Legislatura: 17Seduta di annuncio: 107 del 29/10/2013
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 29/10/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 30/10/2013 Resoconto CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 30/10/2013 Resoconto GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 30/10/2013 Resoconto CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 30/10/2013
SVOLTO IL 30/10/2013
CONCLUSO IL 30/10/2013
CERA. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata che, per l'anno 2012, si conseguivano alla maturazione del 42o anno ed un mese di anzianità contributiva per gli uomini e al 41o anno ed un mese per le donne;
sono comunque rimasti soggetti al regime previgente l'entrata in vigore della legge citata i dipendenti che avevano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva («quota 96»);
l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tuttora vigente, prevede, fino al 2015 in via sperimentale e solo per le donne, l'opzione per il trattamento pensionistico con il sistema contributivo se in possesso del requisito dei 57 anni compiuti e di almeno 35 anni di contributi;
le lavoratrici del comparto scuola in possesso di tali requisiti anagrafici e contributivi, a decorrere dal 1o gennaio 2012, potevano usufruire della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011 e accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1o settembre 2013;
in tale contesto il personale femminile del comparto scuola, pur avendo maturato i requisiti entro il 31 agosto 2012, è rimasto bloccato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 («legge Fornero») e per potere andare in pensione gran parte di tale personale ha optato per la cessazione del servizio ed il trattamento pensionistico con il sistema contributivo;
questa scelta comporta una forte penalizzazione dal punto di vista dell'importo della pensione, basti pensare che un docente cessato dal servizio con 40 anni di contributi ma non in possesso dei requisiti anagrafici al 31 dicembre 2011, subisce una decurtazione di 6-700 euro rispetto a quanti sono andati in pensione con il sistema retributivo;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la nota n. 2085 del 1o ottobre 2013, ha chiesto una quantificazione degli oneri per un'eventuale estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del possesso dei requisiti pensionistici previgenti la «legge Fornero», per coloro che volessero cessare dal servizio dal 1o settembre 2014 usufruendo del sistema retributivo;
questo produrrebbe un'ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che hanno optato per il regime previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e che hanno subito una forte decurtazione dell'assegno pensionistico –:
se il Ministro interrogato non ritenga di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a sanare una situazione che presenta evidenti disparità di trattamento e che sarebbe passibile di costosi ed inutili ricorsi che vedrebbero l'amministrazione soccombente. (3-00410)
(29 ottobre 2013)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2011 0201
EUROVOC :impiegato dei servizi pubblici
pensionato
pensionamento anticipato
diritto del lavoro
diritto sociale
lavoro femminile