Legislatura: 17Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Primo firmatario: MONCHIERO GIOVANNI
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 30/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 30/03/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 31/03/2016 Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 31/03/2016 Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA) REPLICA 31/03/2016 Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 31/03/2016
SVOLTO IL 31/03/2016
CONCLUSO IL 31/03/2016
MONCHIERO e RABINO. –
Al Ministro della giustizia
. – Per sapere – premesso che:
la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione del tribunale di Alba ed il suo accorpamento al più piccolo tribunale di Asti: tutto ciò, senza tenere in alcun conto il fatto che quello albese risultava, secondo gli stessi dati ministeriali, fra i più grandi tribunali del Piemonte, ed aveva raggiunto altissimi livelli di efficienza;
è noto, infatti, che il tribunale di Alba rappresentava il quarto tribunale del distretto della corte d'appello di Torino (comprendente ben due regioni: il Piemonte e la Valle d'Aosta), per bacino di utenza e per numero di affari trattati, tra i 17 tribunali del distretto;
l'accorpamento del tribunale di Alba – sito in provincia di Cuneo e contiguo al circondario del tribunale di Cuneo – a quello di Asti, in altra provincia, è secondo gli interroganti in palese contrasto con la previsione legislativa, secondo cui la ridefinizione dei circondari di tribunale doveva avvenire preferibilmente nell'ambito della stessa provincia, tenuto conto anche del fatto che nella provincia di Cuneo (terza per ampiezza territoriale in Italia) sono stati soppressi tre dei quattro tribunali esistenti e quello di Cuneo è ora travolto da un eccessivo sovraccarico;
come più volte lamentato degli ordini forensi e dalle autorità civili del territorio, l'assurdo accorpamento del tribunale di Alba ad uno di dimensioni inferiori, reca grave nocumento alle attività economiche di un territorio ricco di iniziative e fra i più prosperi ed innovativi del Paese e si sottolinea, ancora una volta, che tale errore di programmazione esigerebbe tempestivo rimedio;
tra le molte conseguenze negative della scelta iniqua ed improvvida dell'accorpamento del tribunale di Alba a quello di Asti, si è verificato anche un grave vulnus al principio di rappresentanza degli ordini forensi;
infatti, a causa dell'accorpamento del tribunale di Alba a quello di Asti, anche il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alba (come quelli di tutti gli altri tribunali accorpati) ha cessato di esistere alla data del 31.12.2014 ed è stato accorpato a quello di Asti;
a seguito di decisioni esecutive dall'autorità giudiziaria amministrativa (sentenze Tar Lazio-Roma 13 giugno 2015 n. 8332 e n. 8333) è stata dichiarata la parziale nullità della normativa regolante le modalità per l'elezione dei nuovi Consigli dell'Ordine degli avvocati (decreto del Ministero della giustizia 10 novembre 2014, n.170) che, tenuto conto degli accorpamenti, prevedeva tra l'altro un maggior numero di componenti degli stessi per consentire una rappresentanza anche agli ordini incorporati; taluni Ordini hanno indetto egualmente le elezioni in base alle norme annullate; altri, come quello di Asti, hanno rispettato l'avvenuto annullamento delle norme elettorali, sì che è rimasto in funzione il solo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti, formato da soli nove componenti, tutti esclusivamente avvocati appartenenti all'accorpante Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti, di talché attualmente gli unici avvocati rappresentati sono gli avvocati del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti, mentre i 303 dell'ex Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alba non hanno alcuna possibilità di interloquire, unitamente ai sindaci del loro territorio, con i pubblici poteri e autorità –:
se, in attesa di un auspicato provvedimento di riordino della geografia giudiziaria, non si intendano almeno assumere iniziative per prevedere, in via generale, la rielezione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso i tribunali accorpanti, in modo da garantire la rappresentanza degli avvocati iscritti alle sezioni degli Ordini correlate ai tribunali soppressi. (3-02142)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):organizzazione della professione
ordine professionale