ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02180

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 606 del 12/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 12/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 12/04/2016
Stato iter:
13/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/04/2016
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2016
Resoconto FRANCESCHINI DARIO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 13/04/2016
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/04/2016

SVOLTO IL 13/04/2016

CONCLUSO IL 13/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02180
presentato da
MAZZIOTTI DI CELSO Andrea
testo presentato
Martedì 12 aprile 2016
modificato
Mercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nella gestione dei musei e dei siti archeologici è frequente il ricorso, da parte dell'amministrazione, alla cosiddetta pratica dei servizi «conto terzi»; con tale espressione si intende lo svolgimento da parte di personale delle sovrintendenze di lavoro straordinario che viene posto a carico del soggetto affidatario delle mostre e delle altre manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali, che richiedono appunto lo svolgimento di prestazioni lavorative al di fuori dei normali orari;
   lo svolgimento di tali prestazioni, precedentemente disciplinato dall'accordo sindacale del 27 aprile 2004, è attualmente regolato dall'accordo concluso in data 3 marzo 2010 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le organizzazioni sindacali (di seguito per brevità definito «accordo sindacale»);
   l'articolo 2 dell’«accordo sindacale» stabilisce che le prestazioni «in conto terzi» si considerano analoghe alle prestazioni extraistituzionali, sono subordinate all'autorizzazione del capo d'istituto e hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei terzi oltre a quanto previsto nel contratto allegato alla concessione di uso e subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l'amministrazione;
   la regolamentazione di dettaglio delle prestazioni in conto terzi è contenuta nel disciplinare allegato all’«accordo sindacale» (di seguito definito per brevità il «disciplinare»); il «disciplinare» prevede, tra le altre cose, che la prestazione sia regolata con contratto allegato a ciascuna concessione di uso del bene culturale, che la partecipazione dei lavoratori sia volontaria, che il compenso orario sia determinato a livello di contrattazione locale in una fascia tra i 15 e i 50 euro lordi, che gli istituti coinvolti comunichino semestralmente il consuntivo delle prestazioni con elencazione dei nominativi dei dipendenti e dei relativi compensi introitati, rendendo pubblichi gli elenchi presso le proprie sedi;
   fin dal 2004, la Corte dei conti, nella «Indagine sulla gestione sui servizi d'assistenza culturale e d'ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura», ha sollevato perplessità con riguardo alle prestazioni in conto terzi, rilevando la «assoluta genericità e indeterminatezza delle singole convenzioni», così come dell'accordo sindacale allora in vigore, e osservando come il contratto integrativo tra Ministero e organizzazioni sindacali allora in vigore non contenesse alcun riferimento, tra le materie oggetto di contrattazione, alla disciplina delle prestazioni in conto terzi;
   esistono dei forti dubbi sul fatto che il ricorso sistematico al meccanismo del conto terzi, attraverso un'equiparazione generalizzata delle prestazioni in conto terzi agli incarichi extraistituzionali, sia conforme ai principi fondamentali sottostanti al lavoro pubblico;
   da più parti è stato infatti rilevato che il ricorso alle prestazioni in conto terzi, anziché avvenire su base «occasionale e temporanea», come previsto dall'accordo, sia diventato sistematico e spesso a favore del medesimo personale, tanto da diventare una fonte di vera e propria remunerazione integrativa dei dipendenti pubblici che ne beneficiano, che in alcuni casi arriva ad essere addirittura una sorta di secondo stipendio;
   sebbene trovi le sue ragioni nella costante riduzione sotto i passati Governi delle risorse stanziate per il personale dei beni culturali, è assai discutibile l'efficienza generale di questo sistema dal punto di vista economico, anche con riguardo agli impatti occupazionali; ci si domanda infatti se sia corretto utilizzare per queste prestazioni aggiuntive il personale esistente, o se invece non sarebbe più giusto stipulare nuovi contratti con giovani senza lavoro, finalizzati specificamente alle mostre e alle manifestazioni non rientranti negli orari di lavoro ordinario, in modo da dare loro uno sbocco professionale;
   anche sotto il profilo economico, occorre valutare se sia più conveniente per l'amministrazione rimborsare ai concessionari le prestazioni in conto terzi, piuttosto che concludere direttamente specifici contratti con nuovo personale come descritto al paragrafo precedente;
   ai fini della verifica e del monitoraggio di quanto precede, va rilevato che l'adempimento agli obblighi di pubblicità relativi al conto terzi da parte degli istituti coinvolti, previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del «disciplinare», risulta essere stato negli anni del tutto insufficiente, tanto che, con circolare n. 184 del 10 giugno 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha richiamato i direttori degli istituti e degli uffici centrali e territoriali ad adempiere agli obblighi di comunicazione semestrale e ad asseverare i relativi dati, ricordando anche la responsabilità del personale amministrativo –:
   quale sia l'effettiva dimensione del fenomeno del ricorso al «conto terzi» da parte delle amministrazioni statali dei beni culturali, in termini di esborso complessivo a carico dell'amministrazione a favore dei concessionari, di numero di ore lavorate, di costo medio orario, di numero di dipendenti delle sovrintendenze che hanno fornito prestazioni in conto terzi e di distribuzione geografica delle prestazioni in termini quantitativi. (3-02180)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro

distribuzione geografica