ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 853 del 19/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: RAVETTO LAURA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2017
FONTANA GREGORIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/09/2017
Stato iter:
20/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/09/2017
Resoconto RAVETTO LAURA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2017
Resoconto MINNITI MARCO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 20/09/2017
Resoconto RAVETTO LAURA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/09/2017

SVOLTO IL 20/09/2017

CONCLUSO IL 20/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03249
presentato da
RAVETTO Laura
testo presentato
Martedì 19 settembre 2017
modificato
Mercoledì 20 settembre 2017, seduta n. 854

   RAVETTO, BRUNETTA e GREGORIO FONTANA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la protezione internazionale è disciplinata nell'ordinamento italiano attraverso tre istituti: il diritto d'asilo, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. A differenza degli altri due, che trovano riscontro nella gran parte degli ordinamenti, il terzo costituisce nella sostanza una peculiarità italiana, che presenta diversi profili di problematicità, sia giuridici sia applicativi;
   la protezione umanitaria non nasce né da obblighi internazionali, né dalla necessità di dare adempimento a un principio costituzionale. Essa è una scelta autonoma del legislatore ordinario, introdotta dalla «legge Turco-Napolitano» del 1998 (in un contesto totalmente diverso rispetto allo scenario odierno) e prevede che la questura possa rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo;
   sulla base delle valutazioni delle commissioni territoriali, il questore non ha alcun potere accertativo circa la sussistenza del diritto ed è tenuto obbligatoriamente al rilascio del titolo;
   è di particolare rilevanza, inoltre, il tema del rinnovo di tali permessi alla loro scadenza, con particolare riferimento alle ulteriori valutazioni di merito che andrebbero effettuate nella concessione del rinnovo;
   ci sono buone ragioni per ritenere necessaria l'abrogazione di tale tipo di protezione in Italia. Essa rappresenta il tipo di protezione che riguarda la maggior parte dei richiedenti presenti sul territorio italiano ed è fonte di un aggravamento della situazione sul fronte immigrazione. Dal 2010 al 2016 sono stati rilasciati ben 75.194 permessi di soggiorno per motivi umanitari, che hanno rappresentato in media il 25,8 per cento delle richieste presentate. Gli stessi immigrati accusati per gli ultimi, terribili episodi di violenza di Roma e Rimini erano titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari –:
   se intenda fornire opportuni chiarimenti in merito ai numeri, alle modalità e alle principali motivazioni con le quali vengono rilasciati i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nonché alle modalità di rinnovo degli stessi, e se intenda adottare specifiche iniziative, anche normative, volte a limitare il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ai casi strettamente previsti dal diritto costituzionale italiano e dalla normativa europea e internazionale, istituendo un sistema che preveda il solo il diritto di asilo e la protezione sussidiaria. (3-03249)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

asilo politico

diritto comunitario