ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02107

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 590 del 15/03/2016
Trasformazioni
Trasformato il 08/05/2017 in 4/16508
Firmatari
Primo firmatario: CAUSIN ANDREA
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 15/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/03/2016
Stato iter:
08/05/2017
Fasi iter:

TRASFORMA IL 08/05/2017

TRASFORMATO IL 08/05/2017

CONCLUSO IL 08/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02107
presentato da
CAUSIN Andrea
testo di
Martedì 15 marzo 2016, seduta n. 590

   CAUSIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 in materia di acque all'articolo 2, punto 33, definisce come inquinamento: «l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana di sostanze che possano nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente» e, al punto 35, definisce come standard di qualità ambientale: «la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente»;
   la medesima direttiva 2000/60/CE, in particolare, prevede quali obiettivi quanto di seguito esposto: all'articolo 1a) è previsto di impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; all'articolo 1c) è previsto di mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle immissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
   la problematica dell'inquinamento da «mercurio e suoi composti» dei sedimenti e del biota della laguna di Grado e Marano, è nota per i suoi effetti ormai da anni (sentenza di danno ambientale all'ambiente lagunare nelle sue diverse matrici emessa dalla Corte di appello di Trieste, contro la Saici di Torviscosa, oggi Caffaro, passata in giudicato già nel 1968);
   il decreto ministeriale n. 367 del 2003 (emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, relativo al «Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose») ha fissato un opportuno valore di concentrazione di mercurio quale standard di qualità ambientale per i sedimenti delle lagune, mentre il decreto ministeriale n. 56 del 2009 ha fissato i «criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici» e infine il decreto ministeriale n. 260 del 2010 ha sostituito, adeguandolo al decreto legislativo n. 152 del 2006, il decreto ministeriale n. 367 del 2003, si evidenzia che il valore dello standard di qualità ambientale come sopra definito per il mercurio, ancora oggi previsto, è stato mantenuto di 0,3 mg/kg;
   nel «Manuale per la sedimentazione dei sedimenti marini» edito da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e redatto a cura di Icram e Apat (2007), ove al punto «criteri di classificazione qualità» per il parametro mercurio è riportato, oltre il livello chimico di base (0,2-0,4 mg/kg), il livello chimico limite che è indicato pari a 0,8 mg/kg, con una possibilità di scostamento del 20 per cento che porta tale valore a un massimo di circa 1,0 mg/kg, per cui per sedimenti con concentrazioni superiori a tale valore non sono previste soluzioni gestionali del loro spostamento tal quali;
   la valenza sanitaria di tale fenomeno di inquinamento da «mercurio e suoi composti» della laguna di Grado e Marano è emersa dalla documentazione esistente, prodotta, in particolare nel maggio 2012 da ISS ove si suggerisce «l'utilizzazione di un range di valori di riferimento per i sedimenti a tutela della salute umana ....», si afferma «in relazione alle specie ittiche, in considerazione dell'elevata capacità di biomagnificazione del mercurio...» e si indica «di adottare un valore di 0,8 mg/kg (strato superficiale-primi 5 cm)»;
   la problematica ambientale di tale fenomeno di inquinamento da «mercurio e suoi composti» da quanto affermato da Arpa del Friuli Venezia Giulia, nei periodici rapporti sullo stato dell'ambiente (2002, 2005, 2012), sino a quanto da ultimo affermato, e di seguito riportato, nella relazione agenziale di caratterizzazione ambientale del settembre 2012 afferma che «...una delle maggiori problematiche attuali è l'impossibilità di traslocare il materiale dragato ai lati dei canali in ottemperanza alla legislazione nazionale», allegata alla delibera di giunta regionale n. 1737 di richiesta di de-perimetrazione dell'area lagunare del sito di interesse nazionale laguna di Grado e Marano da parte della regione Friuli Venezia Giulia al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla base del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013;
   la problematica ambientale di tale fenomeno di inquinamento in laguna di Grado e Marano da «mercurio e suoi composti» è stata confermata nel 2012 dall'Ispra che ha testualmente affermato al riguardo che si identifica «uno stato di criticità ambientale diffusa», con percentuale presente solo del 30 per cento, nella forma di mercurio più stabile e meno solubile, «mentre il rimanente risulta di origine diversa, con possibilità più elevate di essere rimesso in circolazione da fenomeni di risospensione e trasferito così alla matrice biotica»;
