ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02353

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FAVA CLAUDIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FOLINO VINCENZO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/06/2016
Stato iter:
29/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/06/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2016
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 29/06/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

SVOLTO IL 29/06/2016

CONCLUSO IL 29/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02353
presentato da
SCOTTO Arturo
testo presentato
Martedì 28 giugno 2016
modificato
Mercoledì 29 giugno 2016, seduta n. 644

   SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 22 giugno la Corte di cassazione ha depositato la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 con la quale ha detto sì all'adozione per i bambini «arcobaleno», ovvero quelli che hanno due genitori dello stesso sesso;
   la Corte di cassazione ha avallato l'interpretazione dell'articolo 44, lettera b), della legge sulle adozioni già adottato dal tribunale per i minorenni di Roma, nella sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla corte d'appello di Roma e dalla corte d'Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla corte d'appello di Milano), che consente l'adozione coparentale (cosiddetti stepchild adoption) da parte del genitore sociale all'interno delle famiglie omoparentali;
   dopo tante polemiche, la Corte di cassazione ha confermato, dunque, che sussiste un diritto fondamentale dei bambini a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta con entrambe i genitori, anche se dello stesso sesso. Un esito che non sorprende chi ha seguito negli anni le fondate argomentazioni dei tribunali che hanno applicato una norma diretta ad assicurare riconoscimento ai legami genitoriali di fatto, nell'esclusivo interesse dei bambini;
   la decisione della Corte di cassazione costituisce un caposaldo della giurisprudenza in materia di tutela del preminente interesse dei bambini, che è stato realizzato interpretando le leggi vigenti, anche alla luce delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e non costituisce – come invece alcuni hanno sostenuto – un'indebita ingerenza della magistratura nel campo delle competenze del legislatore;
   si può dire, al contrario, ad avviso degli interroganti, che mentre la magistratura ha applicato le leggi e i principi dell'ordinamento nazionale e di quello sovranazionale, la discussione che si è svolta in Parlamento e sulla stampa nel corso dell’iter di approvazione della legge in materia di unioni civili (legge n. 76 del 2016) ha avuto una forte caratterizzazione ideologica, impedendo, soprattutto con riguardo ai figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, l'approvazione di una disposizione minimale che tentava di tutelarli maggiormente;
   come noto, il disegno di legge – nelle sue numerose versioni – conteneva la piena equiparazione fra unione civile fra persone dello stesso sesso e matrimonio fra persone di sesso diverso con riguardo all'accesso all'adozione coparentale ex articolo 44, lettera b), della legge in materia di adozioni. Tale disposizione è stata stralciata all'ultimo istante nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia;
   nell'operare lo stralcio, la legge n. 76 del 2016, al comma 20, prevede comunque che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», una disposizione il cui unico significato e funzione – secondo parte della dottrina – è da ricondurre alla volontà del legislatore di segnalare comunque come la mancata previsione dell'estensione della lettera b) non deve essere interpretata come uno stop all'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell'adozione del figlio del partner (nelle coppie eterosessuali o omosessuali) ai sensi della lettera b);
   la debolezza della politica che ha colpito i bambini con due genitori dello stesso sesso, emersa in occasione dell'approvazione della legge n. 76 del 2016, necessita di essere spazzata via, senza indugi, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che la sentenza già citata della Corte di cassazione ha consolidato;
   ai bambini deve essere assicurato il massimo di protezione e il Governo e la sua maggioranza sono chiamati a dare il loro contributo, non abdicando al dovere di impegnarsi in Parlamento per la pronta approvazione di una legge in materia di adozione nelle coppie same-sex, non limitandosi a prendere atto di quanto già chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ma approntando un intervento che porti l'ordinamento italiano a conformarsi ai principi delle Carte internazionali in materia di diritti dei bambini, garantendo che essi possano essere adottati dal co-genitore dello stesso sesso (ma anche di sesso diverso) e non solo «in casi particolari» e con adozione «non piena» sotto il profilo del riconoscimento del rapporto di parentela con i fratelli e con i nonni;
   l'adozione, infatti, insieme con il genitore, deve comportare sempre l'acquisizione della parentela, rendendo, ad esempio, più chiaro quanto già oggi la legge sembra prevedere. Infatti, la riforma dell'articolo 74 del codice civile avvenuta con l'articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, consente di ritenere che sia stato implicitamente abrogato l'articolo 55 della legge in materia di adozione nella parte in cui rinvia all'articolo 300, secondo comma, codice civile (per cui «l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge»);
   secondo il nuovo articolo 74 del codice civile, infatti «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo», senza alcuna distinzione fra adozione congiunta ed adozione in casi particolari, di talché si dovrebbe intendere che anche quest'ultima instaura un rapporto di piena parentela del bimbo adottato con tutti i parenti dell'adottante;
   una lettura delle norme che tenga conto della successione delle leggi nel tempo e che sia conforme all'interesse migliore dei bambini, dunque una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (tenuto pure conto che l'adozione coparentale negli altri Paesi è generalmente «piena»), può portare a ritenere che i bambini adottati ai sensi dell'articolo 44, lettera b), della legge in materia di adozione siano giuridicamente pienamente inseriti nelle loro famiglie, siano figli dei loro genitori, nipoti dei loro nonni, fratelli e sorelle dei loro fratelli e sorelle –:
   se il Governo non ritenga che la questione dell'adozione in casi particolari (cosiddetta stepchild adoption) debba rappresentare un punto fondamentale della politica di Governo e, anche alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione, se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, per favorire l’iter di approvazione delle proposte di legge che chiedono di garantire massimamente il preminente interesse dei figli «arcobaleno» a vedersi riconosciuti entrambi i genitori e la parentela. (3-02353)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

interpretazione del diritto

diritti del bambino