ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 116 del 12/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/11/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00434
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 12 novembre 2013, seduta n. 116

   MELILLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   si apprende a mezzo stampa che la Carbotech di Martinsicuro, azienda che produce spazzole per motori elettrici, ha deciso di non utilizzare le prestazioni lavorative di un dipendente licenziato nel gennaio 2013 e reintegrato dal giudice del lavoro di Teramo il 30 ottobre 2013;
   il caso risale a gennaio quando uno dei 60 operai, da dieci anni alle dipendenze della Carbotech, viene licenziato dall'azienda che gli contestava una omissione nel funzionamento delle presse e del forno a cui era addetto durante il turno di notte;
   l'operaio, dopo aver fatto ricorso al tribunale per contestare il provvedimento, trovava l'accoglienza dell'istanza da parte del giudice del lavoro di Teramo Giuseppe Marcheggiani che specificava nella sentenza: «non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo e della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi dei codici disciplinari applicabili e per questo annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione»;
   l'avvocato dell'Azienda, ha scritto ai due legali dell'operaio una lettera in cui spiega che in attesa che venga esaminata la legittimità del provvedimento giudiziale e deciso il comportamento da seguire, la proprietà ritiene opportuno ricostituire il rapporto di lavoro con la riapertura della disposizione previdenziale, assistenziale ed infortunistica e con la sua re-iscrizione nel libro unico ed il compimento di tutte le formalità amministrative connesse al ripristino del rapporto di lavoro;
   tuttavia la società non intende al momento utilizzare le prestazioni lavorative dell'operaio anche se provvederà al pagamento della normale retribuzione per tutto il tempo in cui egli rimarrà a disposizione della Carbotech;
   gli avvocati dell'operaio attaccano l'Azienda sostenendo la natura assolutamente vessatoria e pretestuosa del licenziamento ritenuto illegittimo dal giudice e la reiterazione della vessazione impedendo la ripresa del servizio nonostante l'esito del giudizio;
   mantenere a casa il dipendente lede gravemente la dignità del lavoratore e non ottempera alla sentenza del tribunale di Teramo;
   la suprema corte di Cassazione, ha sancito recentemente come a carico del datore di lavoro grava l'obbligo di adibire il dipendente al lavoro. In caso contrario la sua è una condotta illecita che viola la Costituzione ed i diritti del lavoratore –:
   se non intenda svolgere una iniziativa volta a garantire il diritto dell'operaio a svolgere la propria attività lavorativa dopo la sentenza del giudice del lavoro di Teramo. (3-00434)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

TERAMO - Prov,ABRUZZI

EUROVOC :

cessazione d'impiego

licenziamento abusivo

reato

operaio

contratto di lavoro