   dalla medesima citata relazione di caratterizzazione ambientale dell'Arpa del Friuli Venezia Giulia di settembre 2012 per quanto attiene la concentrazione del mercurio in alcune specie alieutiche, tipicamente lagunari, con riguardo al limite previsto per la commercializzazione di 0,5 mg/kg, i valori medi (0,41 mg/kg) del latterino sono risultati leggermente al di sotto e, nel caso delle orate (0,67 mg/kg), essi sono risultati al di sopra di tale limite per oltre il 20 per cento; al riguardo la deviazione standard ottenuta rispettivamente di +/-0,22 e di +/- di 0,27, ha confermato la significativa presenza di campioni oltre il citato limite nella popolazione analizzata;
   a fronte del valore di SQA indicato per il biota dalla direttiva 2008/105/CE, per il mercurio pari a 20 ug/kg, i valori medi di concentrazione di mercurio sono risultati, nei latterini e nelle orate rispettivamente di 410 ug/kg e di 670 ug/kg, sono superiori nella misura di oltre 20 e 33 volte;
   tra l'altro, a seguito del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013, che ha previsto, all'articolo 2, che sono di competenza della regione Friuli Venezia Giulia «le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nella perimetrazione del sito «laguna di Grado e Marano» non più incluso nella nuova perimetrazione; tali operazioni non risultano formalizzate se non anche realizzate, con conseguente mancata restituzione agli usi legittimi di ampie porzioni areali della laguna, in questi anni in molti punti oggetto di dragaggio dei canali con spostamento di sedimenti inquinati da mercurio tal quali;
   la comunicazione del 10 gennaio 2013 del direttore generale della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affermava che «si ritiene evidente che una valutazione dello stato chimico per una sostanza idrofoba come il mercurio, effettuata solo sulla base della qualità dell'acqua, non risulta appropriata a causa della spiccata affinità della sostanza per il sedimento, come testimoniato dalla diffusa contaminazione ampiamente documentata da dati storici e sperimentali;
   d'altra parte la stessa direttiva 2008/105/CE sulle sostanze prioritarie introduce il principio secondo cui il monitoraggio dei sedimenti e del biota contribuisce a migliorare la conoscenza dei dati disponibili sulle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento... Detto principio recepito nella normativa nazionale, viene ulteriormente recepito nella proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2000/60/CE, stabilendo SQA solo per il biota per alcune sostanze estremamente idrofobe, tra cui il mercurio, che si accumulano nel biota e nei sedimenti e difficilmente vengono rilevate nell'acqua, anche utilizzando le tecniche analitiche più all'avanguardia»;
   la direttiva 2013/39/CE del 12 agosto 2013 che, formalizzando i contenuti di quanto sopra asserito, dal rappresentante ministeriale, afferma che «le conoscenze scientifiche sul destino e sugli effetti degli inquinanti nelle acque hanno subito una profonda evoluzione. Sono disponibili maggiori informazioni sul comparto dell'ambiente acquatico (acqua, sedimenti o biota, di seguito «matrice») in cui è probabile che si trovi una sostanza, e quindi dove si hanno maggiori probabilità di poterne misurare la concentrazione. Alcune sostanze estremamente idrofobe si accumulano nel biota e difficilmente sono rilevabili nell'acqua, anche utilizzando le tecniche analitiche più all'avanguardia. Per tali sostanze è necessario fissare SQA per il biota»;
   la commissione italo-slovena sulla idro-economia dell'Isonzo», nell'ottobre 2014, ha confermato che «l'inquinamento da mercurio» della laguna di Grado e Marano è uno dei maggiori al mondo (come già certificato dalle Nazioni Unite in un documento del 2013), con un intrappolamento di almeno 250 tonnellate di mercurio provenienti dalla località di Idria in Slovenia, cui vanno aggiunte anche le 186 tonnellate scaricate dall'impianto Cloro-Soda di Torviscosa, come riaffermato nel 2012, da Arpa del Friuli Venezia Giulia nel suo rapporto sullo stato ambiente regionale, per un totale di oltre 400 tonnellate complessive scaricate e nella quasi totalità pervenute nella laguna di Grado e Marano;
   non è dato conoscere quali iniziative operative formali di interesse transfrontaliero, oltre le attività ordinarie della commissione italo-slovena sull'idro-economia dell'Isonzo, siano state condotte dal Governo italiano e dalla regione Friuli Venezia Giulia per contenere, ridurre ed eliminare, l'inquinamento da mercurio dei sedimenti dal fiume Isonzo provenienti in Italia dalla Repubblica di Slovenia e causa di inquinamento della laguna di Marano e Grado, avendo ravvisato evidentemente insufficiente, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2000/60/CE, il solo monitoraggio degli effetti peraltro preoccupanti sulla matrice biota, come in realtà avviene;
