ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03441

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/12/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/01/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03441
presentato da
D'INCÀ Federico
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   D'INCÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 22 maggio 2017 i comuni montani bellunesi di Borca di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Selva di Cadore, Zoppè di Cadore e l'8-12 giugno 2017 il comune di Sappada, proponevano, rispettivamente, alla giunta regionale veneta e all'azienda Ulss n. 1 Dolomiti, «istanza di annullamento d'ufficio per esercizio del potere di autotutela amministrativa» e, nei confronti del Governo italiano, «Iniziativa (ex art. 8 legge 131/2003) degli enti locali per l'attivazione del potere sostitutivo del governo»;

   si dolevano in fatto che a seguito dell'adozione del Pssr (piano socio sanitario regionale) 2012-2016, approvato con legge regionale n. 23 del 2012, delle delibere della giunta veneta n. 68 del 2013 e n. 2122 del 2013, e atto aziendale n. 179 del 2014 del direttore generale della Ulss 1 Belluno, l'ospedale di Pieve di Cadore è stato privato di un reparto di chirurgia generale che sia idoneo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, ad affrontare interventi urgenti in situazione di emergenza;

   il modello organizzativo strutturato sulla base di interventi chirurgici programmati in day and week surgery multidisciplinare, cioè solo diurni (dalle 8 alle 20) ed infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), con esclusione dunque della possibilità di utilizzo della sala operatoria nelle ore notturne, nonché il sabato e domenica, non consente gli interventi in loco per le emergenze chirurgiche; l'assistenza del paziente dovrebbe essere comunque assicurata presso l'ospedale hub di Belluno. Tale riorganizzazione ha però determinato l'impossibilità di efficaci interventi di urgenza immediata/emergenza, oltre che presso il presidio spoke di Pieve (non disponibile in orario notturno e nei giorni festivi), anche presso l’hub di Belluno, poiché ivi concretamente non somministrabili nell'arco della cosiddetta golden hour (letteralmente «ora d'oro», che indica una nozione di tipo scientifico/statistico secondo cui l'ospedalizzazione entro 60 minuti dall'evento traumatico consente di ottenere il picco massimo di chance di sopravvivenza per il paziente);

   i comuni hanno prodotto documentazione relativa alle distanze chilometriche tra i rispettivi abitati e l'ospedale bellunese, con indicazione dei tempi medi di percorrenza che, nella maggior parte dei casi, superano abbondantemente l'ora; producevano, altresì, una consulenza medico-legale che, nelle sue «conclusioni», confermava la violazione dei livelli essenziali di assistenza «salvavita» da parte del modello organizzativo sopra indicato;

   la riorganizzazione attuata dalle deliberazioni richiamate, impedendo il rispetto della golden hour, e dunque la effettività della prestazione di servizi essenziali di assistenza (e cioè dei livelli essenziali di assistenza intesi quale l'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal servizio sanitario nazionale), ad avviso dell'interrogante palesa, da parte dei predetti provvedimenti, la violazione diretta degli articoli 2, 32, 117, 2° comma, lettera m), della Costituzione;

   l'articolo 120, comma 2°, della Costituzione stabilisce «(...) (2) Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, (...) quando lo richiedono (...) la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 di attuazione regola il potere sostitutivo;

   il principio della necessaria tutela della golden hour è stato affermato dal Consiglio di Stato, da ultimo, con le sentenze n. 3242/2012, 3881/2013 e 2151/2015, con riferimento ai piani socio-sanitari di Lazio e Calabria;

   la Corte costituzionale con sentenza n. 275 del 2016 ha chiarito che i diritti fondamentali ed incomprimibili tutelati dalla Costituzione vengono prima del pareggio di bilancio (articolo 81 della Costituzione) e che «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» –:

   di quali elementi disponga sulla questione esposta, e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per monitorare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

   quali risposte il Governo intenda dare alle istanze formulate dagli enti di cui in premessa, anche in considerazione dei ritardi ai quali si assiste nell'individuazione di un'idonea soluzione alla questione, con particolare riguardo ai presupposti per avviare iniziative ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
(3-03441)