Legislatura: 17Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 19/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/04/2016 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/04/2016 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/04/2016 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/04/2016 MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 19/04/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/04/2016 Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 20/04/2016 Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 20/04/2016 Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 20/04/2016
SVOLTO IL 20/04/2016
CONCLUSO IL 20/04/2016
GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. –
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. – Per sapere – premesso che:
le norme in materia di voluntary disclosure, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero;
la Corte costituzionale, interpellata dalla regione Valle d'Aosta, con la sentenza n. 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge sopra citata, nella parte in cui la riserva di gettito allo Stato, derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria, si applica anche alla regione Valle D'Aosta;
la Corte costituzionale ha chiarito come, nel caso in esame, non sia applicabile l'articolo 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981 della regione Valle d'Aosta, il quale prevede che costituisca riserva all'erario il provento derivante alla regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale;
in sostanza la Corte costituzionale ha, quindi, confermato come la procedura di collaborazione volontaria, non determinando alcuna maggiorazione di aliquota, né una generale modifica dei tributi, trattandosi a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto, non comporti l'applicazione della disciplina relativa alle riserve all'erario;
anche l'articolo 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come recentemente modificato in seguito all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito con l'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede che costituisca riserva all'erario il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinato alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province;
conseguentemente, anche per il gettito tributario delle province autonome di Trento e di Bolzano, riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria, dovrebbe trovare applicazione il regime delle devoluzioni di tributi erariali previsto dallo statuto di autonomia come da ultimo modificato –:
se il Governo intenda assumere iniziative volte a devolvere anche alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote di maggior gettito derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria riscosse nel territorio del Trentino-Alto Adige a titolo di imposte sui redditi e delle relative addizionali, di imposte sostitutive di quelle sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive (irap), di imposta sul valore aggiunto (iva), di ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e di ogni altro tributo spettante alle province autonome nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione. (3-02207)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):fiscalita'
amministrazione fiscale
diritto tributario