ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00660

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 04/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA 04/03/2014
BINETTI PAOLA PER L'ITALIA 04/03/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
05/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/03/2014
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2014
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 05/03/2014
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/03/2014

SVOLTO IL 05/03/2014

CONCLUSO IL 05/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00660
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Martedì 4 marzo 2014
modificato
Mercoledì 5 marzo 2014, seduta n. 183

   SBERNA, GIGLI e BINETTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali;
   in particolare, in base a quanto previsto dalla legge n. 537 del 1993, e successive modificazioni, (articolo 8, comma 16), hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate:
    a) cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro;
    b) disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
    c) titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
    d) titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantanni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
   per tutte le altre famiglie che non rientrano nelle predette esenzioni, non viene riconosciuto alcun principio di equità orizzontale che tenga conto del numero dei componenti la famiglia;
   tale previsione normativa, pertanto, penalizza le famiglie con figli, in quanto a parità di reddito, la capacità contributiva di una coppia con figli è minore rispetto a quella di un single. Lo stesso svantaggio si riscontra nei confronti di una coppia unita in matrimonio (civile o concordatario) rispetto ad una coppia di fatto: alla prima si chiede il reddito familiare, alla seconda il reddito del singolo fruitore della prestazione;
   la legislazione in tema di ticket sanitari risulta essere così, ad avviso degli interroganti, in aperto contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, che prevede che ogni tipo di imposizione tributaria debba essere informata a criteri di progressività;
   inoltre, alcune regioni hanno adottato delle delibere con le quali hanno rimodulato la normativa, creando così evidenti disparità tra regione e regione. Emblematici, da una parte, il caso delle regioni a statuto ordinario, nelle quali il nuovo meccanismo di tassazione sanitaria dimostra come le famiglie risultino essere i soggetti più colpiti, in modo particolare quelle con figli (questo perché è stato usato come parametro di riferimento il «nucleo familiare fiscale»); dall'altra, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano: dal febbraio 2012, infatti, le famiglie trentine non pagano il ticket sanitario dei figli successivi al secondo, purché inseriti nello stesso nucleo familiare –:
   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a superare questa iniquità in materia di partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. (3-00660)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto sanitario

parita' di trattamento

regione

terapeutica

carico di famiglia