ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01493

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 425 del 12/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/05/2015
Stato iter:
13/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2015
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2015
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/05/2015
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/05/2015

SVOLTO IL 13/05/2015

CONCLUSO IL 13/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01493
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo presentato
Martedì 12 maggio 2015
modificato
Mercoledì 13 maggio 2015, seduta n. 426

   CIPRINI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI e GALLINELLA. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps;
   la perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;
   le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria;
   riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima (e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia) il quadro giuridico di riferimento (sulle misure della perequazione) è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps (quest'ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253 euro); nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
   in base alla norma ora oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i 2 anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima), effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto sopra menzionato, è costituito dal mancato incremento (in seguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica;
   la decisione della Corte costituzionale – che censura una delle norme frutto del Governo Monti – costituisce, in ordine di tempo, solo l'ultima delle gravi questioni che riguardano il sistema pensionistico italiano. Già la cosiddetta riforma Fornero (di cui alla legge n. 92 del 2012) ha creato l'emergenza sociale dei lavoratori «esodati» (sono già stati approvati 6 provvedimenti di salvaguardia ed attualmente la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati deve cominciare a discutere su ulteriori disegni di legge in materia), ha creato iniquità e disparità di trattamento, non prevedendo alcuna gradualità nella sua applicazione innalzando notevolmente l'età pensionabile in un sol colpo;
   prima ancora degli effetti sulla finanza pubblica, la Corte costituzionale ha accertato la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante stabilendo che: «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost.»;
   a parere degli interroganti, la sentenza della Corte costituzionale dimostra che provvedimenti finanziari emergenziali adottati in maniera irrazionale al solo fine di «far quadrare i conti» finiscono per produrre l'effetto di un aggravio della finanza pubblica ed insostenibili costi sociali per i cittadini;
   a tal riguardo appare discutibile, altresì, la vigente proroga del perdurante blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera del personale contrattualizzato del pubblico impiego dall'anno 2010, per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010;
   è evidente che in uno Stato di diritto in base al principio della separazione dei poteri vi è l'obbligo di rispettare i pronunciamenti della Corte costituzionale e di ripristinare l'ordine violato, posto che il legislatore – anche nei momenti di «emergenza finanziaria» – non può comprimere i principi e diritti di rilevanza costituzionale in maniera irragionevole e sproporzionata;
   del resto la recente sentenza non rappresenta una «sorpresa» poiché – come fa notare la Corte costituzionale – «La disposizione censurata ha formato oggetto di un'interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l'8 agosto 2013, n. 3-00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.»;
   la pronuncia della Corte costituzionale potrebbe impattare sui conti pubblici per quasi un punto percentuale sul prodotto interno lordo, pur tuttavia occorre un intervento del Governo affinché assicuri la restituzione del dovuto agli aventi diritto, senza creare un inutile conflitto generazionale, scongiurando il timore di un aumento della pressione tributaria e/o contributiva ovvero l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente –:
   quali urgenti iniziative – anche di tipo normativo – intenda intraprendere il Governo al fine di dare effettiva attuazione entro l'anno finanziario in corso a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale e con quali risorse finanziarie intenda provvedere al pagamento di quanto spettante agli aventi diritto, senza che ciò comporti un aumento della pressione tributaria e/o contributiva sui cittadini e imprese e scongiurando l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente. (3-01493)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

economia pubblica

conflitto generazionale