ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01135

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 04/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MITA GIUSEPPE PER L'ITALIA 04/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/11/2014
Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/11/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/11/2014
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 05/11/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/11/2014

SVOLTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01135
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 4 novembre 2014
modificato
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   GIGLI e DE MITA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che: «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti»;
   per quel che riguarda i medici, in particolare, il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, rinvia al 13 agosto 2013 il termine per l'obbligo di copertura assicurativa degli esercenti professioni sanitarie;
   l'obbligo per i professionisti di stipulare un'assicurazione professionale è stato prorogato di un anno con un emendamento al «decreto del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013). Dal 14 agosto 2014, quindi, è entrato in vigore l'obbligo per i medici che lavorano nella sanità privata e per quelli di famiglia di avere un'assicurazione responsabilità civile professionale per il moltiplicarsi, negli ultimi anni, dei contenziosi di risarcimento, obbligo che non vale per i medici del servizio sanitario nazionale;
   risulta un'evidente discriminazione tra medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, che potranno contare su una differente e maggiore tutela assicurativa, rispetto a quelli non dipendenti, oppure operanti nelle strutture sanitarie private o accreditate, non coperti da garanzia cosiddetta di «primo rischio», bensì solo di «secondo rischio»;
   le compagnie di assicurazioni spesso si rifiutano di contrarre polizze con professionisti medici a rischio e, in ogni caso, propongono polizze con premi elevatissimi, in quanto non hanno alcuna convenienza ad assicurare i medici italiani e stanno uscendo dal mercato;
   la soluzione dei risarcimenti per gli errori medici deve trovare una soluzione sopportabile dal sistema assicurativo, ma il rifiuto da parte delle compagnie a stipulare polizze rappresenta una sostanziale violazione del diritto al libero esercizio dell'attività professionale previsto dalla normativa europea e nazionale;
   l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività» –:
   quali urgenti iniziative condivise ed efficaci intenda pone in essere al fine di eliminare tale discriminazione e consentire ai medici di stipulare polizze accessibili. (3-01135)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto assicurativo

diritto alla salute

diritto comunitario