ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2013
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2013
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2013
NARDELLA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2013
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 10/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/04/2013
Stato iter:
02/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2013
ZANONATO FLAVIO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/05/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/12/2013

CONCLUSO IL 02/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00277
presentato da
CENNI Susanna
testo presentato
Lunedì 29 aprile 2013
modificato
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   CENNI, DALLAI, BOBBA, REALACCI, NARDELLA, BINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
secondo una recente indagine oltre il 65 per cento degli italiani ritiene che la green economy rappresenti un settore strategico per superare l'attuale crisi economica ed occupazionale;
dall'ultimo rapporto «Green Italy» (a cura della Fondazione Symbola e Unioncamere) è emerso infatti che il 38,2 per cento delle assunzioni complessive programmate nel 2012 si deve alle aziende che investono in tecnologie green;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili introduce, all'articolo 15, i nuovi requisiti necessari per conseguire la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, si tratta in pratica dei soggetti abilitati a sottoscrivere la cosiddetta «dichiarazione di conformità»;
secondo le associazioni di categoria le imprese interessate dalle norme introdotte dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, saranno circa 70 mila;
nello specifico, secondo quanto disposto dal citato articolo 15, dal primo agosto 2013 la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili potrà essere esercitata solo col possesso di uno dei seguenti requisiti:
laurea in materia tecnica specifica;
diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda;
titolo di formazione professionale e almeno 4 anni di inserimento in azienda;
il medesimo articolo 15 dispone, inoltre, che le regioni debbano attivare un programma di formazione e una norma di «riconoscimento della formazione» per ciò che concerne il «sistema di qualificazione per gli installatori»;
tale «sistema di qualificazione per gli installatori» è già stato discusso ampiamente in sede di Conferenza Stato regioni soprattutto per arrivare a una conformità normativa condivisa capace di tutelare cittadini utenti, professionalità acquisite, concorrenza con i livelli occupazionali e la stabilità economico-produttiva delle stesse imprese;
le associazioni di categoria hanno sottolineato come tale norma non contempli alcun riconoscimento, riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, per chi abbia maturato negli anni, con il lavoro specializzato continuativo, una comprovata esperienza professionale;
Confartigianato e Cna hanno inviato nei giorni scorsi una lettera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella quale sono sottolineati gli effetti negativi del citato articolo 15 sul settore delle imprese che installano impianti da fonti rinnovabili;
in particolare, la missiva segnalava che le nuove norme impediscono agli installatori che hanno già ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 («prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato») di continuare ad esercitare la professione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili:
non si comprende la ratio di questa esclusione, che appare di dubbia legittimità, anche perché la direttiva 2009/27/CE, da cui deriva la normativa italiana, non specifica niente al riguardo;
la norma, ad avviso degli interroganti, è palesemente lesiva del principio comunitario di tutela della concorrenza ed è destinata a produrre una drastica riduzione del numero dei concorrenti nel mercato determinando il sorgere o il consolidarsi di posizioni dominanti;
la norma discriminerà l'accesso al mercato sulla base di un unico parametro (la partecipazione ai citati corsi di formazione) e non anche della competenza professionale effettivamente acquisita in seguito all'esercizio delle attività e che potrebbe essere materialmente comprovata dai certificati di regolare esecuzione e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti già correttamente installati;
da quanto esposto appare palese che l'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, produrrà dal primo agosto 2013 gravi difficoltà alle 70mila imprese del settore attualmente in attività, causando problemi alla operatività, ai fatturati ed ai livelli occupazionali delle aziende;
le nuove norme imporrebbero ad artigiani e imprese tempi e costi pesantissimi, con il rischio di contribuire, in una fase già drammatica per le imprese artigiane, alla cessazione di molte attività e alla perdita irreparabile di professionalità acquisite e di posti di lavoro;
da quanto risulta agli interroganti, inoltre, alcune regioni hanno proceduto al varo di norme interpretative molto diverse tra loro riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili;
a titolo d'esempio, sembra che la regione Liguria abbia raggiunto un accordo preliminare con le associazioni di categoria, prevedendo che gli iscritti al registro delle imprese alla data del primo agosto 2013 (soggetti ai già citati requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008) e quindi già abilitati all'installazione degli impianti, non dovranno fare alcun corso di aggiornamento;
conseguentemente, i requisiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in Liguria saranno applicati solo a coloro che chiederanno l'abilitazione dal primo gennaio 2013, ma così non sarà in altre regioni –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, sia consapevole delle possibili conseguenze che comporterà l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e come ritenga di intervenire per evitare conseguenze disastrose sul sistema delle imprese;
se, in particolare, ritenga utile assumere iniziative normative urgenti che rinviino l'entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al fine di elaborare, coinvolgendo le associazioni di categoria, una nuova normativa che preveda l'ampliamento dei requisiti previsti per poter ottenere la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, scongiurando l'applicazione di norme a carattere retroattivo destinate a ledere il principio di libera concorrenza. (4-00277)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 129
4-00277
presentata da
CENNI Susanna

  Risposta. — Come noto l'articolo 15 del decreto legislativo 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per il riconoscimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili.
  In particolare, il predetto decreto ha previsto la qualificazione automatica per i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a, b, e c, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ovvero i laureati (lettera a), talune categorie di diplomati (lettera b), nonché i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di almeno quattro anni alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lettera c). Non è stato, invece, considerato sufficiente ai fini della qualificazione professionale il possesso della sola esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, escludendo di conseguenza i soggetti di cui alla lettera d) del citato decreto ministeriale del 2008.
  Il Governo ha riesaminato la questione e, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione dei programmi formativi da parte delle regioni e dell'esperienza acquisita da chi già svolge attività lavorativa in imprese di settore, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito in legge n. 90 del 03 agosto 2013, all'articolo 17 ha introdotto una modifica al citato articolo 15 decreto legislativo n. 28 del 2011.
  La norma di modifica va nel senso auspicato dagli interroganti, in quanto consente anche ai soggetti rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) di continuare svolgere la propria attività successivamente al 1° agosto 2013.
  Si fa presente, inoltre, che l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, (rubricato «Abrogazioni e disposizioni finali») ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 e del punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, relativi, rispettivamente, ai corsi di formazione e ai requisiti del previo periodo di formazione.
  La recente norma prevede, infine, che, entro il dicembre 2013, le regioni e le province autonome attivino programmi formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione. Le stesse regioni province autonome potranno riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
Il Ministro dello sviluppo economicoFlavio Zanonato.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0028

EUROVOC :

esperienza professionale

risorse rinnovabili

formazione professionale

applicazione del diritto comunitario

liberalizzazione del mercato

restrizione alla concorrenza