ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01438

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 408 del 14/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 14/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 14/04/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/04/2015
Stato iter:
15/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/04/2015
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/04/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/04/2015

SVOLTO IL 15/04/2015

CONCLUSO IL 15/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01438
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Martedì 14 aprile 2015
modificato
Mercoledì 15 aprile 2015, seduta n. 409

   SBERNA e GIGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (isee), introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, i contribuenti a basso reddito possono accedere in condizioni agevolate a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità;
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed il decreto ministeriale del 7 novembre 2014 sul nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica è stata varata una riforma dell'isee (ex articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) con decorrenza 1o gennaio 2015;
   con la circolare n.48/2015 l'Inps ha comunicato le soglie isee 2015 ricalcolate con i nuovi criteri previsti dalla riforma;
   l'11 febbraio 2015 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze nn. 2454, 2458 e 2459 del 2015, ha stabilito che il nuovo isee deve essere rivisto, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili;
   in una delle tre sentenze, inoltre, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto illegittima la differenza tra le franchigie previste per i maggiorenni con disabilità/non autosufficienti e quelle, più alte, previste per i minori con disabilità non autosufficienti;
   essendo il software in uso all'Inps per le elaborazioni della dichiarazione sostitutiva unica tarato sulla normativa vigente, senza i correttivi apportati dalle sentenze, potrebbe verificarsi un'ulteriore situazione di stallo, che porterebbe a ritenere le certificazioni rilasciate a partire dal dicembre 2002 illegittime;
   agli interroganti giungono numerose segnalazioni relative alle criticità che il nuovo isee comporta: è diffuso il disorientamento per famiglie, centri di assistenza fiscale, sportelli informativi, associazioni, enti locali;
   l'Associazione comuni bresciani segnala, insieme alle criticità già segnalate da altri soggetti, quali la complessità burocratica e il raddoppio dei tempi di espletamento delle pratiche da parte dei centri di assistenza fiscale, la forte preoccupazione per la sostenibilità economica e di sistema per le amministrazioni locali in relazione alle franchigie per persone con disabilità media o grave e per non autosufficienti, collegate alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
   sulla base di simulazioni effettuate si sono evidenziate alcune criticità: il potenziale incremento di spesa a carico dei comuni per le persone già collocate in strutture residenziali; la difficoltà a determinare la reale e attuale situazione reddituale, dal momento che il reddito considerato per la determinazione dell'isee non fa riferimento alla situazione reddituale al momento dell'ingresso dell'ospite in struttura, ma al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; le problematiche relative alla corretta imputazione dei costi tra la quota socio-sanitaria e quella sociale –:
   se il Governo, considerate le criticità su esposte e gli enunciati delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, non intenda procedere ad una tempestiva sospensione dell'applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in vista di una sua revisione. (3-01438)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

software

basso salario

prestazione sociale