ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01934

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: TONINELLI DANILO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01934
presentato da
TONINELLI Danilo
testo di
Martedì 19 gennaio 2016, seduta n. 550

   TONINELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, veniva imposta alle regioni italiane, ai fini del coordinamento e contenimento della spesa pubblica, la puntuale osservanza di una serie di vincoli dettati dal medesimo entro un termine prestabilito, con la previsione di una sanzione volta a decurtare i trasferimenti erariali in favore delle regioni in caso di mancato rispetto delle norme in questione;
   nello specifico, il comma 1 dell'articolo 2 dispone che a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che le regioni osservino una serie di prescrizioni;
   significativamente, rilevano tra queste le misure disposte dall'articolo 14, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 2011, concernenti, fra l'altro, la riduzione dei consiglieri e degli assessori regionali entro il limite massimo stabilito dallo Stato e la riduzione del trattamento economico dei consiglieri;
   il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 174 del 2012 citato prevede che, «in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1, i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale»;
   aggravando ulteriormente il regime sanzionatorio, il comma 6 qualifica l'inadempimento regionale quale «grave violazione di legge» ex articolo 126, primo comma, Cost., ai fini dello scioglimento del consiglio e la rimozione del presidente della regione;
   la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della stessa legge, impone alla regione di procedere a definire «l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto alla Regione più virtuosa[...]», individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012;
   orbene, in data 30 ottobre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha individuato la regione più virtuosa, scegliendo in tal senso, al fine di definire i suddetti importi, rispettivamente l'Umbria per gli emolumenti destinati ai presidenti, l'Emilia-Romagna per quelli dei consiglieri e l'Abruzzo per i costi dei gruppi consiliari;
   a seguito dell'intervento del legislatore nazionale, i trattamenti economici omnicomprensivi mensili spettanti ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale, nonché al presidente del consiglio regionale e al presidente della regione sono stati, dunque, puntualmente individuati nelle soglie lorde massime di euro 11.100 per il consigliere regionale ed euro 13.800 per il presidente della regione e del consiglio regionale, stabilendo in sede di conferenza che «Le Regioni assicurano che con le rispettive leggi regionali si stabiliranno le diverse voci, nel rispetto, comunque, dei predetti tetti complessivi, al lordo, non superabile in alcuna forma»;
   appare chiaro che, entro questi limiti massimi, non superabili, le regioni possono graduare le indennità di funzione anche per gli assessori e i consiglieri che ricoprono specifici incarichi;
   nell'osservanza di quanto disposto dalla legge, la regione Molise, con legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, «Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della Regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213», provvedeva a recepire i principi di contenimento della spesa pubblica previsti e richiamati dal legislatore nazionale, salvo poi intervenire successivamente a modifica della stessa con la legge regionale n. 11 del 2014 e poi nel 2015 con la legge regionale n. 9 del 2015;
   in linea con il decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n.10 del 2013, veniva quindi individuato il trattamento economico dei consiglieri regionali, del presidente del consiglio regionale, del presidente e dei componenti della giunta regionale, secondo le seguenti voci: 1) indennità di carica; 2) indennità di funzione; 3) rimborso spese per l'esercizio del mandato. L'individuazione avveniva nella seguente misura, al successivo comma 3: 13.800 euro lordi per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale; 11.100 euro lordi per i consiglieri regionali, aggiungendo, tuttavia, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente, l'indicazione «senza ulteriori funzioni»;
   la regione Molise, ha successivamente rimodulato le spettanze dovute superando tali soglie inderogabili;
   in particolare, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Molise, ad avviso dell'interrogante in via del tutto discrezionale e illegittima, è intervenuto in materia con deliberazione n. 88, del 30 luglio 2013, allo scopo di commisurare il trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del consiglio regionale, determinando e differenziando, inoltre, l'ammontare dell'indennità di funzione in relazione allo svolgimento di particolari funzioni quali quelle di presidente della giunta, presidente del consiglio, vicepresidente del consiglio e componente della giunta, segretario del consiglio, presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente gruppo consiliare, o funzione afferenti ad altre cariche come segue:
    per il presidente della giunta regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 3.000,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 13.500,00;
    per il presidente del consiglio regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 3.000,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 13.500,00;
    per il vicepresidente del consiglio regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 1.500,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 12.000,00;
