ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02593

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 02/11/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/11/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02593
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Mercoledì 2 novembre 2016, seduta n. 700

   BINETTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il costo dei farmaci in un servizio sanitario nazionale come quello italiano caratterizzato da due principi fondamentali quali quello della universalità e quello della gratuità, rappresenta insieme al costo del personale, una delle voci più importanti. È del tutto evidente che il passaggio ai farmaci equivalenti rappresenti quindi uno dei fattori più concreti per l'abbattimento dei costi complessivi della sanità;
   il medicinale equivalente (generico) va considerato come ogni altro medicinale, un'ottica di conformità ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia e come un'opportunità per liberare risorse economiche da investire nell'uso di farmaci innovativi, a più elevato costo. Il ricorso ai farmaci equivalenti è relativamente recente e può essere fatto risalire a circa 20 anni fa;
   a volte i farmaci equivalenti vengono chiamati «farmaci generici», termini che costituiscono la traduzione italiana della definizione « generic medicinal product» riportata nella direttiva CE 2001/83; la traduzione letterale dei termini è risultata tuttavia fuorviante per la pubblica opinione. L'aggettivo «generico» viene infatti associato a un prodotto che non è sufficientemente specifico ed è percepito come inferiore rispetto all'originale. Non a caso la legge n. 149 del 26 luglio 2005 sostituisce la denominazione «medicinale generico» con quella di «medicinale equivalente». Nei farmaci equivalenti, gli elementi della qualità, sicurezza ed efficacia sono in tutto e per tutto identici a quelli previsti dai cosiddetti farmaci di marca e per di più hanno un profilo rischio/beneficio definito in maniera più chiara rispetto a quanto sia possibile per qualsiasi nuovo medicinale;
   con riferimento alle caratteristiche costitutive di un farmaco equivalente occorre ricordare che lo stesso contiene la stessa quantità di principio attivo: la sua bio-equivalenza è dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità, con un altro medicinale di riferimento, in genere identificato con il nome di medicinale di marca o «brand», con brevetto scaduto. I farmaci equivalenti hanno un prezzo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai medicinali di riferimento, dal momento che le aziende produttrici di equivalenti non devono investire risorse nella ricerca sulla molecola, essendo il principio attivo già noto, e non devono condurre né gli studi preclinici, né gli studi clinici per dimostrare l'efficacia e la sicurezza del medicinale nell'uomo;
   il rapporto nazionale OsMed 2015 chiarisce che i farmaci a brevetto scaduto rappresentano il 21,4 della spesa pubblica, per il 70 per cento a carico del Ssn. Ma, ciò nonostante, non c’è un adeguato ricorso ai farmaci equivalenti, mentre la maggioranza dei farmaci venduti riguarda gli originali prodotti di marca. Ossia, nonostante il brevetto scaduto i vecchi farmaci continuano ad essere tra i preferiti di chi li prescrive e di chi li assume e il Ssn, non trae alcun vantaggio, almeno sul piano economico, dalla caducità del brevetto. Questo atteggiamento si presenta con alcune oscillazioni a livello regionale, con un maggior uso di farmaci equivalenti al Nord e in minore uso mano a mano che si scende al Sud –:
   quali strategie il Ministro interrogato intenda attuare per incrementare l'utilizzo dei farmaci equivalenti sia da parte dei medici che dei pazienti, promuovendo la leva dell'aggiornamento della formazione dei professionisti e dell'educazione sanitaria dei pazienti. (3-02593)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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