ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 8 del 09/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 09/04/2013
Stato iter:
13/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/09/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/09/2013

CONCLUSO IL 13/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00179
presentato da
LENZI Donata
testo di
Martedì 9 aprile 2013, seduta n. 8

   LENZI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
   in data 5 dicembre 2012, con delibera n. 197 del 2012 l'Ordine dei medici di Bologna ha licenziato per nullità del provvedimento di assunzione, in quanto assunte senza procedura concorsuale, cinque dipendenti;
   il rapporto di lavoro aveva avuto inizio 28 anni fa per quattro delle dipendenti quando l'Ordine dei medici aveva natura privatistica, mentre la quinta era stata assunta nel 1993 con contratto a tempo determinato prolungato poi fino al 1993 quando, a seguito dell'entrata in vigore della articolo 4-bis comma 6, della legge n. 147 del 1993, e dopo aver acquisito il parere del dipartimento della funzione pubblica, il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato in forza dell'applicazione della legge indicata;
   nella stessa delibera, dando atto che il rapporto in essere continuava ex articolo 2126 codice civile, si decideva poi di sospendere l'efficacia di tale accertata nullità per un periodo di n. 3 mesi, chiedendo contestuale parere al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero della salute;
   ad oggi nessun parere ministeriale risulta pervenuto;
   al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro gli ordini professionali avevano natura privatistica e, solo nel 1986 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68 si inserivano gli Ordini nel comparto di contrattazione degli enti pubblici non economici; con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987 si normava la materia regolando anche la situazione del personale già dipendente;
   analoghe situazioni possono essere presenti in tutti gli Ordini professionali italiani e questo precedente suscita viva preoccupazione;
   il diritto del lavoro sia in sede nazionale che europeo ha sempre riguardato la tutela del lavoratore e la stabilità del lavoro;
   la questione riveste carattere di urgenza stante la volontà dell'ente di procedere comunque al licenziamento delle cinque dipendenti –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno predisporre urgentemente il parere richiesto dall'ordine dei medici di Bologna con deliberazione n. 197/2012 del 5 dicembre 2012 al fine di porre maggiore chiarezza sull'intera vicenda. (4-00179)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 settembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 77
4-00179
presentata da
LENZI Donata

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame con cui l'interrogante sollecita il parere richiesto – con nota del 30 aprile 2013 – dall'Ordine dei medici di Bologna al Ministero della salute, quale amministrazione vigilante, e al Dipartimento della funzione pubblica in merito alla regolarizzazione di alcune unità di personale dipendenti dal medesimo Ente.
  Al riguardo il citato ente ha motivato la richiesta di parere facendo riferimento alle criticità riguardanti la legittimità delle assunzioni di cinque unità di personale, risalenti agli anni 1985, 1987 e 1991, emerse in occasione della valutazione delle progressioni di carriera dei dipendenti in servizio presso il medesimo ente. Si tratta in particolare delle seguenti dipendenti:
   Patrizia Melle, assunta a tempo indeterminato e inquadrata come assistente V livello dal 1/4/1985;
   Paola Capelli, assunta a tempo indeterminato e inquadrata come assistente V livello dal 1/9/1985;
   Anna Lisa Paccagnella, assunta a tempo indeterminato e inquadrata come assistente V livello dal 2/1/1987;
   Cosima Boschi, assunta a tempo indeterminato e inquadrata come assistente V livello dal 1/4/1987;
   Alessandra Paccagnella e Benita Donatella Rossi, assunte a tempo determinato e inquadrate come dattilografe IV livello dal 2/12/1991.

  Il Dipartimento della funzione pubblica con nota del 3 luglio 2013 (prot. 31501) inviata all'Ordine dei medici di Bologna, al Ministero della salute e alla Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nel rendere il parere richiesto ha rappresentato che, dall'esame della documentazione trasmessa dall'ente medesimo, le assunzioni in questione sembrano essere state effettuate tramite chiamata diretta, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale; tale modalità sembra quindi configurare il rapporto di lavoro delle suddette dipendenti quale rapporto di fatto, ai sensi dell'articolo 2126 c.c.
  Al riguardo il Ministero della salute, con nota del 17 aprile 2013 (prot. 19644), ha evidenziato come, secondo l'orientamento giurisprudenziale più diffuso, sono da ritenere nulli i contratti di lavoro relativi a fattispecie analoghe a quelle sopraconsiderate, in quanto sottoscritti in violazione di legge: in questi casi, inoltre, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico percepito in relazione alla prestazione lavorativa resa, non si rinvengono soluzioni giuridiche volte a sanare i rapporti di lavoro in questione.
  In tal senso, qualora le assunzioni richiamate fossero effettivamente avvenute per chiamata diretta, ovvero in assenza di procedure concorsuali pubbliche, non può che concordarsi con quanto sostenuto dal Ministero della salute e il richiedente Ordine dei medici dovrà adottare in sede di autotutela i provvedimenti del caso.
  Tuttavia, in chiave puramente collaborativa, pare opportuno segnalare che dall'esame della cospicua e complessa documentazione inviata dall'Ente risultano elementi di differenziazione tra le procedure di assunzione in questione.
  Con riferimento alle signore Alessandra Paccagnella e Benita Donatella Rossi, dalla nota inviata all'Ufficio provinciale del lavoro di Bologna del 28 novembre 1991, si evince che le stesse siano state assunte inizialmente, dal 2 dicembre 1991, con contratto a tempo determinato di durata annuale – rinnovato lino al 22 dicembre 1993 – tramite chiamata dell'ufficio di collocamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. Successivamente, dal 22 dicembre 1993, acquisito anche il parere del Dipartimento della funzione pubblica il loro rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 1993.
  Tale disposizione prevedeva che le pubbliche amministrazioni potessero procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale assunto a tempo determinato, nelle qualifiche per le quali fosse richiesto il titolo di studio non superiore a quello della scuola secondaria di primo grado, «in relazione al verificarsi di vacanze di organico».
  Qualora la suddetta ricostruzione fosse effettivamente coincidente con gli atti adottati dal citato Ordine, sia con riferimento alla fase dell'instaurazione del rapporto di lavoro (assunzione tramite ufficio di collocamento), sia per quella della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (ex decreto-legge n. 148 del 1993), non sembrerebbe riscontrabile in tal caso alcun elemento di criticità in merito alla regolarità di tali assunzioni.
  Diversamente appaiono fondate le preoccupazioni paventate dall'Ordine circa la legittimità delle assunzioni delle signore Patrizia Melle, Paola Capelli, Cristina Boschi e Anna Lisa Paccagnella; per questi dipendenti, infatti, in base alle rispettive lettere di assunzione (tutte risalenti al periodo aprile 1985-aprile 1987) trasmesse dall'Ente, non è dato desumere quale sia stata la procedura seguita per il loro reclutamento; non sono infatti rinvenibili gli atti relativi ad una eventuale procedura concorsuale o per chiamata diretta tramite ufficio di collocamento (deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine, bando di concorso, graduatorie, eccetera) come nei casi precedentemente citati, né risulta alcuna documentazione attestante la dotazione organica vigente al tempo di dette assunzioni.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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organizzazione della professione

medico

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contratto di lavoro

licenziamento

funzione pubblica