ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00703

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 195 del 21/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00703
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Venerdì 21 marzo 2014, seduta n. 195

   BRAGA e MARIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega, della norma sanzionatoria per le locazioni non registrate nei termini, registrate parzialmente e per i comodati che simulavano affitti;
   si tratta dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale (decreto che ha introdotto la cosiddetta cedolare secca) che prevedevano particolari «sanzioni» da applicare ai casi di affitti in nero;
   in particolare il comma 8 prevedeva, modificando di fatto gli accordi contrattualmente concordati tra le parti, che per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo i quali, ricorrendono i presupposti, non erano stati registrati entro il termine stabilito dalla legge (di regola, 30 giorni dalla firma), la possibilità da parte dell'inquilino di registrare autonomamente il contratto di locazione al posto del proprietario stesso presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ottenendo così:
    a) che la durata fosse stabilita in 4 anni a decorre dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio, rinnovabili di altri 4, salvo deroghe previste per legge;
    b) che dalla registrazione del contratto, il canone annuo di locazione fosse pari a tre volte la rendita catastale oltre l'adeguamento, dal secondo anno, del 75 per cento dell'Istat; una somma quindi inferiore fino al 70/80 per cento rispetto ai valori di mercato;
   il comma 9 inoltre disponeva che la nullità del contratto di locazione non registrato, si applicasse sia nel caso in cui nel contratto registrato fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivamente versato, e sia quando il contratto fosse stato registrato un comodato fittizio;
   la norma, la cui introduzione era stata preceduta da una fase transitoria nella quale era stato concesso ai proprietari in difetto di autodenunciarsi e di regolarizzare la propria situazione, ricevendo anche incentivi in termini di riduzione dell'Irpef dovuta, era stata inserita dal Governo con il chiaro obiettivo di contrastare l'evasione fiscale dei locatori di immobili e quindi di favorire l'emersione degli affitti in nero sanzionando il proprietario, il cui guadagno sull'affitto si sarebbe fortemente ridotto, e premiando l'inquilino che avesse aiutato lo Stato attraverso la regolarizzazione del contratto;
   questo meccanismo, conseguente alle denunce degli inquilini, aveva dato luogo a numerosi contenziosi. I tribunali di Ostia, Palermo, Genova, Firenze e Salerno hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma fosse viziata da un eccesso di delega e giudicandola eccessivamente penalizzante per il proprietario, oltre che rilevandone una violazione dello Statuto del contribuente;
   secondo la sentenza della Consulta la citata disciplina oggetto di censura sebbene «rivoluzionaria sul piano del sistema civilistico vigente» presenta un vizio di origine, la legge n. 42 del 2009 delegava infatti il Governo ad emanare disposizioni in materia di federalismo fiscale, senza fornire nessun criterio per il sistema sanzionatorio poi previsto dai commi censurati dalla Corte. Nella specie si tratterebbe dunque di un ambito normativo del tutto estraneo alla delega di riferimenti Non a caso infatti la stessa sentenza recita: «la disciplina oggetto di censura si presenta del tutto priva di copertura da parte della legge di delegazione, in riferimento sia all'ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. [...] Pertanto la norma risulta del tutto estranea essendo questa destinata ad introdurre una determinazione legale di elementi essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo (canone e durata) in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi pur previste ed espressamente sanzionate nella disciplina tributaria di settore»;
   anche la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui un principio della delega nel contrasto agli affitti in nero sarebbe chiaramente ricavabile dall'articolo 26 della legge che evoca «forme premiali per gli enti territoriali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggiore gettito» viene bocciata dalla Suprema Corte che rileva come «il tema della lotta all'evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell'intervento normativo in questione, non può essere configurato come criterio per l'esercizio della delega, il quale per definizione deve indicare lo specifico oggetto su cui interviene il legislatore delegato entro i previsti limiti»;
   oltre all'estraneità dell'ambito prescrittivo della delega di riferimento, la Consulta rileva la norma dichiarata illegittima anche in palese contrasto con le Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente laddove questo, all'articolo 10 della legge n. 212 del 2000, prevede che «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto», con la conseguente trasformazione, quanto a canone e durata, addirittura in novazione per factum principis;
   la norma recentemente dichiarata incostituzionale ha sino ad oggi dimostrato di essere un valido strumento legislativo in materia di locazione abitativa: ha tutelato i diritti dell'abitare dei conduttori di immobili ad uso abitativo, ha dato la possibilità per i locatori trovatisi nella situazione di dover corrispondere un affitto in nero di regolarizzare la propria posizione, ha consentito l'emersione e il recupero di ingenti somme di denaro da parte dello Stato, e al contempo, ha permesso di stipulare un patto di legalità tra Stato e cittadini onesti chiedendo ai locatari di denunciare il proprietario di casa evasore fiscale;
   la sentenza della Corte costituzionale avendo effetto retroattivo ha cancellato dal 14 marzo 2014 la possibilità dell'utilizzo della sanzione, gettando in uno stato di profonda incertezza tutte quelle situazioni venutesi a creare prima di tale data facendo diventare, con le varie fattispecie di irregolarità e nullità, di fatto carta straccia tutti quei contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire da giugno 2011;
   l'illegittimità costituzionale della norma antievasione fiscale in materia di contratti di locazione ha abbandonato al proprio destino tutti quegli inquilini che, denunciando il sommerso, si sono resi colpevoli di avere soltanto esercitato un diritto, applicando una legge dello Stato la cui dichiarazione di illegittimità li potrebbe esporre a pesanti azioni di rivalsa da parte dei proprietari di casa. I locatori potrebbero infatti imporre agli inquilini di liberare l'abitazione attivando la procedura di sfratto, poiché il contratto cessa insieme alla norma di legge che lo prevedeva oppure chiedere la differenza degli importi non percepiti nel corso di questi tre anni;
   lo Stato non può proporre ai propri cittadini un patto di legalità chiedendo loro di denunciare l'evasore fiscale padrone di casa e poi lasciarlo privo di qualsiasi tutela giuridica e per giunta con l'onere di risarcire persino l'evasore;
   l'incostituzionalità della norma antievasione sui contratti di locazione in nero rischia, insieme alla nota del mercato economico finanziario sulla tracciabilità dei canoni di locazione che nonostante le disposizioni di legge prevede la possibilità per gli inquilini di poter effettuare pagamenti in contanti, possono creare i presupposti per ritornare ad una crescita dell'evasione e dell'elusione fiscale che per quanto riguarda il settore degli affitti/locazioni è superiore a 2 miliardi di euro annui –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per porre rimedio alla grave e pesante situazione di incertezza venutasi a creare con la sentenza della Corte costituzionale nei rapporti tra proprietari e inquilini;
   quali misure il Ministro intenda adottare affinché da un lato non si lasci la materia delle locazioni priva dei necessari strumenti indispensabili per combattere l'annosa piaga dell'evasione fiscale che trova terreno fertile nei cosiddetti «affitti in nero»; dall'altro si recuperi e onori quel patto di legalità tra Stato e cittadino-locatario la cui denuncia del sommerso ha permesso l'emersione e il recupero di ingenti somme di denaro. (3-00703)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

evasione fiscale

contratto

locazione immobiliare

contratto di locazione

locazione

politica fiscale

applicazione della legge