ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: LIBRANDI GIANFRANCO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 09/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/12/2014
Stato iter:
10/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2014
Resoconto LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2014
Resoconto LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 10/12/2014
Resoconto LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2014

SVOLTO IL 10/12/2014

CONCLUSO IL 10/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01215
presentato da
LIBRANDI Gianfranco
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   LIBRANDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 201, «Notificazione delle violazioni» del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dispone, al comma 1, che le violazioni del codice devono essere immediatamente contestate al trasgressore, ovvero, a fronte dell'impossibilità dell'immediatezza della contestazione, che la pubblica amministrazione ha novanta giorni di tempo per notificare il verbale al trasgressore;
   il suddetto termine di novanta giorni è frutto della modifica introdotta dal legislatore al codice della strada con l'articolo 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, in ossequio ai principi di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, ha ridotto il precedente termine di centocinquanta giorni;
   il comma 1-bis dell'articolo 201 del codice della strada elenca le ipotesi in cui l'immediatezza della contestazione non è necessaria, includendo tra queste i casi di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi elettronici di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, essendo il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile;
   il comma 1-ter del medesimo articolo precisa che, nell'ipotesi in cui la contestazione non avviene immediatamente, la pubblica amministrazione è tenuta a precisare, nel verbale di notifica inviato al trasgressore, i motivi per cui non è stato possibile procedere con la contestazione immediata;
   in alcune fattispecie di trasgressione – in particolare nell'ipotesi di violazione dei limiti di velocità – le moderne apparecchiature elettroniche in dotazione delle pubbliche amministrazioni consentono l'accertamento immediato da parte degli operatori di polizia locale, dal momento che l'invio dei fotogrammi digitali alla centrale operativa avviene in tempo reale;
   alcune amministrazioni territoriali (tra queste il comune di Milano), per evitare che la decorrenza del termine di notifica previsto dal legislatore nazionale annulli la validità della sanzione, interpretano estensivamente il termine iniziale (dies a quo) per la notificazione del verbale di accertamento. L'interpretazione estensiva considera dies a quo non il momento in cui l'infrazione è accertata dal dispositivo elettronico, bensì quello in cui l'operatore di polizia locale visiona il fotogramma concernente l'infrazione;
   il numero crescente di apparecchiature di rilevamento a disposizione delle amministrazioni locali collocate nell'intero perimetro urbano produce un aumento esponenziale degli accertamenti e, di conseguenza, un potenziale aumento dei carichi di lavoro per le amministrazioni territoriali;
   l'interpretazione estensiva del termine indicato dall'articolo 201 del codice della strada è lesivo del diritto alla difesa dei cittadini, dal momento che costoro, a distanza di tempo dall'infrazione, hanno maggiori difficoltà a ricordare dettagli utili per valutare l'opportunità di presentare ricorso in opposizione al verbale di accertamento;
   tale interpretazione è, inoltre, in palese violazione del principio fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 198 del 1996 in materia di notifica. Secondo l'interpretazione della Corte costituzionale il dies a quo della notifica è da considerarsi quello in cui l'amministrazione è posta nelle condizioni di agire e non quello in cui, assecondando la distribuzione dei carichi di lavoro interni, l'amministrazione valuta discrezionalmente la possibilità di agire;
   l'interpretazione estensiva è, altresì, lesiva dello spirito della norma dettata dall'articolo 201 del codice della strada, poiché viola i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di speditezza dell'azione amministrativa –:
   se il Ministro interrogato, a fronte delle ricadute negative per i cittadini prodotte dall'interpretazione estensiva dell'articolo 201 del codice della strada da parte delle amministrazioni locali, non ritenga opportuna l'adozione di una circolare esplicativa in merito alla decorrenza dei termini o l'assunzione di iniziative per una modifica all'articolo 201, comma 1, del codice della strada con la precisazione del dies a quo del termine di 90 giorni concessi all'amministrazione per notificare il verbale di accertamento. (3-01215)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

interpretazione del diritto

primato del diritto