ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 348 del 11/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: MOLEA BRUNO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 11/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 11/12/2014
Stato iter:
31/03/2015
Fasi iter:

RITIRATO IL 31/03/2015

CONCLUSO IL 31/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01221
presentato da
MOLEA Bruno
testo di
Giovedì 11 dicembre 2014, seduta n. 348

   MOLEA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243 contiene le Linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica; che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su alcuni accertamenti clinici e diagnostici;
   l'attività ludico motoria in base all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 non esige alcuna certificazione medica;
   molte associazioni sportive e palestre non essendo chiara la distinzione fra attività non agonistiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltreché onerosa;
   in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma «una volta nella vita», intervento di scarsa efficacia preventiva per tutte le persone in buona salute, mentre occorrerebbero opportuni approfondimenti per gli affetti da patologie croniche comportanti un aumentato rischio cardiovascolare;
   una comprovata esperienza scientifica ha dimostrato poi l'inefficacia dell'utilizzo di accertamenti sanitari preventivi a livello di popolazione, se non in presenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati;
   l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è, in modo differente per ogni regione, una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela della salute e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non estesa indiscriminatamente a qualsiasi situazione in cui potrebbe essere esposta a rischio la salute individuale;
   l'onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria;
   la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale;
   alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni;
   il suddetto decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 elude il tema più volte sollevato della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere per garantire l'uniformità dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, evitare le richieste di certificazione inappropriate, tutelare nello stesso modo gli sportivi praticanti attività simili indifferentemente dallo status degli organizzatori;
   se non ritenga opportuno, assumere iniziative per assicurare almeno per i minori e i disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica. (3-01221)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

diritto alla salute

organizzazione sportiva