ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01618

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 461 del 14/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 14/07/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/07/2015
Stato iter:
15/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/07/2015
Resoconto CAPELLI ROBERTO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2015
Resoconto GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 15/07/2015
Resoconto CAPELLI ROBERTO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/07/2015

SVOLTO IL 15/07/2015

CONCLUSO IL 15/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01618
presentato da
CAPELLI Roberto
testo presentato
Martedì 14 luglio 2015
modificato
Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

   CAPELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nei casi di morosità, o presunta tale, la compagnia elettrica fornitrice dei servizi può sospendere la fornitura dell'energia dopo aver inviato una raccomandata che specifica un termine ultimo, pari a 15 o 20 giorni, trascorso il quale la fornitura viene interrotta se il pagamento non viene eseguito;
   la raccomandata deve indicare le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento, il termine oltre il quale il cliente, qualora insista a non pagare, si vedrà sospesa la fornitura;
   è prevista, inoltre, l'eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura la potenza erogata possa venir ridotta di un livello pari al 15 per cento della potenza disponibile;
   si tratta di procedure assolutamente condivisibili che stabiliscono un iter che tutela l'utente, rendendolo informato della situazione di morosità che potrebbe portare alla sospensione del servizio;
   sono state stabilite una serie di sanzioni per le compagnie fornitrici qualora non rispettino le formalità sopra ricordate;
   la tenuità delle sanzioni previste, però, non appare congrua ad evitare eventuali forzature da parte delle suddette compagnie nei confronti dell'utente, data l'evidente sproporzione nei rapporti di forza tra società fornitrici e utente finale;
   più in generale, appare chiaro che il sistema concepito oltre 20 anni fa per la fornitura di servizi quali elettricità o gas presenta molte falle e di fatto non regge più, soprattutto per quel che riguarda la tutela del consumatore finale –:
   se e in che modo il Governo intenda intervenire, per quanto di competenza e ove ne sussistano i presupposti, per tutelare in maniera più efficace il consumatore finale, tenuto conto degli interessi in campo. (3-01618)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

prestazione di servizi

protezione del consumatore