tutela dell'ambiente e del territorio, stante la rilevanza degli interessi ambientali in gioco, tutelati, comunque con la ineludibile procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, ha dichiarato che provvederà ad adottare ogni lecita e possibile iniziativa, anche mediante un costante monitoraggio della situazione in atto, finalizzata a garantire il massimo rispetto delle procedure appositamente dettate a salvaguardia della integrità del territorio.
  Per ciò che attiene più propriamente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico, si fa presente quanto segue.
  Le linee guida statali, approvate in Conferenza unificata su proposta concertata dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e dei beni culturali, ed emanate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010, definiscono modalità omogenee per le regioni e le province autonome per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (articolo 12 decreto legislativo n. 387 del 2003).
  Nell'allegato 4, le linee guida definiscono i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici, fornendo, in particolare, indicazioni per la localizzazione più opportuna dal punto di vista ambientale e paesaggistico, temi la cui esauriente valutazione e costituisce elemento favorevole nella valutazione del progetto.
  L'analisi che il proponente deve preliminarmente effettuare, ai fini di una localizzazione compatibile con il rispetto dei vincoli paesaggistici, comprende la verifica dei relativi livelli di tutela, delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali e antropiche, dell'evoluzione storica del territorio e dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio (paragrafo 3.1, allegato 4). Detto allegato tecnico, specifico sugli impianti eolici, analizza poi tutte le componenti territoriali potenzialmente interessate dal progetto (ambientali, paesaggistiche, agricole, storiche, culturali), prevedendo le relative misure di mitigazione.
  Per quanto riguarda l'impatto visivo e paesaggistico, la configurazione progettuale e la localizzazione degli impianti eolici devono essere rivolte in via prioritaria al recupero di aree degradate e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico e le sue specificità (paragrafo 3, allegato 4 delle linee guida).
  Al fine di valutare l'alterazione del valore panoramico, le linee guida prevedono che sia effettuata l'analisi dell'interferenza visiva dell'impianto, che comprende, tra l'altro, la definizione del bacino visivo e la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici presenti entro una determinata area (lettere
a) e b), paragrafo 3.1, allegato 4). Si osserva inoltre che, nella localizzazione dei parchi eolici, la valutazione delle ricadute paesaggistiche deve tenere in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di numerosi impianti.
  In quest'ottica, nell'ambito dell'osservatorio istituito con il decreto ministeriale 15 marzo 2012 (che ripartisce tra le regioni l'obbiettivo nazionale del 17 per cento del consumo di energia da fonti rinnovabili al 2020, cosiddetto decreto «
burden sharing») al quale partecipa anche il Ministero per i beni e le attività culturali, in ragione dell'esigenza di contemperare gli obbiettivi sulle fonti rinnovabili con quelli di tutela dell'ambiente e del paesaggio, si è prospettata la necessità di superare la logica di una valutazione parcellizzata degli impianti in esame, limitata quindi al singolo progetto. Lo strumento individuato per consentire detta valutazione cumulativa è un sistema informativo geografico computerizzato (GIS) finalizzato a cartografare la distribuzione territoriale degli impianti FER elettrici, ivi compresi quelli eolici, in corso di autorizzazione, autorizzati e in produzione, al fine di garantire un flusso informativo costante ed aggiornato di tutte le tipologie di autorizzazioni richieste, attraverso una piattaforma informatica unica e standardizzata. Le regioni hanno già dato la disponibilità ad implementare detto sistema con i progetti degli impianti in corso di autorizzazione.
  Si fa presente inoltre che, nel rispetto delle citate linee guida nazionali (paragrafo 17 e allegato 3) l'Umbria, con il regolamento regionale n. 7 del 2011, ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  Per quanto concerne specificamente la fonte eolica, le linee guida regionali, oltre ad identificare le tipologie di aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di altezza superiore a 8 metri e potenza superiore a 60 kilowatt, stabiliscono, tra l'altro, che, qualora gli impianti siano localizzati in prossimità di aree tutelate o di valore paesaggistico, è necessario valutare le specifiche relazioni visuali e percettive con il sito prescelto, con particolare attenzione alla presenza di eventuali punti panoramici.
  Pertanto gli uffici amministrativi provinciali incaricati del procedimento di autorizzazione unica dovranno rispettare le normative nazionali e regionali appena illustrate. Infine, come rilevato dall'interrogante, si rammenta che, nell'ordine del giorno dell'8 aprile 2013, il consiglio provinciale di Terni ha espresso la propria contrarietà al progetto in questione argomentando, tra l'altro, che l'area interessata dalla localizzazione è compresa nel sistema territoriale di interesse naturalistico e ambientale (area Stina) del Monte Peglia-Selva di Meana, in cui sono consentiti «solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente» (articolo 16, legge regionale n. 26 del 1989 e successive modificazioni e integrazioni).
  Preme evidenziare inoltre che gli uffici competenti della regione Umbria, sentiti al riguardo, hanno confermato che il procedimento autorizzativo in questione è fermo, visto che il proponente non ha ancora presentato istanza per il prescritto parere di compatibilità ambientale.
  Dalla stessa fonte si è appreso che nel novembre 2014 la regione ha deciso di ampliare l'area protetta Monte Peglia-Selva di Meana (STINA), interessata da alcuni aerogeneratori, al fine di tutelare compiutamente il territorio e preservare la flora e la fauna locali.

Il Viceministro dello sviluppo economicoClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ORVIETO,TERNI - Prov,UMBRIA

EUROVOC :

habitat urbano

protezione del paesaggio

energia elettrica

opera d'arte

utilizzazione dell'acqua