   riguardo l'attuazione in Italia della direttiva 2000/60/CE, nella recente richiesta Eu Pilot 7304/15/ENVI, del 22 gennaio 2015 in materia di «incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato di qualità delle acque» sono state evidenziate le seguenti carenze in particolare: «metodo fauna ittica non ancora elaborato e non intercalibrato», «monitoraggio carente e mancata valutazione degli inquinanti specifici», «insufficiente monitoraggio delle sostanze prioritarie», «SQA per il mercurio» e, inoltre, riguarda, «SQA per il mercurio» per le acque:
    «la procedura con la quale è stato comparato il livello di protezione dello SQA delle acque pari a 0,03 ug/l con il SQA del biota definito dalla Direttiva è discutibile; la metodologia utilizzata per convertire il mercurio totale in metilmercurio nella colonna d'acqua sembra ignorare il processo ben documentato, di metilazione che avviene nell'ambiente. Inoltre il presunto rapporto percentuale di 0,5-5 per cento metilmercurio sul mercurio totale nella colonna d'acqua è pari a metà di quello riportato nella scheda tecnica del 2005 (1-10 per cento) sulla base del quale è fissato lo standard UE»;
    «il fattore di bioconcentrazione usato è il più basso del largo range che appare nella scheda tecnica del 2005 (rif: pag. 15 della scheda tecnica del 2005 ...»;
    «quanto sopra riportato rende estremamente discutibile la scelta di tale standard di Qualità Ambientale delle acque per il mercurio ...»;
   riguardo ai fenomeni di inquinamento da «mercurio e sua composti» in essere nel Friuli Venezia Giulia, dove nella laguna di Grado e Marano si sommano due fonti puntuali di origine antropica, di cui una transfrontaliera, non paiono essere esaminati analiticamente i processi, oltreché di tossicità acuta, anche di cronicità degli effetti;
   proprio per il grave stato di inquinamento da «mercurio e suoi composti» riscontrato in tale laguna era stata perimetrata al suo interno una ampia area come Sin laguna di Grado e Marano, già nel 2003, e che tale area è stata riconfermata (nel 2011) all'interno del piano dei siti inquinati della regione Friuli Venezia Giulia, ancora oggi vigente, con obbligo di risanamento dei sedimenti lagunari inquinati, cui invece ad oggi non è stato dato alcun seguito;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 15 maggio 2015 indica quale riferimento in materia di dragaggi il citato documento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», definita «unica fonte statale recante la disciplina del semplice spostamento di sedimenti in ambiente sommerso», ribadendo, così e anche in più punti, il ruolo dello Stato e dei suoi organismi tecnici di riferimento riguardo la competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente»;
   tali norme tecniche contenute nel citato manuale si propongono di «sintetizzare le azioni da intraprendersi per una gestione ecosostenibile della materia relativa alla movimentazione di materiale sedimentario in ambito costiero», tenuto conto della «diffusa presenza di contaminanti contenuti nei sedimenti dei fondali» che impone «una approfondita conoscenza della natura e dell'origine dei sedimenti e un'attenta analisi delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche»; esse acconsentono inoltre allo spostamento dei sedimenti tal quali solo in presenza di determinati valori di concentrazione dell'inquinante, che, nel caso dei sedimenti oggetto dei dragaggi condotti recentemente nella laguna di Grado e Marano, per il parametro mercurio, risultano largamente superati;
   nella laguna di Grado e Marano sono in corso, da oltre due anni, dragaggi di sedimenti inquinati da mercurio con loro spostamento tal quali all'interno della stessa laguna, in applicazione dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non acconsentiti ai sensi del citato manuale per le alte concentrazioni presenti di «mercurio e suoi composti»;
   tali interventi di dragaggio sono per l'interrogante in palese contrasto a quanto previsto, oltreché dal già citato manuale per la movimentazione dei sedimenti marini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche dal piano dei siti inquinati del Friuli Venezia Giulia ad oggi vigente e che, a giustificazione dell'operare in difformità a un tanto richiamato fatto della «non pericolosità» di tali sedimenti, nulla rileva, a quanto consta all'interrogante, riguardo le indicazioni tecniche di riferimento e le, cogenti, norme di attuazione del piano di settore, sopra citati;
   i documentati valori di concentrazione di «mercurio e suoi composti» nel biota, sono stati rilevati oltre il limite previsto per la commercializzazione per alcune specie di pescato;
   è stato affermato dal Sottosegretario di Stato all'ambiente, il 9 giugno 2015 nella sua risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli Pellegrino e onorevole Causin, ultime di diverse interrogazioni parlamentari sul tema, che si riteneva necessario impegnarsi al riguardo a «valutare con le proprie strutture tecniche, con l'ausilio di ISPRA, la correttezza della gestione dei sedimenti dragati in relazione sia agli interventi realizzati che a quelli in programma di realizzazione»;
