ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00933

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 259 del 08/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 08/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 08/07/2014
Stato iter:
09/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/07/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2014
Resoconto FRANCESCHINI DARIO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 09/07/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/07/2014

SVOLTO IL 09/07/2014

CONCLUSO IL 09/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00933
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo presentato
Martedì 8 luglio 2014
modificato
Mercoledì 9 luglio 2014, seduta n. 260

   TAGLIALATELA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la legge 6 agosto 2013, n. 97, legge europea per il 2013, all'articolo 3, reca «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK»;
   l'ultimo comma di tale articolo, in particolare, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione;
   la citata normativa è stata inserita nella legge europea nell'ambito delle norme di recepimento della «direttiva servizi» e al fine di inibire una procedura d'infrazione a carico dell'Italia, con la quale la Commissione europea contesta la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche;
   la citata procedura di «precontenzioso», tuttavia, è ad avviso dell'interrogante viziata all'origine dal fatto che, riferendosi alla «direttiva servizi», trae, di fatto, origine da un riferimento legislativo errato e avrebbe dovuto essere contestata dal Governo italiano per ragioni di carattere tecnico, proprio perché le guide turistiche esercitano una professione regolamentata, soggetta al regime europeo del riconoscimento dei titoli professionali;
   in questo senso, come è stato rilevato durante l'esame della stessa legge alla Camera dei deputati, la previsione dell'emanazione di un decreto ministeriale nasceva dall'esigenza di «preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico», e, secondo la Commissione X del Senato della Repubblica, nell'ambito della procedura di accertamento rispetto a possibili violazioni della «direttiva servizi», può essere «utilmente motivata dai competenti organi di governo la specificità della professione svolta dalla guida turistica (in modo particolare in quei Paesi dove è presente un patrimonio storico e artistico senza eguali), professione rispetto alla quale è da intendersi applicabile la direttiva sulle professioni» –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di ristabilire chiarezza in ordine alle corrette normative europee di riferimento in materia di attività delle guide turistiche, nonché al fine di evitare che si possa creare confusione tra le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico, al contempo tutelando sia la specificità culturale dell'Italia, sia i livelli occupazionali del settore. (3-00933)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

procedura CE d'infrazione

accesso alla professione

patrimonio culturale

opera d'arte