ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00908

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 01/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 01/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00908
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Martedì 1 luglio 2014, seduta n. 254

   D'ALIA. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero degli affari esteri, con DM/5015 n. 164-bis del 4 aprile 2014, ha bandito un nuovo concorso per 35 posti di segretario di legazione;
   l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 101 del 2013, stabilisce che «per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali [...] è subordinata alla verifica [...] dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal primo gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
   all'osservanza di tale regola il dipartimento della funzione pubblica ha richiamato tutte le pubbliche amministrazioni con circolare n. 5 del 21 novembre 2013;
   al punto 3.1 della suddetta circolare nella quale sono state indicate anche le risorse finanziarie destinate all'attuazione di tale meccanismo si precisa che «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1o gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»;
   con la sentenza 3 dicembre 2013 n. 10375, il Tar del Lazio ha stabilito che tale disposizione su richiamata, è «di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo»;
   il Ministero degli affari esteri dovrebbe quindi sottrarsi alla previsione di cui alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 che lo obbliga, nel bandire nuovi concorsi, al preliminare scorrimento delle vigenti graduatorie;
   il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 23 dicembre 2013 n. 6209 stabilisce il principio secondo cui in presenza di una graduatoria concorsuale vigente lo scorrimento della stessa deve costituire la regola generale per l'amministrazione che intende assumere;
   il Ministero degli affari esteri è stato autorizzato a bandire ogni anno, dal 2010 al 2014, un contingente annuo non superiore a 35 posti, ex articolo 4 del decreto – legge 2010/1: essa è norma di mera autorizzazione, pertanto – pur fissando un limite massimo – non fissa in alcun modo un limite minimo ovvero un obbligo di emanazione di nuovi bandi;
   la disposizione menzionata al punto precedente va integrata con la già citata normativa intercorsa di cui al decretolegge n. 101 del 2013, in particolare l'articolo 4, comma 3, lettera b), per cui un nuovo bando di concorso deve essere emanato previo accertamento dello scorrimento delle graduatorie vigenti;
   il Tar del Lazio, con la sentenza 3 dicembre 2013 n. 10375, su citata, sottolinea come l'esigenza di alta preparazione professionale (richiesta anche nel bando 2014) «non risulta incompatibile con lo scorrimento della graduatoria, alla luce della valutazione di idoneità riportata all'esito di una procedura concorsuale»;
   ad adiuvandum, già prima dell'emanazione del decreto – legge 101 del 2013, precisamente nel 2011, il Ministero degli affari esteri ha operato lo strumento dello scorrimento graduatorie degli idonei, mettendo a bando solo 29 posti su 35 autorizzati, dopo aver fatto scorrere la graduatoria del 2010;
   alcuni degli idonei dei concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri per segretario di legazione negli anni 2011 e 2012 hanno presentato ricorso, in quanto, pur utilmente compresi nelle graduatorie tuttora valide ed efficaci, il Ministero degli affari esteri non ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie ai fini della copertura dei posti a concorso: 
   il Consiglio di Stato ha rigettato tale ricorso non ritenendo fondate le pretese dei ricorrenti che dovevano essere rivolte contro il concorso immediatamente successivo a quello da cui traeva origine, ossia quello del 2012 che non risulta essere stato impugnato da nessuno dei ricorrenti;
   secondo il Consiglio di Stato una volta che il nuovo concorso è stato bandito senza alcuna doglianza da parte degli idonei del precedente, non esisterebbe più alcun interesse da parte di costoro a far valere la loro posizione nei successivi in quanto essi rappresenterebbero il prodotto di decisioni autonome, sganciate dall'alternativa tra scorrimento della vecchia graduatoria e indizione di una nuova procedura selettiva –:
   se ritengano correttamente applicata la normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, alla luce degli elementi esposti in premessa e delle motivazioni addotte dal Consiglio di Stato per confutare le argomentazioni contenute nel ricorso citato degli idonei inseriti nelle graduatorie tuttora valide dei citati concorsi. (3-00908)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

funzione pubblica

dipartimento

pubblica amministrazione