   il decreto legislativo n. 172 del 2015 di recepimento della direttiva 2013/39/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, ha previsto all'articolo 1 la modifica dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che riguarda gli standard di qualità ambientale, per le acque superficiali che si applicano come indicato alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e il biota, e alla tabella 2/A per i sedimenti, standards per i quali per la sostanza «mercurio e suoi composti» sono indicati rispettivamente i valori di 0,07 ug/l, di 20 ug/kg e di 0,3 mg/kg s.s;
   al riguardo in particolare il citato valore 0,3 mg/kg s.s. di standard di qualità ambientale previsto per i sedimenti riguardo la concentrazione dell'inquinante «mercurio e suoi composti» si perpetua immutabilmente nella normativa nazionale, come derivato da quella comunitaria, da ormai oltre 10 anni;
   anche la legge n. 221 del 2015 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali») e, in particolare, l'articolo 78 (Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio), dove anche per sedimenti non pericolosi è previsto il «refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente»;
   ancora ad oggi non è stato licenziato lo schema di decreto recante «modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   l'interrogante rileva la oggettiva debolezza scientifica e amministrativa dei pareri redatti dall'Agenzia per l'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in questo ultimo triennio, riguardo il dragaggio dei sedimenti inquinati in laguna di Grado e Marano, espressi, per l'interrogante, ignorando la abbondante documentazione scientifica disponibile in materia con riguardo specifico ai luoghi della laguna di Grado e Marano, come anche le norme giuridiche e finanche la sopra citata sentenza n. 84 della Corte costituzionale;
   a giudizio dell'interrogante la suddetta agenzia opera un'interpretazione burocratica del suo ruolo, sembrando più impegnata a garantire l'effettuazione rapida degli interventi di dragaggio che gli effetti sull'ambiente e la salute causati dalla rimovimentazione tal quali in loco o a breve distanza di sedimenti inquinati dar mercurio; si rileva, in particolare, l'unico richiamo di tali pareri all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, evidentemente difforme al corpo normativo vigente se non palesemente errato e certamente non allineato ai recenti princìpi in materia di green economy come di economia circolare di recente emanazione a livello comunitario come nazionale;
   la sentenza n. 84/2015 della Corte costituzionale nemmeno cita l'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 di cui sopra, assumendo come unico riferimento «le norme tecniche contenute nel citato Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini redatto per conto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», che non si ritiene possano essere ancora ignorate, con il rischio concreto, per l'interrogante che gli interventi di dragaggio citati siano stati causa di danno ambientale agli ambiti della laguna di Grado e Marano, in gran parte protetti da norme internazionali e comunitarie di alta valenza ambientale;
   in conclusione, il complesso delle normative nazionali e comunitarie di valenza ambientale e sanitaria, vigenti in materia di dragaggi e qualità delle acque, e in particolare la legge n. 68 del 22 maggio 2015, all'articolo 1, comma 1, all'articolo 452-quater e all'articolo 452-quinquies, si riferiscono a «disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», con particolare, riferimento ai delitti di inquinamento ambientale, quali disastro, compromissione e alterazione dello stesso ambiente, in generale; nel caso particolare, tali norme possono essere applicate con riferimento alla situazione della laguna di Grado e Marano –:
   se, alla luce dei documenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2007) dell'Istituto superiore di sanità (2012) dell'Ispra (2012) e dell'Arpa del Friuli Venezia Giulia (2012) e della normativa vigente, e, in particolare, agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, e successive modificazioni e integrazioni che appaiono all'interrogante reiteratamente non considerati, gli interventi di dragaggio condotti da quasi tre anni in laguna di Grado e Marano, previsti con spostamento di sedimenti tal quali in diverse aree della stessa, come recentemente eseguiti e in atto, come assicurato dalla Sottosegretario di Stato all'ambiente siano stati valutati dalle strutture tecniche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quali forme tempi e metodi, e quale esito e iniziative ne siano sortite, anche in relazione alla citata recente sentenza n. 84 della Corte costituzionale.
(3-02107)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle acque

diritto dell'ambiente

politica comunitaria dell'ambiente