ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 95 del 11/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: BENI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00376
presentato da
BENI Paolo
testo di
Venerdì 11 ottobre 2013, seduta n. 95

   BENI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con l'articolo 11 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, recante la «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», è stato istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;
   in particolare, il comma 6 del citato articolo, affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le competenti Commissioni parlamentari, l'emanazione di un regolamento concernente le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
   lo schema di decreto concernente il regolamento predisposto nel dicembre 2009, aveva ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre il Consiglio di Stato aveva dapprima fornito un parere sfavorevole, bloccando di fatto l'emanazione del regolamento, e successivamente un parere positivo, ma condizionato al superamento di una serie di criticità puntualmente evidenziate;
   con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 20 dicembre 2012 è stato adottato il nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, senza che si ritenesse necessario sottoporre nuovamente il relativo testo, totalmente difforme da quello valutato dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Consiglio di Stato, al parere di tali organi, nonché delle competenti Commissioni parlamentari;
   le Associazioni del terzo settore, ritenendo inappropriate e illegittime le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio contenute nel nuovo testo del Regolamento, nonché la procedura che ha condotto alla sua emanazione, hanno presentato ricorso al TAR;
   in particolare, le Associazioni obiettano quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento in merito al calcolo degli associati ai fini del giudizio di «maggiore rappresentatività», laddove vengono esclusi gli associati ai circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima associazione, iscritti ai registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
   stando, dunque, al meccanismo previsto dal regolamento grandi realtà associative come ad esempio le ACLI e l'ARCI devono dichiarare di avere poche centinaia di associati – ossia quelli appartenenti alla Direzione Nazionale a fronte dei milioni di soci realmente iscritti – per rispettare l'applicazione di criteri ritenuti assolutamente arbitrari;
   tale criterio determina, di fatto, la sottrazione della quasi totalità della base associativa nel calcolo degli aderenti alle associazioni nazionali, eludendo completamente la finalità del principio di «maggiore rappresentatività» riconosciuto alle associazioni stesse;
   la maggiore rappresentatività, dunque, non è quella reale determinata dal numero effettivo degli iscritti, ma quella determinata da criteri fortemente limitativi e penalizzanti;
   la circolare n. 1 del 13 settembre 2013, emanata dalla direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali con presunta funzione «esplicativa», introduce invece una disciplina che contrasta con quella dettata dal regolamento, consentendo a circoli affiliati e articolazioni territoriali delle associazioni nazionali di promozione sociale di partecipare autonomamente all'elezione dei dieci membri dell'Osservatorio eletti su base regionale, snaturando il carattere unitario dell'associazione nazionale e della sua «rappresentatività», o in alternativa di essere computati quali associati all'associazione nazionale;
   il conflitto tra le disposizioni della circolare e quelle del regolamento in ordine al criterio di computo degli associati è suscettibile di alterare i giudizi di reale rappresentatività delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché di determinare rischi di responsabilità penale a carico dei legali rappresentanti delle medesime, obbligati ad autocertificare il numero dei propri associati sulla base di parametri normativi incerti e contraddittori, al fine di poter concorrere all'elezione dei membri dell'Osservatorio;
   la predetta circolare prevede termini ristrettissimi per l'invio delle autocertificazioni del numero degli associati, fissati al 30 ottobre per le associazioni nazionali e addirittura anticipati al 15 ottobre da parte di alcune regioni per le associazioni regionali –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di salvaguardare quanto previsto dalla citata legge n. 383 del 7 dicembre 2000 per l'emanazione di un regolamento che garantisca nei criteri applicativi il pieno rispetto dei principi di effettiva rappresentatività e democraticità, propri delle associazioni di promozione sociale, e anche al fine di evitare il rischio dell'invio di autocertificazioni sul numero degli associati che siano oggetto di contestazione e genetiche di responsabilità a carico dei legali rappresentanti delle associazioni nazionali, a causa di un contesto normativo che allo stato si presenta obiettivamente incerto e contraddittorio;
   se non ritenga opportuno sospendere gli effetti del decreto n. 264 del 20 dicembre 2012 rinviando l'elezione dell'Osservatorio nell'attesa dell'emanazione di un nuovo regolamento più coerente con quanto previsto dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000. (3-00376)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0383

EUROVOC :

associazione

commissione parlamentare

settore non commerciale