ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 09/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/12/2014
Stato iter:
10/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/12/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/12/2014

SVOLTO IL 10/12/2014

CONCLUSO IL 10/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01211
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   BUSIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   a seguito delle innovazioni in materia di part-time nel pubblico impiego, introdotte con l'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con l'articolo 16 della legge n. 183 del 2010, è stata modificata la posizione del dipendente richiedente rispetto all'amministrazione datore di lavoro, prevedendo – entro un determinato termine oramai decorso – una sorta di potere di revisione unilaterale del rapporto da parte delle amministrazioni;
   l'applicazione di tale norma ha creato non poco contenzioso, creando, di fatto, un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei familiari bisognosi di assistenza;
   ancor più grave, tuttavia, è verificare che l'applicazione del part-time, a seconda che sia a carattere orizzontale ovvero verticale, ha creato – e tuttora crea – una discriminazione tra le stesse lavoratrici;
   l'Inps, infatti, opera un distinguo tra le varie tipologie di part-time, evidenziando che nel part-time di tipo orizzontale il dipendente – sia pure in modo parziale – presta attività lavorativa tutti i giorni, mentre nel part-time verticale l'assenza dal servizio investe l'intera giornata lavorativa;
   per l'istituto, pertanto, i periodi di part-time orizzontale costituiscono «prestazione effettiva di lavoro»; viceversa i periodi di part-time verticale, poiché danno luogo ad assenze che investono l'intera giornata, si configurano come «mancata prestazione effettiva di lavoro» e quindi soggetti a decurtazione percentuale ex articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;
   tale interpretazione dell'ente previdenziale finisce con il penalizzare una tipologia di part-time rispetto ad un'altra, la cui scelta spesso dipende non già da esigenze del lavoratore, bensì dalla necessità di flessibilità e turni aziendali avvertita dal datore di lavoro, creando, altresì, una forte iniquità in termini di trattamento pensionistico tra i soggetti utilizzati nell'una o nell'altra tipologia di part-time a parità oraria di prestazione d'opera settimanale e versamenti contributivi da parte dell'azienda;
   sulla questione del part-time verticale, peraltro, si è espressa la Corte di giustizia europea nella sentenza del 21 gennaio 2010 alle cause riunite C395/08 e C396/08, ritenendo il criterio di determinazione dell'anzianità contributiva nel part-time verticale adottato dall'Inps fonte di discriminazione ed in contrasto con la clausola 4 della direttiva dell'Unione europea n. 97/81 (accordo quadro sul lavoro a tempo parziale);
   in particolare, la sentenza riguardava due ricorsi di due dipendenti Alitalia impiegati part-time con la formula «tempo parziale verticale ciclico» prevista dal contratto collettivo nazionale, in base alla quale lavoravano solamente per alcune settimane o mesi dell'anno, con orario pieno o ridotto; i rilievi della Corte di giustizia europea sono stati che non è fondata la tesi dell'Inps in base alla quale il contratto a tempo parziale verticale venga considerato come sospeso durante i periodi non lavorati, giacché secondo la direttiva europea i periodi non lavorati discendono dalla normale esecuzione del contratto di lavoro a part-time e non dalla sua sospensione –:
   se il Governo non ritenga doveroso emanare con urgenza ogni iniziativa di competenza tesa a superare l'interpretazione discriminatoria di cui in premessa, dando così attuazione anche alla sentenza della Corte europea che – di fatto – non ha condiviso la posizione dell'Inps e del Governo italiano, e se sia in grado di fornire una stima dei soggetti lavoratori – dipendenti pubblici e privati – in part-time verticale colpiti dall'interpretazione Inps.
(3-01211)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Corte di giustizia CE

contratto di lavoro

contratto collettivo