ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00288

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: MAZZOLI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 22/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/04/2013
Stato iter:
10/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2013
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/12/2013

CONCLUSO IL 10/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00288
presentato da
MAZZOLI Alessandro
testo di
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   MAZZOLI e TERROSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   i consiglieri di minoranza del comune di Farnese, Francesco Alloro e Simone Sabatini, hanno promosso un'azione popolare, insieme a diversi cittadini utenti del demanio pubblico, e presentato una memoria di costituzione nel procedimento presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio per ottenere l'annullamento della determina del direttore generale agricoltura n. A08934/2012 della regione Lazio con la quale, a «chiusura di istruttoria», non venivano omologate le transazioni stragiudiziali avviate con le delibere di consiglio comunale n. 36 e 37 del 2010, attraverso le quali si procedeva alla vendita a basso costo di porzioni di terreni di uso civico ad occupatori abusivi, in violazione degli articoli 9, 10 e 29, della legge n. 1766 del 1927 in virtù della incontestata natura demaniale civica;
   in conseguenza di tale iniziativa è stata contestata dal consiglio comunale di Farnese «l'incompatibilità dei consiglieri comunali di minoranza Alloro Francesco e Sabatini Simone, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 4) del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000» poiché si è ritenuto che la loro azione concretizzi la fattispecie di lite pendente tra i consiglieri ed il comune da cui si mirerebbe a far discendere la condizione di incompatibilità a ricoprire la carica;
   i citati consiglieri di minoranza hanno agito a tutela di interessi pubblici generali della collettività degli utenti di Farnese, specificatamente per il mantenimento e la conservazione della proprietà collettiva e per la tutela e l'integrità dell'ambiente, e nello specifico espiamento delle loro funzioni di consiglieri comunali, così come dettato dal comma 3 dello stesso articolo 63 dove si legge: «l'ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato»;
   pertanto ben difficilmente è configurabile la fattispecie di cui all'articolo 63, comma 1, n. 4) del testo unico degli enti locali, poiché non si è di fronte ad una lite riguardante interessi personali degli amministratori di minoranza che hanno proposto un'azione contro l'attività della maggioranza in questione, ma piuttosto di un'attività pienamente rientrante nell'esercizio della funzione di consigliere comunale, in specie di minoranza, volta a controllare – financo a contestare nelle sedi più opportune – l'attività della giunta in carica –:
   se il Ministro sia al corrente di tale situazione e quale sia l'interpretazione corretta del citato articolo 63, comma 1 n. 4) del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di evitare che possibili interpretazioni estensive restringano eccessivamente la funzione di controllo e di interlocuzione, tramite una compressione irragionevole dei loro poteri di iniziativa, dei consiglieri comunali nell'esercizio del mandato.
(4-00288)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 135
4-00288
presentata da
MAZZOLI Alessandro

  Risposta. — Il testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in conformità al principio generale secondo il quale ogni organo collegiale delibera sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei componenti, all'articolo 69 attribuisce al consiglio comunale, che ne è responsabile, l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, secondo una procedura che garantisce il contraddittorio ed assicura il diritto di difesa nonché la possibilità di rimuovere, entro un congruo termine, la causa di incompatibilità contestata.
  Nel caso oggetto dell'interrogazione parlamentare, la prefettura di Viterbo ha reso noto che il consiglio comunale di Farnese, con deliberazione del 20 maggio 2013, ha concluso la procedura di contestazione della causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, punto 4) del Tuel, dichiarando decaduto uno dei due consiglieri interessati, in particolare non ritenendo configurata l'ipotesi esimente di cui al comma 3 del citato articolo 63.
  In ordine alla questione, allo stato, pende giudizio per effetto del ricorso presentato dal consigliere decaduto.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2000 0267

EUROVOC :

giurisdizione amministrativa

Lazio

interpretazione del diritto

amministrazione locale

comune