ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00911

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 01/07/2014
Stato iter:
02/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/07/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2014
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 02/07/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/07/2014

SVOLTO IL 02/07/2014

CONCLUSO IL 02/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00911
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Martedì 1 luglio 2014
modificato
Mercoledì 2 luglio 2014, seduta n. 255

   NICCHI, FRATOIANNI, PALAZZOTTO, COSTANTINO, DURANTI, PANNARALE, PELLEGRINO e RICCIATTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004 in materia di «procreazione medicalmente assistita», relativamente alla parte della medesima legge nella quale si vieta di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia per concepire un figlio;
   con detta sentenza, della legge n. 40 del 2004 rimane sempre meno, dal momento che i progressivi interventi hanno in parte smontato l'impianto della legge e dichiarato illegittimi i punti più «ideologici»;
   a seguito della sentenza, sia i centri pubblici che quelli privati possono eseguire tecniche di fecondazione con donazione di ovociti e spermatozoi esterni alla coppia. Diventa, quindi, lecita sia l'ovodonazione che la donazione di seme;
   attualmente si stimano in 9 mila le coppie infertili disponibili ad avere un figlio con la fecondazione eterologa;
   la legislazione italiana dà, quindi, una possibilità per tutte quelle coppie che ora non saranno più discriminate e potranno ricevere tutte le cure e l'assistenza, senza doversi affidare, come spesso è avvenuto finora, a costosi «viaggi della speranza» all'estero;
   subito dopo la sentenza della Corte costituzionale, il Ministro interrogato dichiarava: «L'introduzione della fecondazione eterologa nel nostro ordinamento è un evento complesso che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti». E ancora: «Ci sono alcuni aspetti estremamente delicati che non coinvolgono solamente la procedura medica ma anche problematiche più ampie, come, ad esempio, l'anonimato o meno di chi cede i propri gameti alla coppia e il diritto a conoscere le proprie origini e la rete parentale più prossima (fratelli e sorelle) da parte dei nati con queste procedure. Sono questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo, ma necessitano una condivisione più ampia, di tipo parlamentare»;
   è, quindi, indispensabile che il Governo si attivi per l'aggiornamento delle linee guida e per l'immediata operatività della sentenza, così da consentire alle tante coppie in attesa di poter realizzare un legittimo diritto;
   la Corte costituzionale ha ribadito più volte, nella suddetta sentenza n. 162 del 2014, l'assenza di un vuoto normativo determinato dalla cancellazione del divieto di fecondazione eterologa e che le norme per regolamentare la donazione dei gameti sussistono sia nella legge n. 40 del 2004 che nella disciplina su tessuti e cellule già in vigore;
   il nostro Paese è, quindi, ora nella condizione di poter rendere pienamente operativa anche questa pratica medica e i centri potranno, di fatto, predisporre tutte le iniziative necessarie per applicare le tecniche eterologhe con donatore esterno in attesa del recepimento dell'allegato III della direttiva n. 17 del 2006 riguardante la donazione di cellule riproduttive da soggetto diverso dal partner;
   molte regioni comunque, in attesa delle decisioni del Ministero della salute, si stanno attivando per capire come regolare la materia e dare disposizioni ai centri pubblici –:
   se non ritenga urgente provvedere, anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162, all'aggiornamento delle linee guida di cui al decreto del Ministero della salute dell'11 aprile 2008 secondo le indicazioni della medesima sentenza n. 162 del 2014. (3-00911)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0040

EUROVOC :

procreazione artificiale

fecondazione in vitro

legislazione