ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00090

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 3 del 25/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/03/2013
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 19/06/2013

SOLLECITO IL 26/06/2013

SOLLECITO IL 15/10/2013

SOLLECITO IL 06/11/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 27/03/2014

SOLLECITO IL 04/11/2014

SOLLECITO IL 13/11/2014

SOLLECITO IL 22/01/2015

SOLLECITO IL 21/10/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00090
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Lunedì 25 marzo 2013, seduta n. 3

   VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «Decreto Sviluppo») pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 ha modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», ed in particolare ha rideterminato l'oggetto della disciplina del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
   le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 consentono le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 per procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. Questa disposizione, di fatto, non vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di tutte le concessioni antecedenti alla data del 26 agosto 2010 (data di entrata in vigore del provvedimento), ad avviso degli interroganti contravvenendo ai «fini di tutela ambientale dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù delle leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea»;
   le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 consentono le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati prima del 26 agosto 2010, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Anche questa disposizione, di fatto, non vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di tutte le autorizzazioni, concessioni conseguenti e connessi antecedenti alla data del 26 agosto 2010 (data di entrata in vigore del provvedimento) contravvenendo ai fini di tutela ambientale dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù delle leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea comprendendo anche i titoli prorogati e ancora in attesa di autorizzazione;
   in applicazione della nuova disciplina, in data 21 gennaio 2013, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul «Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi “Ombrina Mare” nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD», come documentato sul portale web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'area marina, in cui si sviluppa il progetto, è parte integrante del Parco nazionale «costa teatina» così come disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata e trovandosi l'area stessa a circa 6 chilometri della costa teatina;
   il territorio della costa teatina, e quello dell'intera regione, è caratterizzato dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, nonché di una zona costiera molto suggestiva e che tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse e che quindi sussistono gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale;
   la regione Abruzzo, gli enti locali, le comunità territoriali, le realtà produttive e le associazioni sono orientate ad un sistema regionale integrato mare-montagna di sviluppo economico e sociale ecosostenibile e che la presenza del Progetto Ombrina 2 potrebbe fortemente compromettere –:
   se la procedura di valutazione d'impatto ambientale sul progetto Ombrina 2, concessione d30 B.C.-M.D. sia stata correttamente svolta ed in particolare se le modifiche degli elaborati del progetto sottoposto a valutazione d'impatto ambientale apportate dal proponente e pubblicate sul sito del Ministero, siano ritenute dall'autorità competente sostanziali e rilevanti per il pubblico, ai sensi dell'articolo 24, comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e se l'autorità competente abbia eseguito quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 24 dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero la pubblicazione su sito web dell'autorità competente della documentazione presentata dal proponente, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (4-00090)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-00090
presentata da
VACCA Gianluca

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) sul progetto Ombrina Mare, a 6 chilometri dalla Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché dagli altri soggetti preposti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che l'istanza di Via afferente a tale progetto è stata presentata dalla Società in data 3 dicembre 2009.
  Nelle more della conclusione dell'istruttoria tecnica svolta della Commissione di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 128 del 2010, dal titolo «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno, n. 69» che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungendo il comma 17 il quale prevedeva il divieto di svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, all'interno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette ed entro una fascia di 12 miglia dal perimetro delle stesse.
  Con parere n. 541 del 7 ottobre 2010 la Commissione Via e Vas ha pertanto espresso, in merito al progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina Mare, un giudizio negativo di compatibilità ambientale che trovava il suo fondamento, come si evince chiaramente nel dispositivo finale, nelle limitazioni areali all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi introdotte dal decreto legislativo n. 128 del 2010.
  In relazione a quanto sopra, la competente direzione di questo Ministero ha provveduto a dare comunicazione al proponente, ai sensi dell'articolo 10-
bis della legge n. 241 del 1990, della prossima emanazione di un provvedimento sfavorevole di compatibilità ambientale.
  Con nota del 22 novembre 2011 la Società Medoil Italia spa ha inviato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto.
  Successivamente a tale data è entrato in vigore il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, dello stesso, che modificava e sostituiva l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 128 del 2010. Con tale articolo venivano fatti salvi «i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6, 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».
  Alla luce delle nuove disposizioni normative, e stante il fatto che per il caso di cui trattasi il procedimento concessorio era già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, la competente direzione di questo dicastero, non avendo ancora concluso la procedura di Via, ha provveduto a dare comunicazione del riavvio del procedimento.
  A seguito del riavvio del procedimento, acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas n. 1154 del 25 gennaio 2013, è stato predisposto il relativo provvedimento di Via inoltrato per la firma ai Ministri concertanti lo stesso, ossia il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.
  Nelle more dell'acquisizione della firma del Ministro per i beni e le attività culturali è intervenuto un parere della regione Abruzzo. Seppure in termini di legge la mancanza del parere regionale non risulti preclusivo all'emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale, ciò non di meno, si è ritenuto di disporre un supplemento istruttorio per consentire le opportune considerazioni della predetta commissione riguardo a tale parere regionale. La Commissione tecnica Via e Vas ha quindi emanato, in data 3 aprile 2013, il parere n. 1192 con cui veniva confermato il precedente parere n. 1154 del 25 gennaio 2013 anche alla luce del successivo parere della regione Abruzzo, e si impartivano ulteriori prescrizioni ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
  Per quanto concerne gli aspetti ambientali, connessi con la presenza di Siti di interesse comunitario (Sic) si rappresenta che i pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas comprendono una specifica esaustiva valutazione degli impatti derivanti dal progetto con riguardo a tutte le componenti ambientali interferite. In particolare, per quanto riguarda l'interferenza con aree protette e le aree Sic costiere, si evidenzia che sono state prese in considerazione tutte le aree allo stato istituite, ed è stata condotta, con riferimento alle aree Sic costiere, una specifica «valutazione di incidenza».
  Per quanto concerne, invece, la partecipazione in tali procedimenti di conferimento sia dei cittadini che delle amministrazioni locali, essa è stata soddisfatta dal legislatore proprio e soprattutto per mezzo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, laddove prevede che «Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività...».
  Inoltre, come già evidenziato, seppur il parere della regione Abruzzo sia pervenuto ben oltre i tempi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si è ritenuto di disporre un supplemento istruttorio per consentire le opportune considerazioni della Commissione Via-Vas riguardo a tale parere regionale, al termine del quale si è provveduto ad integrare lo schema di decreto di compatibilità ambientale con le risultanze di tale supplemento istruttorio.
  Sempre in tema di partecipazione si fa presente che ai sensi dell'articolo 24, comma 9-
bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 l'autorità competente, solo ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito.
  Tutto ciò premesso, relativamente al progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi Ombrina Mare, nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD, si precisa che con decreto n. 172 del 7 agosto 2015 è stato concluso con esito positivo il procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) ed autorizzazione integrata ambientale (Aia). Successivamente, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale», il Ministero dello sviluppo economico ha rigettato l'istanza di autorizzazione della società.
  Alla luce delle informazioni esposte, questo dicastero continuerà a svolgere le valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

idrocarburo

Abruzzo

esecuzione di progetto

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

politica del turismo

parco nazionale