ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 368 del 22/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO GIANCARLO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 22/01/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/01/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01256
presentato da
GIORDANO Giancarlo
testo di
Giovedì 22 gennaio 2015, seduta n. 368

   GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il sindaco di Flumeri (Avellino) Angelo Antonio Lanza in data 16 gennaio 2015 ha emesso l'ordinanza n. 3/2015 e nel suddetto provvedimento monocratico si rappresenta che:
    «l'Associazione “Engel Italia s.r.l.” di Salerno ha stipulato una convenzione con l'agriturismo “Petrilli” di Flumeri sito in località “Scampata” al fine di ospitare alcuni cittadini extracomunitari»;
    «che i suddetti cittadini, con una certa frequenza, transitano lungo i cigli delle strade comunali pericolosamente vicini alle auto in transito»;
    «considerato che tale situazione, soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, con l'approssimarsi del buio, rischia di generare di generare danni alle persone e cose»;
    «visti gli articoli n. 50 e n. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii., ORDINA l'utilizzo da parte degli extracomunitari residenti in Flumeri, in transito lungo le arterie comunali, l'utilizzo nelle ore pomeridiane e notturne di giubbotti catarifrangenti che consentano agli automobilisti di individuare per tempo i pedoni lungo i cigli delle strade»;
   il suddetto provvedimento sindacale appare quanto mai confuso, discriminatorio e privo di fondamento giuridico-amministrativo in quanto:
    nella premessa accolla incredibilmente solo a un determinato gruppo di cittadini la potenzialità del rischio dell'incolumità pubblica stradale (gli extracomunitari in dimora presso l'Agriturismo «Petrillii») e non a tutti i cittadini che percorrerebbero le strade comunali;
    nella parte dispositiva il provvedimento estende, invece, indistintamente a tutti gli «extracomunitari residenti in Flumeri» l'obbligo della dotazione del «giubbotto catarifrangente» addirittura «nelle ore pomeridiane» generando in tal modo ulteriore discriminazione prima che di inefficacia dal punto di vista del dettame della messa in sicurezza del Codice della strada;
    tale ordinanza, che poteva essere tranquillamente essere predisposta come un ordinario e generalizzato provvedimento di tutela della comune incolumità pubblica stradale, si richiama arbitrariamente ai princìpi evocati dagli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, in quanto non sussiste assolutamente alcuna emergenza tale da richiedere la loro applicazione;
    di certo non favorisce la creazione di un clima di accoglienza tanto necessario per instaurare il giusto rapporto di integrazione tra ospiti e comunità locale –:
   quali iniziative urgenti il Signor Ministro, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di favorire l'immediato ritiro e annullamento dell'ordinanza sindacale n. 3/2015 del comune di Flumeri (Avellino);
   quali concrete iniziative il Governo stia approntando per la provincia di Avellino al fine di garantire ai circa 600 profughi la giusta accoglienza, alle istituzioni responsabili e ai soggetti sociali operanti sul territorio le risorse, le strutture e gli strumenti necessari per favorire la gestione di tale emergenza umanitaria. (3-01256)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

migrante

automobile

codice della strada