Legislatura: 17Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 03/04/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/04/2014
SBERNA. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge;
secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, i redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1o di luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo;
pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1o semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima, mentre se i periodi sono compresi nel 2o semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente;
sussiste dunque una evidente discrasia nel momento in cui si modifica lo status del lavoratore, passando ad esempio da un lavoro dipendente ad uno autonomo o ancor peggio a seguito di perdita del posto di lavoro, in quanto la normativa chiede di presentare dichiarazioni antecedenti, si ripete, anche di due anni, che sono potenzialmente ancor più inesatte rispetto alla situazione economica della famiglia destinataria degli assegni –:
se non ritenga, al fine di rendere più giusta, puntuale ed equa la normativa, adottare iniziative volte a modificare la tempistica e renderla più consona alla nuova situazione della famiglia, in modo da considerare non più i redditi reali riferibili ai due anni precedenti alla richiesta, bensì i redditi presunti, facilmente deducibili dalla busta paga o dalla situazione di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione guadagni intervenute nell'ultimo anno, calcolati, su base annua, a partire da quanti effettivamente percepito al momento della domanda. (3-00741)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 1988 0069
EUROVOC :esenzione fiscale
soppressione di posti di lavoro
cassa integrazione
detrazione fiscale