    per i componenti della giunta regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 1.500,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 12.000,00;
    per il segretario del consiglio regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 750,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 11.250,00;
    per il segretario del consiglio regionale euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 750,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 11.250,00;
    per il presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 750,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 11.250,00;
    per il presidente di gruppo consiliare euro 6.000,00 di indennità di carica (importo lordo mensile), euro 750,00 di indennità di funzione (importo lordo mensile), euro 4.500,00 di spese per l'esercizio del mandato per un totale lordo mensile di euro 11.250,00;
   alla luce di quanto fin qui premesso appare evidente all'interrogante il mancato rispetto della normativa in materia in diversi casi;
   a quanto finora sostenuto occorre inoltre aggiungere alcune considerazioni in ordine al regime contributivo previdenziale dei consiglieri regionali, da cui risultano con evidenza ulteriori difformità rispetto alla normativa statale indicata. Anche in tale ambito, infatti, la regione Molise si era inizialmente orientata al corretto recepimento della normativa nazionale, con conseguente passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo nel nuovo «Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali», ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale del Molise 25 luglio 2013, n. 10. A norma di tale articolo, i consiglieri regionali eletti potevano versare, su loro richiesta, i rispettivi contributi previdenziali, nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita, al netto delle ritenute fiscali. Tuttavia, la successiva legge di stabilità regionale del 4 maggio 2015, n. 9, in combinato con la deliberazione dell'ufficio di presidenza, n. 68 del 15 ottobre 2015, ha modificato la disciplina citata, istituendo un sistema previdenziale di tipo contributivo ma in «analogia con quello previsto per i componenti della Camera dei Deputati»;
   sono stati quindi ridisegnati anche i limiti percentuali del sistema previdenziale regionale, suddivisi sostanzialmente in due quote di contribuzione: una a carico del consigliere regionale, pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica lorda – ai sensi articolo 12, comma 3, della legge di stabilità –, e una a carico del consiglio regionale, pari a 2,75 volte quella prevista per il consigliere;
   con questo provvedimento che va a rivedere la normativa regionale del 2010, si è prodotta, però, a giudizio dell'interrogante una sostanziale e ulteriore violazione delle finalità di coordinamento e contenimento della spesa pubblica, perseguite dall'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla Conferenza Stato-regioni del 30 ottobre 2012, secondo le cifre che seguono:
    per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale al totale lordo mensile di euro 13.500, a fronte della quota trattenuta dall'indennità di carica lorda, pari a euro 528,00, si aggiunge una quota a carico del consiglio regionale di euro 1.452,00 per un totale onnicomprensivo lordo di euro 14.952,00;
    per il vicepresidente del consiglio regionale e i componenti della giunta regionale al totale lordo mensile di euro 12.000, a fronte della quota trattenuta dall'indennità di carica lorda, pari a euro 528,00, si aggiunge una quota a carico del consiglio regionale di euro 1.452,00 per un totale onnicomprensivo lordo di euro 13.452,00;
    per il segretario del consiglio regionale, il presidente di commissione consiliare, permanente, speciale e d'inchiesta e il presidente di gruppo consiliare al totale lordo mensile di euro 11.250, a fronte della quota trattenuta dall'indennità di carica lorda, pari a euro 528,00, si aggiunge una quota a carico del consiglio regionale di euro 1.452,00 per un totale onnicomprensivo lordo di euro 12.702,00;
    per i consiglieri regionali privi di ulteriori funzioni e incarichi, al totale lordo mensile di euro 10.500, a fronte della quota trattenuta dall'indennità di carica lorda, pari a euro 528,00, si aggiunge una quota a carico del consiglio regionale di euro 1.452,00 per un totale onnicomprensivo lordo di euro 11.952,00;
   appare evinte, in conclusione, che la regione Molise non ha rispettato le disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012 e tuttora con modalità di dubbia legittimità corrisponde ai suoi rappresentanti politici somme superiori alle soglie massime inderogabilmente stabilite dallo stesso;
   occorre tener conto delle competenze derivanti dal novellato articolo 119 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 recante l'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio e delle ricadute che da questo conseguono sul sistema delle regioni e degli altri enti locali –:
   per quali ragioni il Governo non abbia ritenuto che sussistessero i presupposti per impugnare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, le disposizioni delle leggi della regione Molise di cui in premessa (leggi n. 11 del 2014 e n. 9 del 2015) e quali iniziative di competenza intenda assumere per ridurre gli oneri di funzionamento degli enti territoriali, con particolare riferimento ai compensi degli amministratori locali e al trattamento pensionistico degli stessi;
   se si intenda avviare una ricognizione su tutte le regioni italiane volta a verificare il rispetto della normativa citata in premessa e quali iniziative di competenza si intendano assumere per i casi di accertata violazione della stessa. (3-01934)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della costituzione

sicurezza sociale

costituzione