ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00717

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 198 del 26/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00717
presentato da
DI STEFANO Marco
testo di
Mercoledì 26 marzo 2014, seduta n. 198

   MARCO DI STEFANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   si riportano di seguito alcune considerazioni in ordine alla RCAUTO – l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ex articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997);
   al fine di dare attuazione ai noti principi riguardanti il federalismo fiscale ed alla conseguente autonomia di entrata a favore degli enti locali, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede che a partire dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ex articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997) costituisce «tributo proprio derivato» delle province. Al comma 2 del citato articolo si prevede che le province possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12,5 per cento di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali;
   ad oggi le province e le istituende città metropolitane non hanno alcun reale strumento operativo di controllo e verifica della base imponibile oggetto del tributo sopra specificato;
   un esempio emblematico di tale situazione è fornito da quanto si è verificato nell'anno 2013 all'amministrazione provinciale di Roma;
   in particolare, con delibera del commissario straordinario n. 2 del 15 gennaio 2013, la provincia di Roma ha provveduto ad aumentare l'aliquota di detto tributo di 3,5 punti percentuali, portando la stessa al livello massimo consentito dalla normativa (16 per cento);
   ciononostante, a fronte di un incremento di aliquota del 28 per cento, si è registrato, nel corso dell'esercizio 2013 un aumento del gettito mensile mediamente pari al 15 per cento-20 per cento rispetto al dato 2012 e quindi notevolmente inferiore alle aspettative derivanti dall'utilizzo della leva fiscale di competenza dell'amministrazione provinciale;
   tale mancato gettito ha determinato una forte criticità nel mantenimento degli equilibri finanziari complessivi da parte dell'ente;
   stante la situazione sopra descritta l'amministrazione provinciale di Roma ha posto in essere una serie di azioni nei confronti dei potenziali attori:
    società assicuratrici: è stata inoltrata richiesta a tutte le compagnie assicuratrici (nota prot. 131351 dell'8 ottobre 2013) dei dati forniti ai sensi del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate prot. 2013/51954 datato 30 aprile 2013 (approvazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto previsto dall'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961);
   tale nota era inviata a tutte le compagnie di riferimento (pari a 64), ha ricevuto risposta solo da 28 operatori, 19 dei quali non hanno fornito dati con una nota concordata univocamente dalla loro associazione di categoria, sulla base del fatto che gli stessi sono già stati trasmessi all'Agenzia delle entrate e che quindi sono già in possesso di altro soggetto pubblico;
   di contro 9 compagnie hanno ben accettato la richiesta di collaborazione;
    Agenzia delle entrate: la medesima richiesta è stata inoltrata dall'amministrazione provinciale di Roma all'Agenzia delle entrate il 27 novembre 2013 prot. 157162; in tale occasione era chiesta collaborazione per la costruzione di un sistema di verifica dell'imposta tale da contrastare eventuali anomalie nell'andamento della stessa coerentemente con lo spirito del gruppo di lavoro costituito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 settembre 2012 e conseguentemente attivare la convenzione prevista dal comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Tale nota rimaneva priva di riscontro. Successivamente, a fine gennaio 2014, il commissario straordinario, stante l'urgenza della questione inviava una comunicazione con la quale si richiedeva la collaborazione dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere la fornitura/accesso ai dati sopra citati in modo da rendere possibile la costruzione di un sistema di verifica dell'imposta in oggetto. Anche tale comunicazione rimaneva priva di risposta;
    motorizzazione civile: con nota prot. 0142517/2013 del 29 ottobre 2013 e nota prot. prot. 159156 del 2 dicembre 2013 inviate rispettivamente al direttore dell'ufficio Motorizzazione di Roma (dipartimento trasporti terrestri) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – direzione generale per la motorizzazione – centro elaborazione dati l'amministrazione provinciale di Roma chiedeva – al fine di contrastare fenomeni elusivi e/o evasivi del suddetto tributo – di poter accedere/usufruire della banca dati in possesso della motorizzazione;
   ne scaturiva un'iniziale disponibilità manifestata dalla direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il dipartimento trasporti terrestri evidenziava che l'accesso alle banche dati era da considerarsi limitato alle informazioni necessarie per lo svolgimento degli specifici compiti d'istituto, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico;
   successivamente, tale disponibilità ad una collaborazione istituzionale era notevolmente ridimensionata e di fatto negata da parte della motorizzazione comunicando all'amministrazione provinciale che: «recenti osservazioni della Corte dei Conti, in sede di controllo dei provvedimenti di approvazione dei contratti per l'ammissione all'utenza del S.I. di questo Centro, mirano ad escludere la possibilità di trasferimenti più o meno integrali di sezioni della banca dati», invitando l'amministrazione ad utilizzare lo strumento web del portale dell'automobilista;
   tale strumento essendo stato concepito per ricerche puntuali è stato predisposto prevalentemente per un utilizzo da parte degli organi di polizia locale comunale e provinciale e appare assolutamente inidoneo ad uno scarico massivo dei dati finalizzato a realizzare un interscambio e comparazione tra banche dati esistenti;
