Legislatura: 17Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 09/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 09/12/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/12/2014 Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE RISPOSTA GOVERNO 10/12/2014 Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 10/12/2014 Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
DISCUSSIONE IL 10/12/2014
SVOLTO IL 10/12/2014
CONCLUSO IL 10/12/2014
BUSIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI e SIMONETTI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
a seguito delle innovazioni in materia di part-time nel pubblico impiego, introdotte con l'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con l'articolo 16 della legge n. 183 del 2010, è stata modificata la posizione del dipendente richiedente rispetto all'amministrazione datore di lavoro, prevedendo – entro un determinato termine oramai decorso – una sorta di potere di revisione unilaterale del rapporto da parte delle amministrazioni;
l'applicazione di tale norma ha creato non poco contenzioso, creando, di fatto, un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei familiari bisognosi di assistenza;
ancor più grave, tuttavia, è verificare che l'applicazione del part-time, a seconda che sia a carattere orizzontale ovvero verticale, ha creato – e tuttora crea – una discriminazione tra le stesse lavoratrici;
l'Inps, infatti, opera un distinguo tra le varie tipologie di part-time, evidenziando che nel part-time di tipo orizzontale il dipendente – sia pure in modo parziale – presta attività lavorativa tutti i giorni, mentre nel part-time verticale l'assenza dal servizio investe l'intera giornata lavorativa;
per l'istituto, pertanto, i periodi di part-time orizzontale costituiscono «prestazione effettiva di lavoro»; viceversa i periodi di part-time verticale, poiché danno luogo ad assenze che investono l'intera giornata, si configurano come «mancata prestazione effettiva di lavoro» e quindi soggetti a decurtazione percentuale ex articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;
tale interpretazione dell'ente previdenziale finisce con il penalizzare una tipologia di part-time rispetto ad un'altra, la cui scelta spesso dipende non già da esigenze del lavoratore, bensì dalla necessità di flessibilità e turni aziendali avvertita dal datore di lavoro, creando, altresì, una forte iniquità in termini di trattamento pensionistico tra i soggetti utilizzati nell'una o nell'altra tipologia di part-time a parità oraria di prestazione d'opera settimanale e versamenti contributivi da parte dell'azienda;
sulla questione del part-time verticale, peraltro, si è espressa la Corte di giustizia europea nella sentenza del 21 gennaio 2010 alle cause riunite C395/08 e C396/08, ritenendo il criterio di determinazione dell'anzianità contributiva nel part-time verticale adottato dall'Inps fonte di discriminazione ed in contrasto con la clausola 4 della direttiva dell'Unione europea n. 97/81 (accordo quadro sul lavoro a tempo parziale);
in particolare, la sentenza riguardava due ricorsi di due dipendenti Alitalia impiegati part-time con la formula «tempo parziale verticale ciclico» prevista dal contratto collettivo nazionale, in base alla quale lavoravano solamente per alcune settimane o mesi dell'anno, con orario pieno o ridotto; i rilievi della Corte di giustizia europea sono stati che non è fondata la tesi dell'Inps in base alla quale il contratto a tempo parziale verticale venga considerato come sospeso durante i periodi non lavorati, giacché secondo la direttiva europea i periodi non lavorati discendono dalla normale esecuzione del contratto di lavoro a part-time e non dalla sua sospensione –:
se il Governo non ritenga doveroso emanare con urgenza ogni iniziativa di competenza tesa a superare l'interpretazione discriminatoria di cui in premessa, dando così attuazione anche alla sentenza della Corte europea che – di fatto – non ha condiviso la posizione dell'Inps e del Governo italiano, e se sia in grado di fornire una stima dei soggetti lavoratori – dipendenti pubblici e privati – in part-time verticale colpiti dall'interpretazione Inps.
(3-01211)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):Corte di giustizia CE
contratto di lavoro
contratto collettivo