ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01336

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Trasformazioni
Trasformato il 21/07/2016 in 4/13894
Firmatari
Primo firmatario: PISO VINCENZO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 04/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
21/07/2016
Fasi iter:

TRASFORMA IL 21/07/2016

TRASFORMATO IL 21/07/2016

CONCLUSO IL 21/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01336
presentato da
PISO Vincenzo
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   PISO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito legge 11 agosto 2014 n. 116 (cosiddetto decreto competitività) all'articolo 13, comma 5, (lettera b-bis), ha introdotto una ad avviso dell'interrogante non meditata modalità di classificazione dei rifiuti, in base alla quale se non si può dimostrare con analisi che il rifiuto speciale è innocuo, il rifiuto stesso è classificato come pericoloso. La norma è entrata in vigore il 18 febbraio 2015 (cioè 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n.91);
   la classificazione dei rifiuti va effettuata dal produttore assegnando ad essi il codice CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, applicando la decisione 2000/532/Ce. Al fine di stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede; le indagini da svolgere richiedono di individuare i composti presenti nel rifiuto; determinare i pericoli connessi a tali composti ed infine di stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti;
   le modalità applicative del citato decreto-legge, sono più rigide rispetto alle prassi applicative delle norme comunitarie più comunemente praticate in Europa. Il risultato paradossale di tale ad avviso dell'interrogante improvvida iniziativa sta già direttamente colpendo gli impianti di recupero e di riciclaggio, che sono costretti a respingere i materiali, sino al 17 febbraio accettati, per il timore di incorrere nelle severe sanzioni della legge; gli inceneritori respingono camion pieni di combustibile prezioso, le discariche rifiutano i carichi di spazzatura non certificata;
   il mancato adeguamento della classificazione dei rifiuti comporta il rischio di pesanti sanzioni penali (fino a due anni di arresto per la non corretta classificazione dei rifiuti...) e rende di fatto «meno competitivo» il sistema produttivo sul quale graveranno oneri non sussistenti in altri Paesi;
   una quantità di materiali preziosi, dovrà essere esportata, smaltita, incenerita o sottoposta a processo di termovalorizzazione all'estero, generando un danno all'economia nazionale e un doppio profitto (importazione a titolo oneroso per l'Italia e profitti derivanti dalla termovalorizzazione) per i Paesi, quali Svizzera e Germania, che adottano regole meno rigide –:
   alla luce di quanto espresso in premessa, quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare, al fine di evitare il collasso del sistema di smaltimento e riciclaggio e maggiori oneri complessivi per il nostro Paese, derivanti dal disposto dell'articolo 13, comma 5, (lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116. (3-01336)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

importazione comunitaria

deposito dei rifiuti