    Aci-Pra: l'Automobile Club, sia attraverso la propria amministrazione centrale sia attraverso il PRA di Roma, si dimostrava disponibile sin dal principio a condividere le proprie basi informative con l'amministrazione provinciale di Roma per le citate finalità;
   da quanto descritto appare indispensabile per le amministrazioni provinciali titolari del tributo – per una corretta programmazione di bilancio – avere accesso/visibilità ad una base dati completa ed omogenea, quale quella rinvenibile nelle dichiarazioni mensili ed annuali trasmesse all'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
   tali dati, opportunamente incrociati con altre banche dati pubbliche (ad esempio DTT, ACI-PRA, bollo regionale), fornirebbero una puntuale conoscenza della base imponibile ed un efficace contrasto a potenziali fenomeni di evasione ed elusione fiscale;
   i numerosi tentativi sopra descritti fatti dalla provincia di Roma di realizzare un «naturale» accesso/interscambio ed incrocio con altre banche dati pubbliche non ha visto ad oggi (tranne rare eccezioni) quell'auspicabile collaborazione e concreta cooperazione tra gli enti detentori delle varie base dati;
   quanto all'imposta provinciale di trascrizione – IPT – (articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997) si segnala quanto segue;
   l'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale n. 435 del 1998) la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30 per cento. Le province, con apposito regolamento, ne disciplinano le modalità di gestione nonché i rapporti con il concessionario del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relativi ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti;
   con il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 – «Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria», è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA;
   tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole province ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, con la naturale conseguenza della migrazione della registrazione delle formalità nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. Di tale anomalia hanno beneficiato, in particolar modo, le province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti;
   al fine di correggere tale anomalia il legislatore con l'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012 ha introdotto delle modifiche inerenti alla soggettività passiva e la titolarità del tributo. In particolare, è stato statuito che il gettito IPT venisse destinato alla provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza;
   tale disposizione non essendo stata collegata alla soppressione della tariffa ancora oggi prevista nel decreto ministeriale n. 435 del 1998 non ha impedito alle province autonome di continuare ad applicare la tariffa fissa agli atti soggetti ad IVA;
   è emblematico il caso dell'amministrazione provinciale di Roma:
    la difficile congiuntura economica e la contrazione delle vendite registrata nel mercato delle auto, si è ripercossa pesantemente sul gettito IPT registrato dall'amministrazione provinciale di Roma, comportando di conseguenza la necessità di portare, nel 2012, la tariffa al livello massimo consentito dalla legge, ad eccezione delle categorie cosiddette professionali;
   nel 2013 la significativa riduzione delle formalità è stata compensata dalla proporzionalità delle tariffe;
   l'amministrazione provinciale di Roma attua un costante monitoraggio delle variazioni/trasferimenti delle sedi legali da parte delle società di auto noleggio verso le province autonome citate al fine di individuare per tempo eventuali fenomeni elusivi che potrebbero determinare degli squilibri nell'entrate finanziarie dell'ente;
   ad oggi si è registrato mi incremento complessivo delle transazioni per noleggi su base nazionale di circa il 28 per cento;
   in controtendenza risulta il dato registrato a Roma dove si delinea una perdita netta del 70 per cento a tutto vantaggio delle province autonome di Trento e Bolzano ove sono migrate alcune fra le maggiori compagnie di autonoleggio: Mercedes a Trento, Hertz Fleet, Europe Car e Avis Autonoleggio a Bolzano;
   in particolare, Bolzano registra un incremento medio nel bimestre 2014 pari al 48 per cento, mentre Trento ha un incremento del 68 per cento circa (Fonte: Unrae);
   si rileva che il citato spostamento delle sedi legali da parte dei noleggiatori concentrate nell'anno 2013 e in questo inizio di corrente anno ad avviso dell'interrogante non appare motivato da elementi economici o organizzativi ma da scopi prettamente fiscali –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti descritti;
   quali iniziative intendano assumere per permettere alle amministrazioni provinciali titolari del tributo RCAUTO ex articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di avere accesso/visibilità ad una base dati completa ed omogenea, quale quella rinvenibile nelle dichiarazioni mensili ed annuali trasmesse dalle società assicuratrici all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, in modo da permettere alle stesse amministrazioni una idonea programmazione di bilancio e le doverose attività di verifica tendenti al recupero di base imponibile con conseguente incremento delle entrate fiscali;
   in quali modi intendano procedere al fine di garantire procedure di interscambio dati tra soggetti pubblici (Agenzia delle entrate, motorizzazione, Aci - Pra e amministrazioni provinciali) così da rendere efficace e reale il contrasto a potenziali fenomeni di evasione ed elusione fiscale con riferimento all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAUTO);
   in quali modi intendano contrastare quelli che all'interrogante appaiono evidenti fenomeni di concorrenza fiscale «sleale» da parte delle province autonome in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT) permessa dall'attuale normativa vigente;
   se si intendano intraprendere iniziative normative tendenti all'abrogazione del decreto ministeriale n. 435 del 1998.
(3-00717)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1997 0446

EUROVOC :

amministrazione locale

automobile

evasione fiscale

assicurazione automobilistica

compagnia d'assicurazioni

IVA