Legislatura: 17Seduta di annuncio: 751 del 01/03/2017
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 01/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 01/03/2017 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 01/03/2017 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 01/03/2017 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 01/03/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/03/2017
SOLLECITO IL 12/09/2017
SOLLECITO IL 08/11/2017
ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, MATARRELLI e PASTORINO. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
lo scorso 22 febbraio alla procura di Siena, si è svolta la terza udienza del processo a carico della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, e del giornalista del Fatto Quotidiano David Vecchi, accusati di aver divulgato materiale riservato per danneggiare l'immagine dell'ex amministratore delegato di Monte Paschi di Siena, Fabrizio Viola;
nel corso dell'udienza, il giornalista-pubblicista Augusto Mattioli, sentito come testimone, si è riservato di non rispondere a una domanda del pubblico ministero, appellandosi alla norma che tutela il segreto professionale. Il giudice ha sospeso l'udienza e dopo essere tornato in aula ha verbalizzato che il giornalista, essendo pubblicista, non può avvalersi di questa tutela obbligandolo a rivelare la fonte;
in un comunicato stampa, divulgato il 24 febbraio, l'Ordine nazionale dei giornalisti ha espresso preoccupazione per quanto accaduto al collega Mattioli, chiarendo che per l'ordinamento della professione giornalistica non esistono «differenze di ordine qualitativo fra le prestazioni rese da un giornalista professionista e quelle rese da un giornalista pubblicista», ma solo quantitative, che «non possono essere ritenute ostative ad una interpretazione estensiva della norma» sul segreto professionale. È quindi legittimo il rifiuto, anche da parte dei pubblicisti, di rivelare le loro fonti e di appellarsi alla norma che tutela il segreto professionale;
a riprova di ciò, anche una sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, di cui proprio in questi giorni è stata resa nota la motivazione, che si è espressa definitivamente sul pieno riconoscimento del segreto professionale ai pubblicisti;
a questo grave atto, si aggiunge anche il divieto di riprendere il processo con le telecamere, con la risibile motivazione che si tratterebbe di «un processo privato»;
a giudizio dei firmatari, trattandosi di un processo penale avviato d'ufficio dalla procura senza alcuna querela di parte, né di parti civili, né di parte lesa, e per questo non potendosi svolgere a porte chiuse e senza che i giornalisti possano raccontare quanto viene discusso, la decisione rappresenta un precedente gravissimo e un attacco deliberato alla libertà di stampa e lede il diritto dei cittadini a essere informati;
per gli stessi motivi, su « Il Fatto Quotidiano» è stato scritto che è un processo d'ufficio di due specifici pm per ritorsioni nei confronti della stampa, per aver rivelato, a partire dal 2013, tutte le vicende legate a Mps, sottolineando che a oggi non è stato individuato alcun responsabile, né per il disastro della banca né per la tragica morte del suo manager David Rossi. Gli unici ad essere processati sono la vedova di Rossi e un giornalista –:
se non ritenga opportuno attivarsi con iniziative, anche normative, affinché venga definitivamente riconosciuto anche ai pubblicisti il diritto di appellarsi al segreto professionale. (3-02844)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):professioni del settore delle comunicazioni
segreto professionale
udienza giudiziaria